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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28966/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 42994/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (proscioglimento per incapacità di intendere e volere e applicazione di misura di sicurezza per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (atto di ufficio, violenza o, comunque, comportamento volto a condizionare il pubblico agente), alla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis c.p., al punto relativo all'applicazione della misura di sicurezza e alla indicazione della sua durata; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, preclusi per non essere stati dedotti in appello (causa di giustificazione, anche solo putativa, prevista dall'art. 393 bis c.p.) e, dall'altra, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, quanto alla mancata indicazione della durata della misura di sicurezza, che essa deve essere intesa nel periodo minimo previsto dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 42994/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (proscioglimento per incapacità di intendere e volere e applicazione di misura di sicurezza per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (atto di ufficio, violenza o, comunque, comportamento volto a condizionare il pubblico agente), alla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis c.p., al punto relativo all'applicazione della misura di sicurezza e alla indicazione della sua durata; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, preclusi per non essere stati dedotti in appello (causa di giustificazione, anche solo putativa, prevista dall'art. 393 bis c.p.) e, dall'altra, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, quanto alla mancata indicazione della durata della misura di sicurezza, che essa deve essere intesa nel periodo minimo previsto dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in P.Q.M
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