Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 22849/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 21646-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1346 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20 INT 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 349/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/03/2016 R.G.N. 43/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 21646/2016 RILEVATO che: a geguitn di declaratoria dell'illegittimità del collocamento a riposo di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 247/2005, condannava le [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere al predetto, a titolo di risarcimento del danno subito, un'indennità commisurata alla retribuzione dovuta dal giorno dell'avvenuto collocamento a riposo e sino a quello del raggiungimento del 65^ anno di età, oltre al versamento dei contributi prevlue nzion •-• CU ClJblblel ILICIII, ueuul LaLiut le uegli i i ipo u eleepiti nem, gt-pggn oprinrin ppr i rmpr n tu ppnginnp; a seguito di uíteriore ricorso proposto innanzi ai Tribunale di Campobasso da Nicol, e-nr,fr-nrs4-i de-dliTIM3C efr, retelrn nei Tnnc-r efry I I l'I [OSCURATO:PERSONA] I IVIIV 1111 ,...,1 V [OSCURATO:PERSONA] I .1...31.11,LIV..) Postelegrafonici, il giudice adito, con sentenza dell'11.6.7013, dichiarava che il Borsella non era tenuto a corrispondere alcuna somma all'INPS-IPOST e condannava l'INPS a restituire quanto trattenuto a titolo di ratei pensionistici per il periodo compreso fra il collocamento a riposo e sino al compimento del 65^ anno di età; la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza n. 349/2015, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado in ragione della piena condivisione della motivazione adottata dai primo giudice che aveva fatto piana appiicazione dei principi e.spres.e.A da C a )J • n. 26988 del '22 dicembre 2009, resa in fattíspecie dei tutto analoga alla presente; nella JUbt011L0, cluveva eer e ebpintu i qual itu Vent:e pieviueiiiie PrA PtrAnPll A! !ThOprytn !AVCIrAtiVO P !P prPtF:IP rPqtitt ItnriP AVrPhbPrn rinvutn essere indirizzate verso la datrice di lavoro che si era arricchita indebitamente, posto che la stessa non aveva ripristinato il rapporto di lavoro e non aveva corrisposto alcuna retribuzione pur ottenendo che all'indennità dovuta al dipendente andasse detratto quanto percepito a titolo di ratei pensionistici di anzianità; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria; r.g. n. 21646/2016 resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di coniuge e figli dell'originario ricorrente deceduto nelle more del giudizio CONSIDERATO che: con unico motivo di ricorso, l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2041 e 2042 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., ciò in ragione del fatto che la fattispecie in esame è relativa all'indebito pensionistico determinatosi a seguito della sentenza che aveva disposto la reintegrazione dichiarando illegittimo il licenziamento; la sentenza impugnata non avrebbe potuto negare all'INPS, successore di IPOST, il diritto ad ottenere dal lavoratore l'ammontare delle somme percepite dal medesimo a titolo di pensione, anche nel caso di specie in cui, dal danno patito dal lavoratore licenziato, era stato detratto l'importo delle medesime somme; chiarisce il ricorrente che IPOST non aveva preso parte al giudizio relativo all'impugnativa di licenziamento e che il lavoratore aveva prestato acquiescenza alla sentenza del Tribunale che aveva sottratto nei predetti termini raliunde perceptum, tale sentenza era stata confermata in appello dalla sentenza n. 247/2005, prodotta già nei gradi di merito; l'INPS, dunque, avrebbe pieno titolo, essendo stati i ratei di pensione erogati sine titulo, a pretenderne la restituzione nei confronti del percettore e non costretto, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, ad agire per indebito arricchimento nei confronti del datore di lavoro del pensionato per essere da questi indennizzato; ciò in applicazione dei pacifici principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13871 del 2007 e varie altre) e considerato il divieto (di cui all'art. 2042 c.c.) di avvalersi dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. nell'ipotesi in cui il danneggiato può esercitare altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito; in via preliminare, va ritenuta l'inammissibilità del controricorso proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], posto che i medesimi non hanno allegato alcuna attestazione della loro qualità e che in alcuna parte dell'atto viene indicata la data del decesso dell'intimato, né di tale evento viene dato atto nella sentenza r.g. n. 21646/2016 impugnata; nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 29/01/2016; Cass. n. 8377 del 09/07/1992); il motivo va rigettato in conformità con il precedente specifico di questa Corte di cassazione n. 26988 del 2009; in tale occasione, come riportato dalla sentenza impugnata, si è affermato che in caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l'importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi sine titulo, per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione; ne discende che il datore di lavoro, che ha ottenuto indebito arricchimento in ragione della commisurazione del risarcimento del danno al dipendente al trattamento economico differenziale, è tenuto a restituire all'ente previdenziale le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici, senza che assuma rilievo l'estraneità del primo al rapporto previdenziale, discendendo l'effetto restitutorio dal licenziamento illegittimo; non emergono ragioni per mutare l'orientamento appena ricordato e la fattispecie concreta è caratterizzata dalle medesime circostanze processuali di cui al citato precedente; tali peculiarità, peraltro, sono state tenute in considerazione nella formulazione del principio di cui si parla che ha ritenuto, in concreto, effetto dello specifico giudicato formatosi a seguito della sottrazione dell'aliunde perceputm, costituito dalla erogazione del trattamento pensionistico, in favore della datrice di lavoro il presupposto fondante di un sostanziale arricchimento ingiustificato da parte di quest'ultima, idoneo a precludere l'azione di ripetizione nei confronti dell'originario accipiens;r.g. n. 21646/2016 il ricorso va, dunque, rigettato; nulla per le spese attesa l'inammissibilità del controricorso. p.q. m.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21646-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1346 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20 INT 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 349/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/03/2016 R.G.N. 43/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 21646/2016 RILEVATO che: a geguitn di declaratoria dell'illegittimità del collocamento a riposo di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 247/2005, condannava le [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere al predetto, a titolo di risarcimento del danno subito, un'indennità commisurata alla retribuzione dovuta dal giorno dell'avvenuto collocamento a riposo e sino a quello del raggiungimento del 65^ anno di età, oltre al versamento dei contributi prevlue nzion •-• CU ClJblblel ILICIII, ueuul LaLiut le uegli i i ipo u eleepiti nem, gt-pggn oprinrin ppr i rmpr n tu ppnginnp; a seguito di uíteriore ricorso proposto innanzi ai Tribunale di Campobasso da Nicol, e-nr,fr-nrs4-i de-dliTIM3C efr, retelrn nei Tnnc-r efry I I l'I [OSCURATO:PERSONA] I IVIIV 1111 ,...,1 V [OSCURATO:PERSONA] I .1...31.11,LIV..) Postelegrafonici, il giudice adito, con sentenza dell'11.6.7013, dichiarava che il Borsella non era tenuto a corrispondere alcuna somma all'INPS-IPOST e condannava l'INPS a restituire quanto trattenuto a titolo di ratei pensionistici per il periodo compreso fra il collocamento a riposo e sino al compimento del 65^ anno di età; la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza n. 349/2015, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado in ragione della piena condivisione della motivazione adottata dai primo giudice che aveva fatto piana appiicazione dei principi e.spres.e.A da C a )J • n. 26988 del '22 dicembre 2009, resa in fattíspecie dei tutto analoga alla presente; nella JUbt011L0, cluveva eer e ebpintu i qual itu Vent:e pieviueiiiie PrA PtrAnPll A! !ThOprytn !AVCIrAtiVO P !P prPtF:IP rPqtitt ItnriP AVrPhbPrn rinvutn essere indirizzate verso la datrice di lavoro che si era arricchita indebitamente, posto che la stessa non aveva ripristinato il rapporto di lavoro e non aveva corrisposto alcuna retribuzione pur ottenendo che all'indennità dovuta al dipendente andasse detratto quanto percepito a titolo di ratei pensionistici di anzianità; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria; r.g. n. 21646/2016 resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di coniuge e figli dell'originario ricorrente deceduto nelle more del giudizio CONSIDERATO che: con unico motivo di ricorso, l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2041 e 2042 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., ciò in ragione del fatto che la fattispecie in esame è relativa all'indebito pensionistico determinatosi a seguito della sentenza che aveva disposto la reintegrazione dichiarando illegittimo il licenziamento; la sentenza impugnata non avrebbe potuto negare all'INPS, successore di IPOST, il diritto ad ottenere dal lavoratore l'ammontare delle somme percepite dal medesimo a titolo di pensione, anche nel caso di specie in cui, dal danno patito dal lavoratore licenziato, era stato detratto l'importo delle medesime somme; chiarisce il ricorrente che IPOST non aveva preso parte al giudizio relativo all'impugnativa di licenziamento e che il lavoratore aveva prestato acquiescenza alla sentenza del Tribunale che aveva sottratto nei predetti termini raliunde perceptum, tale sentenza era stata confermata in appello dalla sentenza n. 247/2005, prodotta già nei gradi di merito; l'INPS, dunque, avrebbe pieno titolo, essendo stati i ratei di pensione erogati sine titulo, a pretenderne la restituzione nei confronti del percettore e non costretto, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, ad agire per indebito arricchimento nei confronti del datore di lavoro del pensionato per essere da questi indennizzato; ciò in applicazione dei pacifici principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13871 del 2007 e varie altre) e considerato il divieto (di cui all'art. 2042 c.c.) di avvalersi dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. nell'ipotesi in cui il danneggiato può esercitare altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito; in via preliminare, va ritenuta l'inammissibilità del controricorso proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], posto che i medesimi non hanno allegato alcuna attestazione della loro qualità e che in alcuna parte dell'atto viene indicata la data del decesso dell'intimato, né di tale evento viene dato atto nella sentenza r.g. n. 21646/2016 impugnata; nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 29/01/2016; Cass. n. 8377 del 09/07/1992); il motivo va rigettato in conformità con il precedente specifico di questa Corte di cassazione n. 26988 del 2009; in tale occasione, come riportato dalla sentenza impugnata, si è affermato che in caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l'importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi sine titulo, per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione; ne discende che il datore di lavoro, che ha ottenuto indebito arricchimento in ragione della commisurazione del risarcimento del danno al dipendente al trattamento economico differenziale, è tenuto a restituire all'ente previdenziale le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici, senza che assuma rilievo l'estraneità del primo al rapporto previdenziale, discendendo l'effetto restitutorio dal licenziamento illegittimo; non emergono ragioni per mutare l'orientamento appena ricordato e la fattispecie concreta è caratterizzata dalle medesime circostanze processuali di cui al citato precedente; tali peculiarità, peraltro, sono state tenute in considerazione nella formulazione del principio di cui si parla che ha ritenuto, in concreto, effetto dello specifico giudicato formatosi a seguito della sottrazione dell'aliunde perceputm, costituito dalla erogazione del trattamento pensionistico, in favore della datrice di lavoro il presupposto fondante di un sostanziale arricchimento ingiustificato da parte di quest'ultima, idoneo a precludere l'azione di ripetizione nei confronti dell'originario accipiens;r.g. n. 21646/2016 il ricorso va, dunque, rigettato; nulla per le spese attesa l'inammissibilità del controricorso. p.q. m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Sentenza Cassazione n. 22849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris