CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 34351/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13240/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18185/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aprilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34351/2025 Roma, lì, 21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 19 marzo 2025, depositata in data 08 aprile 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le sue richieste di concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare o dell’affidamento in prova al servizio sociale, per la inaffidabilità del detenuto, dimostrata dalle condanne per evasione in esecuzione, stante il disposto dell'art. 58 quater, comma 1, Ord. pen., e per la presenza di condotte di reato risalenti ad epoche recenti, anche se non ancora accertate definitivamente, ritenute dimostrative della sua persistente pericolosità sociale; rilevato che il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale di sorveglianza acquisito la relazione dell'UEPE prima di assumere la sua decisione, benché tale acquisizione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 678, comma 2, cod. proc. pen., e per avere deciso sulla base di una valutazione compiuta dalla polizia nonché sulla base dei reati commessi e dei suoi precedenti penali, benché tale valutazione sia ritenuta insufficiente dalla giurisprudenza di legittimità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, e privo di specificità in quanto non si confronta con la duplice motivazione dell’ordinanza impugnata, che da un lato ha richiamato il disposto dell'art. 58 quater, comma 1, Ord. pen., in merito alla concedibilità delle misure alternative ai condannati per il delitto di evasione, e dall'altro lato ha rimarcato che la commissione di ulteriori e gravi reati in epoca successiva a quelli in espiazione, e fino ad epoca recente, dimostra la persistenza del pericolo di recidiva, ostativo alla concessione del beneficio qualora esso venga ritenuto inidoneo a prevenire la commissione di altri reati; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato laddove afferma l'obbligatorietà della acquisizione della relazione dell'UEPE, da parte del giudice della sorveglianza, dal momento che tale obbligo non è previsto dalla legge, a pena di nullità della decisione, e non è ritenuto sussistente dalla giurisprudenza di legittimità che, al contrario, ha affermato che «il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta», in particolare ritenendo infondata la doglianza circa l'omessa acquisizione di una relazione predisposta dagli operatori del servizio sociale (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Rv. 279581); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]