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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22801/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 in Lecce; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3284, pronunciata in giudizio di ottemperanza dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce, il 17.11.2021, e pubblicata il 16.12.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: O GGETTO : Pensione complementare Inps - Aliquota agevolata - Rimborso per il pregresso - Adeguamento per il futuro - Inadempimento - Ottemperanza.

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente Inps, domandava all’Agenzia delle Entrate, con istanze del 29.10.2014 e del 4.4.2016 (ric., p. 2), l’applicazione della disciplina fiscale di favore sulla pensione complementare corrispostagli dall’ex datore di lavoro, prevista dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, anche con riferimento al rimborso di quanto indebitamente versato con riferimento ai trascorsi anni dal 2010 al 2015.

L’Amministrazione finanziaria non assicurava seguito alle sue richieste.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alle sue domande, il contribuente lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, domandando il rimborso di quanto indebitamente versato e l’applicazione del regime fiscale di favore al proprio trattamento pensionistico complementare.

La CTP accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce.

La CTR confermava integralmente la pronuncia di primo grado.

La decisione è passata in giudicato.

4. Il contribuente conseguiva dall’Agenzia delle Entrate il rimborso delle imposte versate in eccesso nel passato, ma il trattamento fiscale della sua pensione complementare non veniva adeguato alla disciplina agevolativa.

In conseguenza proponeva ricorso in ottemperanza.

La CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva il ricorso del contribuente ed intimava all’Agenzia delle Entrate di provvedere a quanto necessario per l’adeguamento del regime fiscale della pensione complementare del contribuente a quanto definitivamente statuito, chiarendo che “in caso di inadempimento, verrà nominato un commissario ad acta” (sent.

CTR ottemp., p. 4)

5. Avverso la decisione adottata dalla CTR in sede di ottemperanza, ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso.

Resiste mediante controricorso il contribuente.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 19, 57 e 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la CTR non ha correttamente interpretato il giudicato, che non prevede “a carico dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di impartire disposizioni all’INPS al fine di consentire a quell’ente –in qualità di sostituto d’imposta – di adeguare il trattamento pensionistico del contribuente applicando la normativa di cui al precitato articolo 11, comma 6, come invece statuito dal giudice dell’ottemperanza” (ric., p. 16).

2. Per quanto scontato, sembra opportuno ricordare che la funzione specifica del giudizio di ottemperanza consiste nel garantire concreta attuazione al giudicato, assicurando alla parte vincitrice il conseguimento di quanto è stata ad essa riconosciuto in giudizio con pronuncia definitiva (o comunque esecutiva).

3. Nel caso di specie non è in contestazione che il contribuente avesse domandato, nel primo grado del giudizio, non solo il rimborso delle imposte indebitamente versate per suo conto negli anni dal 2010 al 2015, ma anche l’adeguamento dell’imposizione del suo trattamento pensionistico a quanto previsto dalla disciplina agevolativa dettata dalla legge.

3.1. Il giudice di primo grado ha scritto in dispositivo: “[OSCURATO:PERSONA] … accoglie il ricorso e compensa le spese di lite”.

Non sussiste incertezza, pertanto, sul fatto che la CTP abba accolto il ricorso del contribuente con riferimento ad ogni domanda da questi proposta.

Risulta pertanto infondata la tesi dell’Amministrazione finanziaria secondo cui “il contribuente avrebbe dovuto riproporre la domanda” di adeguamento dell’aliquota d’imposizione da applicarsi sulla sua pensione complementare “non accolta dalla sentenza di primo grado” (ric., p. 24), perché la CTP ha accolto interamente le domande proposte dal contribuente.

3.2. Il giudice dell’appello, nel suo dispositivo, ha statuito: “Respinge l’appello dell’ufficio e conferma l’impugnata decisione”.

Pertanto la CTR ha confermato integralmente la decisione del giudice di primo grado e quindi l’accoglimento di ogni domanda proposta con il suo ricorso introduttivo dal contribuente.

Il fatto che il giudice dell’appello aggiunga poi un secondo periodo, separato da punto, con il quale fornisce indicazioni per il corretto calcolo della somma da corrispondere a titolo di rimborso non ha certo il significato di voler limitare la pronuncia alla sola domanda attinente al rimborso.

3.2.1. L’obbligo di adeguamento del trattamento pensionistico complementare di [OSCURATO:PERSONA] alla disciplina agevolativa di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, pertanto, è stato definitivamente riconosciuto, con sentenza passata in giudicato.

3.3. Non essendo stata assicurata attuazione alla statuizione, il contribuente si è rivolto al giudice dell’ottemperanza perché provvedesse ad individuare la concreta modalità esecutiva per assicurare l’attuazione del comando.

Il giudice dell’ottemperanza, correttamente, scrive che “con la sentenza di primo grado sono state accolte tutte le richieste avanzate dal ricorrente, sia quella relativa al rimborso che quella relativa all’adeguamento dell’assegno pensionistico.

La sentenza quindi della C.T.R., nel confermare in toto quella di primo grado ha onnicomprensivamente riconosciuto il diritto del contribuente anche all’adeguamento dell’assegno pensionistico” (sent.

CTR, p. 3).

Pertanto il giudice dell’ottemperanza, preso atto che l’aliquota di imposizione sull’assegno pensionistico non era stata adeguata, ha provveduto a dare le disposizioni per l’attuazione del giudicato, come richiestogli dalla legge.

Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate risulta quindi infondato e deve essere respinto.

4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.

4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del costituito controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre 15% per spese general

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 in Lecce; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3284, pronunciata in giudizio di ottemperanza dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce, il 17.11.2021, e pubblicata il 16.12.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: O GGETTO : Pensione complementare Inps - Aliquota agevolata - Rimborso per il pregresso - Adeguamento per il futuro - Inadempimento - Ottemperanza. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente Inps, domandava all’Agenzia delle Entrate, con istanze del 29.10.2014 e del 4.4.2016 (ric., p. 2), l’applicazione della disciplina fiscale di favore sulla pensione complementare corrispostagli dall’ex datore di lavoro, prevista dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, anche con riferimento al rimborso di quanto indebitamente versato con riferimento ai trascorsi anni dal 2010 al 2015. L’Amministrazione finanziaria non assicurava seguito alle sue richieste. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alle sue domande, il contribuente lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, domandando il rimborso di quanto indebitamente versato e l’applicazione del regime fiscale di favore al proprio trattamento pensionistico complementare. La CTP accoglieva integralmente il ricorso del contribuente. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce. La CTR confermava integralmente la pronuncia di primo grado. La decisione è passata in giudicato. 4. Il contribuente conseguiva dall’Agenzia delle Entrate il rimborso delle imposte versate in eccesso nel passato, ma il trattamento fiscale della sua pensione complementare non veniva adeguato alla disciplina agevolativa. In conseguenza proponeva ricorso in ottemperanza. La CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva il ricorso del contribuente ed intimava all’Agenzia delle Entrate di provvedere a quanto necessario per l’adeguamento del regime fiscale della pensione complementare del contribuente a quanto definitivamente statuito, chiarendo che “in caso di inadempimento, verrà nominato un commissario ad acta” (sent. CTR ottemp., p. 4) 5. Avverso la decisione adottata dalla CTR in sede di ottemperanza, ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 19, 57 e 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la CTR non ha correttamente interpretato il giudicato, che non prevede “a carico dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di impartire disposizioni all’INPS al fine di consentire a quell’ente –in qualità di sostituto d’imposta – di adeguare il trattamento pensionistico del contribuente applicando la normativa di cui al precitato articolo 11, comma 6, come invece statuito dal giudice dell’ottemperanza” (ric., p. 16). 2. Per quanto scontato, sembra opportuno ricordare che la funzione specifica del giudizio di ottemperanza consiste nel garantire concreta attuazione al giudicato, assicurando alla parte vincitrice il conseguimento di quanto è stata ad essa riconosciuto in giudizio con pronuncia definitiva (o comunque esecutiva). 3. Nel caso di specie non è in contestazione che il contribuente avesse domandato, nel primo grado del giudizio, non solo il rimborso delle imposte indebitamente versate per suo conto negli anni dal 2010 al 2015, ma anche l’adeguamento dell’imposizione del suo trattamento pensionistico a quanto previsto dalla disciplina agevolativa dettata dalla legge. 3.1. Il giudice di primo grado ha scritto in dispositivo: “[OSCURATO:PERSONA] … accoglie il ricorso e compensa le spese di lite”. Non sussiste incertezza, pertanto, sul fatto che la CTP abba accolto il ricorso del contribuente con riferimento ad ogni domanda da questi proposta. Risulta pertanto infondata la tesi dell’Amministrazione finanziaria secondo cui “il contribuente avrebbe dovuto riproporre la domanda” di adeguamento dell’aliquota d’imposizione da applicarsi sulla sua pensione complementare “non accolta dalla sentenza di primo grado” (ric., p. 24), perché la CTP ha accolto interamente le domande proposte dal contribuente. 3.2. Il giudice dell’appello, nel suo dispositivo, ha statuito: “Respinge l’appello dell’ufficio e conferma l’impugnata decisione”. Pertanto la CTR ha confermato integralmente la decisione del giudice di primo grado e quindi l’accoglimento di ogni domanda proposta con il suo ricorso introduttivo dal contribuente. Il fatto che il giudice dell’appello aggiunga poi un secondo periodo, separato da punto, con il quale fornisce indicazioni per il corretto calcolo della somma da corrispondere a titolo di rimborso non ha certo il significato di voler limitare la pronuncia alla sola domanda attinente al rimborso. 3.2.1. L’obbligo di adeguamento del trattamento pensionistico complementare di [OSCURATO:PERSONA] alla disciplina agevolativa di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, pertanto, è stato definitivamente riconosciuto, con sentenza passata in giudicato. 3.3. Non essendo stata assicurata attuazione alla statuizione, il contribuente si è rivolto al giudice dell’ottemperanza perché provvedesse ad individuare la concreta modalità esecutiva per assicurare l’attuazione del comando. Il giudice dell’ottemperanza, correttamente, scrive che “con la sentenza di primo grado sono state accolte tutte le richieste avanzate dal ricorrente, sia quella relativa al rimborso che quella relativa all’adeguamento dell’assegno pensionistico. La sentenza quindi della C.T.R., nel confermare in toto quella di primo grado ha onnicomprensivamente riconosciuto il diritto del contribuente anche all’adeguamento dell’assegno pensionistico” (sent. CTR, p. 3). Pertanto il giudice dell’ottemperanza, preso atto che l’aliquota di imposizione sull’assegno pensionistico non era stata adeguata, ha provveduto a dare le disposizioni per l’attuazione del giudicato, come richiestogli dalla legge. Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate risulta quindi infondato e deve essere respinto. 4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. 4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del costituito controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre 15% per spese general
Sentenza Cassazione n. 22801/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris