CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1971
Cassazione n. 18947/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1971 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NoiL [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce l'illegittimità della motivazione in ordine alla identificazione si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Invero la Corte di appello, confermando analoga valutazione del primo giudice offriva una razionale e persuasiva valutazione in ordine alla identificazione del ricorrente come autore del reato contestato, rilevando come l'identificazione fosse stata effettuata dalle persone offese con dichiarazioni ricognitive attendibili e confermate da elementi esterni (pag.15 della sentenza impugnata). Ritenuto che gli altri due motivi con i quali si contesta la legittimità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, e, in genere alla definizione del trattamento sanzionatorio sono manifestamenti infondati in quanto la Corte di appello, su tutti i punti contestati, offre una motivazione pertinente ed esaustiva in linea con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità. Veniva rilevata, infatti la assenza delle condizioni per escludere la recidiva e concedere le generiche, mentre il trattamento sanzionatorio veniva definito alla luce dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024