CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 45065/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte in merito alla responsabilità per il reato ascritto e al rigetto delle circostanze attenuanti generiche esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 La Consigliera estensora Il Presidente