CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1991
Cassazione n. 38081/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurimi episodi di furto aggravato. Rilevato che la difesa nel motivo unico di ricorso ha articolato diverse censure riguardanti: 1. la mancanza di idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; 2. Il cattivo governo dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di doglianza risultano formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale (si veda quanto argomentato a pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, nel richiamarsi alle risultanze in atti, ha evidenziato come il ricorrente fosse stato ripreso, in occasione degli episodi contestati, dalle telecamere di sorveglianza nell'atto di prelevare carburante dal distributore di benzina senza corrispondere il prezzo). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i precedenti penali annoverati dal ricorrente e la reiterazione delle condotte poste in essere nell'ambito della presente procedura (tre furti di carburante nello spazio di sette giorni) rendono manifesta, alla stregua di quanto correttamente evidenziato dai giudici di merito, la ricorrenza del carattere abituale della condotta, ostativo, ex lege, al riconoscimento del beneficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere est