CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 08755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito tanto alla determinazione della pena che al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la estrema gravità del fatto e la intensità del dolo (fuga pericolosissima e tentativo di investimento di un operante), mentre le censure del ricorrente si limitano a riproporre difformi valutazioni senza un confronto effettivo con quelle della Corte di appello adeguatamente argomentate con specifico riferimento anche al comportamento processuale dell'imputato resosi latitante. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] ente Anna clrilcuolo IN Cr,'