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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36924/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità personale ex art. 496 cod. pen., ha rideterminato la relativa pena.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto inedito, atteso che la questione dell'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto non è stata dedotta con i motivi di gravame e la relativa richiesta non è stata formulata neppure con le conclusioni rassegnate in esito al giudizio di appello, in quella sede il difensore essendosi limitato ad insistere per raccoglimento dei motivi di appello.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità personale ex art. 496 cod. pen., ha rideterminato la relativa pena. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto inedito, atteso che la questione dell'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto non è stata dedotta con i motivi di gravame e la relativa richiesta non è stata formulata neppure con le conclusioni rassegnate in esito al giudizio di appello, in quella sede il difensore essendosi limitato ad insistere per raccoglimento dei motivi di appello. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]