Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 46808/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25-05-2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 maggio 2020, la Corte di appello di Pa.ermc confermava la sentenza dell'il. aprile 2019, con la quale il Tribunale di Marsala aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, in qualità li titolare dell'omonima ditta individuale, occultava tutta la documentazione contabile relativa agli anni di imposta 2015 e 2016, non aderendo all'invito fornulatc dall'Agenzia delle Entrate, notificatogli il 26 febbraio 2016, di esibire la predetta documentazione; in Campobello di Mazara il 14 marzo 2016.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo motivo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, rispetto al reato ascrittogli, censurandone il profilc oggettivo, evidenziando, in particolare/ che nel caso di specie è mancata una condotta a contenuto commissivo, non potendosi ritenere l'oriessa presentazione di [OSCURATO:PERSONA] all'invito dell'Agenzia delle Dogane sufficiente ai fini dell'integrazione del reato, avendo la medesima Agenzia accertatc una irregolarità prima ancora che la stessa potesse verificarsi, addebitando cioè a [OSCURATO:PERSONA], nel verbale del 16 marzo 2016, l'omessa annotazione sugli appositi registri della documentazione contabile e fiscale concernente le Cansazioni intraconnunitarie effettuate nel primo trimestre 2016 con fornitore ccmur itario francese, senza tenere conto del fatto che il ricorrente avrebbe dpvutc presentare il modello Intra-2 relativo agli acquisti intracomunitari di téni e servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro UE entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero entro il 25 aprile 23 I

6. Con il secondo motivo, è stato censurato il giudizio sulla configurabilità del reato sotto il profilo soggettivo, rilevandosi che, come evidenziato nella consulenza del dr.

Milazzo, la presentazione del modello unico e della dichiarazione iva relativi all'anno di imposta 2015 porterebbero a escludere la sussistenza del dolo, in quanto attività sintomatiche di una volontà contraria rispetto a quella richiesta dalla norma incriminatrice, ciò in base ai principi espressi dalla sentenza di questa Sezione n. 39243 del 30 agosto 2018.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è infine il diniego delle attenuanti generiche, non essendo stata considerata la lieve entità della vicenda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1.

Premesso che i primi due motivi di ricorso sono suscettibili di t -attazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi c.he il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ascrittogli non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Ed invero le due conformi sentenze di merito hanno compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative acquisite, valorizzando in particolare git esiti della verifica compiuta dall'Agenzia delle Dogane, che nel febbraio 2016 effettuava un sopralluogo presso la sede dell'impresa individuale di lagic [OSCURATO:PERSONA], sita in Campobello di Mazara, alla via Asmara n. 32, ditta esercente l'attività di commercio all'ingrosso di legname e semilavorati in le g .1o.

Il sopralluogo dava invero esito negativo, non essendo stata rinvenuta alcuna traccia sia dell'imputato che dell'attività commerciale, per cui gli operanti, il . data 26 febbraio 2016, notificavano a [OSCURATO:PERSONA] un avviso con cui il medesimo veniva invitato a trasmettere tutta la documentazione contabile inerente g i anni 2015 e 2016, entro la data del 14 marzo 2016, al fine di consentire all'Ufficio di eseguire le verifiche circa la regolare applicazione dell'Iva sugli s::ambi intracomunitari, risultando da pregressi accertamenti che la ditta indivicuale di [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato acquisiti da operatori comunitari francesi ne ranni 2015 e 2016, rispettivamente per gli importi di 98.186 euro e di 10.83E eur.

Entro il termine del 14 marzo 2016, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] non produceva alcun libro contabile, ovvero né i registri iva dove avrebbe dovuto annotare gli auluisti, né le fatture che avrebbero dovuto comprovare l'ammontare degli .acquisti effettuati presso gli operatori francesi e consentito di controllare 12 regolare applicazione dell'iva, per cui coerentemente è stato ritenuto conficlura:ffle a carico dell'imputato il reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000.

L'imputato, infatti, non ha esibito la documentazione contabile che gli era stata richiesta, senza neppure allegare di non aver ricevuto le fatture per operazioni intracomunitaríe emesse dalle imprese venditrici francesi, laddove tali fatture sono state certamente emesse, tanto è vero che l'Agenzia delle Dogane le ha acquisite tramite la collaborazione delle Autorità transalpine, essendo del resto inverosimile che un'impresa acquisti da un operatore estero materiale che viene regolarmente consegnato, senza chiedere e ottenere la fattura di acquisto.

Peraltro, il consulente della difesa Milazzo ha riferito di aver accertato :fie nei 2015 erano state registrate fatture per acquisti pari complessivamente a 51.000 euro, mentre gli acquisti intracomunitari operati da [OSCURATO:PERSONA] in Fancia ammontavano a 98.000 euro nel solo 2015, per cui, a tutto concedere, so o una parte ridotta delle fatture relative agli acquisti intracomunitari operati in Fancia nel 2015 sarebbe stata annotata in contabilità, dovendosi pertanto cono Jclere che, ricevute le fatture di acquisto dalla Francia, l'imputato le abbia oczultate, essendo ciò avvenuto anche rispetto all'anno 2016: in ordine a tale annualità, peraltro, non è stata presentata alcuna dichiarazione fiscale e le relative scitture contabili non sono state consegnate neanche al consulente della clfesa, pur risultando aliunde un acquisto di materie prime per oltre 10.000 euro.

Al riguardo il ricorrente non ha infatti prodotto alcunché, sia a seguito dell'invito rivoltogli dall'Agenzia delle Dogane, sia nello sviluppo successivo delle indagini, il che vale a superare le obiezioni difensive (peraltro non adegLatanente comprovate) circa la mancata disponibilità, all'epoca dell'invito, della fattura che sarebbe stata disponibile solo di lì a un mese; al riguardo deve infatti OSSE -varsi che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46049 del 28/03/20H, Rv. 274697), nell'ottica della fattispecie di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilita della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza me.d ante il nascondimento materiale del documento, dando luogo quindi a ur reato permanente, perché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il cortrollo fiscale, con la conseguenza che la condotta antigiuridica , a differenza della distruzione, che ha natura istantanea, si protrae nel tempo "a discrezione del reo", il quale, al contrario di quanto avviene per la distruzione, ha il potere di fare cessare l'occultamento esibendo i documenti, distinguendosi i reato permanente da quello istantaneo proprio perché, perdurando la fase di consumazione del reato, il soggetto attivo ha la possibilità di fare cess,.:ire in qualsiasi momento la perdurante condotta antigiuridica.

La permanenza cessa quindi allorché scade l'obbligo della conservazione o per altre cause (come il sequestro aliunde della documentazione la chiusura dell'accertamento fiscale).

D'altra parte, è stato osservato nella pronuncia in precedenza rich amata, occultare un documento non significa solo nasconderlo, ma anche rnartEgierIc nascosto, e siccome l'occultamento, per essere punito, deve avere avuto incidenza, sia pure relativa, sulla ricostruzione dei redditi o del volume di affari, la condotta antigiuridica perdura finché esiste in favore dell'amministrazione il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume degli affari, costituendo la fattispecie di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 un reato di pericolo concreto (in tal senso, Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Rv. 221615).

2. Se, per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato, l'inquadrai -lento operato dai giudici di merito appare corretto, deve altresì osservarsi che anche la ricostruzione della fattispecie dal punto di vista soggettivo non presenta or zicità, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello rimarcato la circostarza che l'imputato, occultando le fatture di acquisto, non solo ha creato i presuDposti per rendere opaca la propria contabilità e il proprio magazzino al fine di evadere le imposte sui redditi e l'iva e di rendere difficoltosa la ricostruzione eFfettiva di redditi e ricavi, ma ha in concreto realizzato tale obiettivo, posto che nel 2C15 ha dichiarato volumi di affari diversi da quelli reali (sono state indicate vendi:e per circa 12.000 euro a fronte di fatture per acquisti reali ben superiori ai 5'1.000 riportate in contabilità), e per il 2016 non ha dichiarato addirittura alcunché Alla luce di tali considerazioni, è stato legittimamente ritenuto integrai:o dai giudici di merito il dolo richiesto ai fini della configurabilità del reato contèstato, dolo che, come chiarito da questa Corte (Sez. 7, ord. n. 9439 del 06,/1212019, dep. 2020, Rv. 278872), pur essendo qualificato come dolo specifico in relazione al fine perseguito dall'agente, che è quello di evadere le imposte sui reddit o sui valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi, si concreta e si esaurisce nella coscienza e volontà di porre in essere una attività rivolta A fine anzidetto, mentre l'interesse o il movente che abbiano eventualmente s;pintc l'agente a commettere il reato e alla cui realizzazione egli abbia precisposto l'attività criminosa della distruzione od occultamento della contabilità sonc estranei ai requisiti integrativi del dolo del reato per cui si è proceduto.

Né tale impostazione è stata smentita dalla sentenza richiamata nel ricorso (Sez. 3, n. 39243 del 04/07/2018, dep. il 30/08/2018), che invero non smentisce affatto la qualificazione dell'elemento soggettivo nei termini sopra indicati.

Deve pertanto ribadirsi che l'affermazione della responsabilità penéle di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al delitto a lui ascritto, in quanto scaturita da una disamina del materiale probatorio razionale e coerente con i principi elaborati rispetto ai presupposti costitutivi della fattispecie, non presta il fianco alle cloglianze difensive, che invero sollecitano di fatto una differente interpretazione de W fonti dimostrative acquisite, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

3. Anche nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difelsive.

Al riguardo occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema clf attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motvaz 0 ne è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia ,:onto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peri., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi i vizio motivazionale evocato dalla difesa, avendo i giudici di merito ragionevolriente rimarcato, in senso ostativo alla concedibilità delle attenuanti generiche, sia i gravi e plurimi precedenti di [OSCURATO:PERSONA], sia la pervicacia con cui in pftdetto imputato ha perseguito il suo scopo delittuoso, avendo egli tenuto per anni la propria contabilità in una situazione di assoluta opacità, presentando, quando Ic ha fatto, dichiarazioni fiscali infedeli, tutto ciò allo scopo di frodare il Fisco, A fronte di un percorso motivazionale sorretto da argomentazioni non illogiche, non vi è dunque spazio per accogliere le censure difensive, formulate 'fi -ivero anche in tal caso in termini non adeguatamente specifici.4.

In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorse proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere Der il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25-05-2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2020, la Corte di appello di Pa.ermc confermava la sentenza dell'il. aprile 2019, con la quale il Tribunale di Marsala aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, in qualità li titolare dell'omonima ditta individuale, occultava tutta la documentazione contabile relativa agli anni di imposta 2015 e 2016, non aderendo all'invito fornulatc dall'Agenzia delle Entrate, notificatogli il 26 febbraio 2016, di esibire la predetta documentazione; in Campobello di Mazara il 14 marzo 2016. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo motivo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, rispetto al reato ascrittogli, censurandone il profilc oggettivo, evidenziando, in particolare/ che nel caso di specie è mancata una condotta a contenuto commissivo, non potendosi ritenere l'oriessa presentazione di [OSCURATO:PERSONA] all'invito dell'Agenzia delle Dogane sufficiente ai fini dell'integrazione del reato, avendo la medesima Agenzia accertatc una irregolarità prima ancora che la stessa potesse verificarsi, addebitando cioè a [OSCURATO:PERSONA], nel verbale del 16 marzo 2016, l'omessa annotazione sugli appositi registri della documentazione contabile e fiscale concernente le Cansazioni intraconnunitarie effettuate nel primo trimestre 2016 con fornitore ccmur itario francese, senza tenere conto del fatto che il ricorrente avrebbe dpvutc presentare il modello Intra-2 relativo agli acquisti intracomunitari di téni e servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro UE entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero entro il 25 aprile 23 I 6. Con il secondo motivo, è stato censurato il giudizio sulla configurabilità del reato sotto il profilo soggettivo, rilevandosi che, come evidenziato nella consulenza del dr. Milazzo, la presentazione del modello unico e della dichiarazione iva relativi all'anno di imposta 2015 porterebbero a escludere la sussistenza del dolo, in quanto attività sintomatiche di una volontà contraria rispetto a quella richiesta dalla norma incriminatrice, ciò in base ai principi espressi dalla sentenza di questa Sezione n. 39243 del 30 agosto 2018. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è infine il diniego delle attenuanti generiche, non essendo stata considerata la lieve entità della vicenda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1. Premesso che i primi due motivi di ricorso sono suscettibili di t -attazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi c.he il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ascrittogli non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito hanno compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative acquisite, valorizzando in particolare git esiti della verifica compiuta dall'Agenzia delle Dogane, che nel febbraio 2016 effettuava un sopralluogo presso la sede dell'impresa individuale di lagic [OSCURATO:PERSONA], sita in Campobello di Mazara, alla via Asmara n. 32, ditta esercente l'attività di commercio all'ingrosso di legname e semilavorati in le g .1o. Il sopralluogo dava invero esito negativo, non essendo stata rinvenuta alcuna traccia sia dell'imputato che dell'attività commerciale, per cui gli operanti, il . data 26 febbraio 2016, notificavano a [OSCURATO:PERSONA] un avviso con cui il medesimo veniva invitato a trasmettere tutta la documentazione contabile inerente g i anni 2015 e 2016, entro la data del 14 marzo 2016, al fine di consentire all'Ufficio di eseguire le verifiche circa la regolare applicazione dell'Iva sugli s::ambi intracomunitari, risultando da pregressi accertamenti che la ditta indivicuale di [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato acquisiti da operatori comunitari francesi ne ranni 2015 e 2016, rispettivamente per gli importi di 98.186 euro e di 10.83E eur. Entro il termine del 14 marzo 2016, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] non produceva alcun libro contabile, ovvero né i registri iva dove avrebbe dovuto annotare gli auluisti, né le fatture che avrebbero dovuto comprovare l'ammontare degli .acquisti effettuati presso gli operatori francesi e consentito di controllare 12 regolare applicazione dell'iva, per cui coerentemente è stato ritenuto conficlura:ffle a carico dell'imputato il reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000. L'imputato, infatti, non ha esibito la documentazione contabile che gli era stata richiesta, senza neppure allegare di non aver ricevuto le fatture per operazioni intracomunitaríe emesse dalle imprese venditrici francesi, laddove tali fatture sono state certamente emesse, tanto è vero che l'Agenzia delle Dogane le ha acquisite tramite la collaborazione delle Autorità transalpine, essendo del resto inverosimile che un'impresa acquisti da un operatore estero materiale che viene regolarmente consegnato, senza chiedere e ottenere la fattura di acquisto. Peraltro, il consulente della difesa Milazzo ha riferito di aver accertato :fie nei 2015 erano state registrate fatture per acquisti pari complessivamente a 51.000 euro, mentre gli acquisti intracomunitari operati da [OSCURATO:PERSONA] in Fancia ammontavano a 98.000 euro nel solo 2015, per cui, a tutto concedere, so o una parte ridotta delle fatture relative agli acquisti intracomunitari operati in Fancia nel 2015 sarebbe stata annotata in contabilità, dovendosi pertanto cono Jclere che, ricevute le fatture di acquisto dalla Francia, l'imputato le abbia oczultate, essendo ciò avvenuto anche rispetto all'anno 2016: in ordine a tale annualità, peraltro, non è stata presentata alcuna dichiarazione fiscale e le relative scitture contabili non sono state consegnate neanche al consulente della clfesa, pur risultando aliunde un acquisto di materie prime per oltre 10.000 euro. Al riguardo il ricorrente non ha infatti prodotto alcunché, sia a seguito dell'invito rivoltogli dall'Agenzia delle Dogane, sia nello sviluppo successivo delle indagini, il che vale a superare le obiezioni difensive (peraltro non adegLatanente comprovate) circa la mancata disponibilità, all'epoca dell'invito, della fattura che sarebbe stata disponibile solo di lì a un mese; al riguardo deve infatti OSSE -varsi che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46049 del 28/03/20H, Rv. 274697), nell'ottica della fattispecie di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilita della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza me.d ante il nascondimento materiale del documento, dando luogo quindi a ur reato permanente, perché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il cortrollo fiscale, con la conseguenza che la condotta antigiuridica , a differenza della distruzione, che ha natura istantanea, si protrae nel tempo "a discrezione del reo", il quale, al contrario di quanto avviene per la distruzione, ha il potere di fare cessare l'occultamento esibendo i documenti, distinguendosi i reato permanente da quello istantaneo proprio perché, perdurando la fase di consumazione del reato, il soggetto attivo ha la possibilità di fare cess,.:ire in qualsiasi momento la perdurante condotta antigiuridica. La permanenza cessa quindi allorché scade l'obbligo della conservazione o per altre cause (come il sequestro aliunde della documentazione la chiusura dell'accertamento fiscale). D'altra parte, è stato osservato nella pronuncia in precedenza rich amata, occultare un documento non significa solo nasconderlo, ma anche rnartEgierIc nascosto, e siccome l'occultamento, per essere punito, deve avere avuto incidenza, sia pure relativa, sulla ricostruzione dei redditi o del volume di affari, la condotta antigiuridica perdura finché esiste in favore dell'amministrazione il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume degli affari, costituendo la fattispecie di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 un reato di pericolo concreto (in tal senso, Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Rv. 221615). 2. Se, per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato, l'inquadrai -lento operato dai giudici di merito appare corretto, deve altresì osservarsi che anche la ricostruzione della fattispecie dal punto di vista soggettivo non presenta or zicità, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello rimarcato la circostarza che l'imputato, occultando le fatture di acquisto, non solo ha creato i presuDposti per rendere opaca la propria contabilità e il proprio magazzino al fine di evadere le imposte sui redditi e l'iva e di rendere difficoltosa la ricostruzione eFfettiva di redditi e ricavi, ma ha in concreto realizzato tale obiettivo, posto che nel 2C15 ha dichiarato volumi di affari diversi da quelli reali (sono state indicate vendi:e per circa 12.000 euro a fronte di fatture per acquisti reali ben superiori ai 5'1.000 riportate in contabilità), e per il 2016 non ha dichiarato addirittura alcunché Alla luce di tali considerazioni, è stato legittimamente ritenuto integrai:o dai giudici di merito il dolo richiesto ai fini della configurabilità del reato contèstato, dolo che, come chiarito da questa Corte (Sez. 7, ord. n. 9439 del 06,/1212019, dep. 2020, Rv. 278872), pur essendo qualificato come dolo specifico in relazione al fine perseguito dall'agente, che è quello di evadere le imposte sui reddit o sui valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi, si concreta e si esaurisce nella coscienza e volontà di porre in essere una attività rivolta A fine anzidetto, mentre l'interesse o il movente che abbiano eventualmente s;pintc l'agente a commettere il reato e alla cui realizzazione egli abbia precisposto l'attività criminosa della distruzione od occultamento della contabilità sonc estranei ai requisiti integrativi del dolo del reato per cui si è proceduto. Né tale impostazione è stata smentita dalla sentenza richiamata nel ricorso (Sez. 3, n. 39243 del 04/07/2018, dep. il 30/08/2018), che invero non smentisce affatto la qualificazione dell'elemento soggettivo nei termini sopra indicati. Deve pertanto ribadirsi che l'affermazione della responsabilità penéle di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al delitto a lui ascritto, in quanto scaturita da una disamina del materiale probatorio razionale e coerente con i principi elaborati rispetto ai presupposti costitutivi della fattispecie, non presta il fianco alle cloglianze difensive, che invero sollecitano di fatto una differente interpretazione de W fonti dimostrative acquisite, che non può trovare ingresso in sede di legittimità. 3. Anche nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difelsive. Al riguardo occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema clf attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motvaz 0 ne è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia ,:onto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peri., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi i vizio motivazionale evocato dalla difesa, avendo i giudici di merito ragionevolriente rimarcato, in senso ostativo alla concedibilità delle attenuanti generiche, sia i gravi e plurimi precedenti di [OSCURATO:PERSONA], sia la pervicacia con cui in pftdetto imputato ha perseguito il suo scopo delittuoso, avendo egli tenuto per anni la propria contabilità in una situazione di assoluta opacità, presentando, quando Ic ha fatto, dichiarazioni fiscali infedeli, tutto ciò allo scopo di frodare il Fisco, A fronte di un percorso motivazionale sorretto da argomentazioni non illogiche, non vi è dunque spazio per accogliere le censure difensive, formulate 'fi -ivero anche in tal caso in termini non adeguatamente specifici.4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorse proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere Der il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento
Decreto Cassazione n. 46808/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris