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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11233/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 29 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per aver commesso due reati di minaccia grave (il 26 ottobre 2015 e il 9 gennaio 2016) e due reati di lesioni personali (sempre il 26 ottobre 2015 e il 9 gennaio 2016) in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 178, 179 e 529 cod. proc. pen.

Sostiene che l'azione penale, relativamente ai fatti del 26 ottobre 2015, non doveva essere iniziata per difetto della necessaria condizione di procedibilità, in quanto la persona offesa avrebbe presentato una sola querela, in data 9 gennaio 2016, chiedendo la punizione dei responsabili solo per i fatti accaduti quello stesso giorno.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.

Lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche nonché l'eccessiva entità della pena applicata.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata o, in subordine, di riconoscere la particolare tenuità del fatto o le attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.

2. Va premesso che: la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 29 ottobre 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di quindici giorni, di cui all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 4 novembre 2021.

Il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza, dunque, iniziava a decorrere il 14 novembre 2021.

Il ricorso, essendo stato presentato solo in data 11 febbraio 2022, risulta, pertanto, tardivamente proposto.

Ne consegue la sua inammissibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

La ricorrente, altresì, è tenuta alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli, con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 29 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per aver commesso due reati di minaccia grave (il 26 ottobre 2015 e il 9 gennaio 2016) e due reati di lesioni personali (sempre il 26 ottobre 2015 e il 9 gennaio 2016) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 178, 179 e 529 cod. proc. pen. Sostiene che l'azione penale, relativamente ai fatti del 26 ottobre 2015, non doveva essere iniziata per difetto della necessaria condizione di procedibilità, in quanto la persona offesa avrebbe presentato una sola querela, in data 9 gennaio 2016, chiedendo la punizione dei responsabili solo per i fatti accaduti quello stesso giorno. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche nonché l'eccessiva entità della pena applicata. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata o, in subordine, di riconoscere la particolare tenuità del fatto o le attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. 2. Va premesso che: la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 29 ottobre 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di quindici giorni, di cui all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 4 novembre 2021. Il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza, dunque, iniziava a decorrere il 14 novembre 2021. Il ricorso, essendo stato presentato solo in data 11 febbraio 2022, risulta, pertanto, tardivamente proposto. Ne consegue la sua inammissibilità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. La ricorrente, altresì, è tenuta alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli, con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello S
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