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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13160/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 16/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Modena in data 18/06/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, si caratterizza per la sua aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che per la mera reiterazione di profili di censura adeguatamente considerati e disattesi dai giudici di merito con motivazione conforme al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); osservato, che il ricorrente non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte di appello, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01), ha fondato la responsabilità dell'imputato anche in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla legittima detenzione della notevole quantità merce di provenienza furtiva rinvenuta nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 16/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Modena in data 18/06/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, si caratterizza per la sua aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che per la mera reiterazione di profili di censura adeguatamente considerati e disattesi dai giudici di merito con motivazione conforme al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); osservato, che il ricorrente non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte di appello, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01), ha fondato la responsabilità dell'imputato anche in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla legittima detenzione della notevole quantità merce di provenienza furtiva rinvenuta nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023
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