CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 40236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 70-14827/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 27 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale di Palermo il 28 marzo 2019, ha confermato l'accertamento della responsabilità per il delitto di ricettazione riducendo la sanzione inflitta confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto ed il vizio di travisamento della prova, è inammissibile poiché afferente a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici e - peraltro - costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito. Ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti diversamente da quanto accertato dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già fornito articolata e valida risposta alle doglianze difensive, desumendo piena prova degli elementi costitutivi del reato dalla cessione dell'assegno (provento di reato) con timbro di emissione e non di girata, riconducibile alla ditta dell'odierno ricorrente (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 34522 del 13/06/2019]. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,