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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 19631/2026

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ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 22/04/2024, la Corte di appello di Catanzaro harespinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da DomenicoLuccisano, il quale è stato ristretto in carcere dal 25/01/2017 al 28/01/2017essendo stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, poi, fino al 28/11/2017alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, dal quale è stato assolto per non aver commesso ilfatto con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15/06/2020, irrevocabile il18/11/2020.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen.

Rileva chel’ordinanza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla devoluta ipotesi diingiustizia formale; che, invero, nella istanza reietta era stato evidenziato chenella vicenda cautelare era intervenuta una sentenza di annullamento con rinvioin relazione al provvedimento del Tribunale del riesame che aveva confermato lamisura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro; che la Suprema Corte aveva rilevato come il Tribunale non avessepreso atto dell’errore in cui era incorso il Giudice per le indagini preliminari, inrelazione al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel reato associativo di cui all’art, 74d.P.R. n. 309 del 1990; che la sentenza di legittimità, per quanto investisse ilprofilo delle esigenze cautelari, ha rilevato l’assenza del presupposto di cuiall’art. 273 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.,statuendo l’insussistenza radicale dell’ipotesi associativa erroneamente ritenutadal Giudice per le indagini preliminari; che, dunque, l’illegittimità del titologenetico risulta da decisioni irrevocabili, sulle quali si è formato il giudicatocautelare; che, del resto, non è ipotizzabile che l’istante abbia dato causa o abbiaconcorso a dar causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà, essendoquesta conseguenza dell’errore in cui è incorsa l’[OSCURATO:PERSONA], che haerroneamente ritenuto, in assenza di contestazione, che il [OSCURATO:PERSONA] fosseintraneo all’associazione dedita al narcotraffico, con al conseguente operativitàdelle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen.Osserva che il profilo di colpa grave ritenuto dal giudice della riparazione non sirapporta con le ragioni che hanno determinato l’applicazione della misura degliarresti domiciliari, ossia la ipotizzata partecipazione del Luccisanoall’associazione finalizzata al narcotraffico, giudicata insussistente dalla sentenzadella Suprema Corte che annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale delriesame; che, dunque, il comportamento del ricorrente, per come ricostruitonell’ordinanza impugnata, non può considerarsi causalmente efficiente rispettoall’errore commesso dal giudice della cautela, atteso che, essendo ignotol’oggetto illecito della conversazione, il titolo custodiale non poteva essereemesso.3.

In data 07/04/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento.1.1.

Il primo motivo è infondato.Va, invero, rilevato che la Corte territoriale ha riqualificato l’istanza,ritenendo che nel caso di specie si versasse in una ipotesi di ingiustiziasostanziale (pag. 2).Tale riqualificazione è consentita a patto che non muti la causa petendi,come è stato anche di recente affermato da Sez. 4, n. 2079 del 16/01/2026,Racco, Rv. 289264 – 01 e da Sez. 4, n. 41215 del 19/09/2024, Mezzatesta,Rv. 287257 – 01, nella cui motivazione si legge testualmente: «Il giudice ha poiil potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapportodedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quello indicato dalle parti, purchénon sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatticostitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudiziotra le parti».[OSCURATO:PERSONA]. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689 – 01,aveva in precedenza affermato che «una volta fissati, tramite il ricorso, glielementi individuanti l’azione esperita, non è consentito, né alla parte, nel difettodi consenso o d'acquiescenza dell’altra, né al giudice d’ufficio, modificare la"causa petendi", senza che il controinteressato sia stato posto in grado diinterloquire al riguardo», giungendo poi alla conclusione per cui, «quando l’attoreabbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al commaprimo dell’art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domandasulla base di altra "causa petendi", quale l’ipotesi di illegittima detenzione, di cuial comma secondo della predetta disposizione di legge».Nel caso che si sta scrutinando, il ricorrente aveva formalmente avanzatoistanza di riparazione sotto entrambi i profili, dunque, sia sotto quellodell’ingiustizia formale, che quello di ingiustizia sostanziale, mentre la Corteterritoriale ha ritenuto che si versasse nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 314cod. proc. pen.

Tale valutazione è corretta perché l’istante non avevaprospettato l’esistenza dei presupposti dell’ingiustizia formale; come già espostonella superiore parte narrativa, l’annullamento del provvedimento del Tribunaleper il riesame ad opera della Corte di cassazione ha avuto ad oggettounicamente il punto concernente le esigenze cautelari.

Pertanto, quali che sianole valutazioni tratte dall’odierno ricorrente dalla lettura di tale pronuncia, non è siè mai formato un giudicato cautelare sulla insussistenza delle condizioni diapplicabilità della misura previste rispettivamente dall’art. 273 e dall’art. 280cod. proc. pen.

Ne consegue che, oltre alla insussistenza di una violazione dilegge – le cui ragioni neppure sono state specificate dal ricorrente – non èravvisabile alcun vizio di motivazione in ordine ad una istanza che, prospettandopresupposti caratteristici dell’ingiustizia sostanziale, ancorché ricondotta dallaparte all’istituto dell’ingiustizia formale, ha trovato la trattazione di cui si scriveràesaminando il secondo motivo di ricorso.1.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.1.2.1.

Va premesso che la valutazione effettuata dal giudice dellariparazione ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione sipone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processopenale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare lasussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato.

Il giudicedella riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – conun giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere dacolui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattorecondizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento"detenzione” (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268952 – 01).

Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudicedi merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvicausa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatoridisponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava,secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguitonel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solose sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01).1.2.2.

Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non puòignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui la sentenza diassoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento quantoall’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione.Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo,rappresentata nell’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deveconcretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice dellacognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (graveleggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione,quali, ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile,comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come contiguità criminale) odi tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione o almendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordineall’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenzadi essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018,Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv.270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella,Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 263197 – 01).1.2.3.

Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314, comma 1, cod.proc. pen. all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimentoimpugnato ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendoinoltre motivato in modo non manifestamente illogico il giudizio di sussistenzadella condotta ostativa alla riparazione sulla scorta dei risultati dell’attività dicaptazione.

In particolare, ha valorizzato il contenuto di alcune conversazioni trapresenti intercorse il 14 ed il 15/05/2015 nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] ed ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] disquisiscono con un soggetto pugliese nonidentificato in merito all’acquisto di qualcosa di illecito (individuato dal giudicedella cautela in sostanza stupefacente), atteso che discutono su come occultarloall’interno dell’autoveicolo, individuando all’uopo il vano in cui è alloggiata laruota di scorta.

L’ordinanza impugnata evidenzia, altresì, come la evidentenatura illecita dell’oggetto della transazione affiorasse anche dal fatto che unodei due acquirenti si diceva pronto, nel caso fossero stati fermati da personaledelle Forze dell’Ordine, a prendergli “subito la pistola”, così denotando,polizia, il pieno svolgimento di una attività illecita.Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono stateescluse né nel procedimento cautelare da questa Corte di legittimità, che ha datodell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condotte descrittenell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamente valutate,ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilitàdell’imputato in relazione al reato in contestazione, solo in ragione dellaimpossibilità di individuare con certezza l’oggetto illecito della compravendita.Il ricorrente afferma che, essendo ignoto di quale illecito si trattasse,l’ordinanza di custodia cautelare non potesse essere emessa.

Risulta evidente laconfusione dei piani che manifesta una simile prospettazione.

Solo il giudicatocautelare favorevole all’istante può consentire di affermare l’illegittimità aborigine del provvedimento restrittivo; evenienza che, si è scritto, non ricorre nelcaso che occupa.

Restando sul piano della ingiustizia sostanziale, non apparecensurabile in questa sede il giudizio della Corte della riparazione, per la quale idialoghi sopra descritti costituiscono condotte gravemente colpose, visto che nonsolo sono interpretabili, secondo l’id quod plerumque accidit, come allusivi adillecita, di cui non è stato ben definito l’oggetto (sostanza stupefacente o armi).Pertanto, essi possono (devono) esser presi in considerazione nel giudizio diriparazione, al diverso fine di accertare se abbiano costituito il presupposto, conil concorso dell’errore dell’autorità procedente, dell’instaurazione del vincolocautelare.Sotto tal ultimo profilo, il giudice della riparazione ha ritenuto che lecondotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] abbiano contribuito causalmente all’adozionedell’ordinanza applicativa della misura cautelare, essendo connotate da una forteambiguità, tale da far sospettare il coinvolgimento di chi le ha tenute nel reatoper cui si procedeva.Ne discende la manifesta infondatezza del motivo, che da un versoprospetta presupposti insussistenti e dall’altro svolge argomentazioni del tuttoincongrue rispetto alla struttura della motivazione impugnata.2.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3.

L’esito del ricorso comporta la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dellespese processuali in favore del Ministero resistente, che si liquidano incomplessivi euro mille.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente,che liquida in complessivi euro mille.Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22/04/2024, la Corte di appello di Catanzaro harespinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da DomenicoLuccisano, il quale è stato ristretto in carcere dal 25/01/2017 al 28/01/2017essendo stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, poi, fino al 28/11/2017alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, dal quale è stato assolto per non aver commesso ilfatto con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15/06/2020, irrevocabile il18/11/2020.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen. Rileva chel’ordinanza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla devoluta ipotesi diingiustizia formale; che, invero, nella istanza reietta era stato evidenziato chenella vicenda cautelare era intervenuta una sentenza di annullamento con rinvioin relazione al provvedimento del Tribunale del riesame che aveva confermato lamisura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro; che la Suprema Corte aveva rilevato come il Tribunale non avessepreso atto dell’errore in cui era incorso il Giudice per le indagini preliminari, inrelazione al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel reato associativo di cui all’art, 74d.P.R. n. 309 del 1990; che la sentenza di legittimità, per quanto investisse ilprofilo delle esigenze cautelari, ha rilevato l’assenza del presupposto di cuiall’art. 273 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.,statuendo l’insussistenza radicale dell’ipotesi associativa erroneamente ritenutadal Giudice per le indagini preliminari; che, dunque, l’illegittimità del titologenetico risulta da decisioni irrevocabili, sulle quali si è formato il giudicatocautelare; che, del resto, non è ipotizzabile che l’istante abbia dato causa o abbiaconcorso a dar causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà, essendoquesta conseguenza dell’errore in cui è incorsa l’[OSCURATO:PERSONA], che haerroneamente ritenuto, in assenza di contestazione, che il [OSCURATO:PERSONA] fosseintraneo all’associazione dedita al narcotraffico, con al conseguente operativitàdelle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen.Osserva che il profilo di colpa grave ritenuto dal giudice della riparazione non sirapporta con le ragioni che hanno determinato l’applicazione della misura degliarresti domiciliari, ossia la ipotizzata partecipazione del Luccisanoall’associazione finalizzata al narcotraffico, giudicata insussistente dalla sentenzadella Suprema Corte che annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale delriesame; che, dunque, il comportamento del ricorrente, per come ricostruitonell’ordinanza impugnata, non può considerarsi causalmente efficiente rispettoall’errore commesso dal giudice della cautela, atteso che, essendo ignotol’oggetto illecito della conversazione, il titolo custodiale non poteva essereemesso.3. In data 07/04/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento.1.1. Il primo motivo è infondato.Va, invero, rilevato che la Corte territoriale ha riqualificato l’istanza,ritenendo che nel caso di specie si versasse in una ipotesi di ingiustiziasostanziale (pag. 2).Tale riqualificazione è consentita a patto che non muti la causa petendi,come è stato anche di recente affermato da Sez. 4, n. 2079 del 16/01/2026,Racco, Rv. 289264 – 01 e da Sez. 4, n. 41215 del 19/09/2024, Mezzatesta,Rv. 287257 – 01, nella cui motivazione si legge testualmente: «Il giudice ha poiil potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapportodedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quello indicato dalle parti, purchénon sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatticostitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudiziotra le parti».[OSCURATO:PERSONA]. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689 – 01,aveva in precedenza affermato che «una volta fissati, tramite il ricorso, glielementi individuanti l’azione esperita, non è consentito, né alla parte, nel difettodi consenso o d'acquiescenza dell’altra, né al giudice d’ufficio, modificare la"causa petendi", senza che il controinteressato sia stato posto in grado diinterloquire al riguardo», giungendo poi alla conclusione per cui, «quando l’attoreabbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al commaprimo dell’art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domandasulla base di altra "causa petendi", quale l’ipotesi di illegittima detenzione, di cuial comma secondo della predetta disposizione di legge».Nel caso che si sta scrutinando, il ricorrente aveva formalmente avanzatoistanza di riparazione sotto entrambi i profili, dunque, sia sotto quellodell’ingiustizia formale, che quello di ingiustizia sostanziale, mentre la Corteterritoriale ha ritenuto che si versasse nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 314cod. proc. pen. Tale valutazione è corretta perché l’istante non avevaprospettato l’esistenza dei presupposti dell’ingiustizia formale; come già espostonella superiore parte narrativa, l’annullamento del provvedimento del Tribunaleper il riesame ad opera della Corte di cassazione ha avuto ad oggettounicamente il punto concernente le esigenze cautelari. Pertanto, quali che sianole valutazioni tratte dall’odierno ricorrente dalla lettura di tale pronuncia, non è siè mai formato un giudicato cautelare sulla insussistenza delle condizioni diapplicabilità della misura previste rispettivamente dall’art. 273 e dall’art. 280cod. proc. pen. Ne consegue che, oltre alla insussistenza di una violazione dilegge – le cui ragioni neppure sono state specificate dal ricorrente – non èravvisabile alcun vizio di motivazione in ordine ad una istanza che, prospettandopresupposti caratteristici dell’ingiustizia sostanziale, ancorché ricondotta dallaparte all’istituto dell’ingiustizia formale, ha trovato la trattazione di cui si scriveràesaminando il secondo motivo di ricorso.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.1.2.1. Va premesso che la valutazione effettuata dal giudice dellariparazione ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione sipone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processopenale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare lasussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato. Il giudicedella riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – conun giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere dacolui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattorecondizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento"detenzione” (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268952 – 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudicedi merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvicausa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatoridisponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava,secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguitonel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solose sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01).1.2.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non puòignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui la sentenza diassoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento quantoall’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione.Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo,rappresentata nell’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deveconcretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice dellacognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (graveleggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione,quali, ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile,comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come contiguità criminale) odi tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione o almendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordineall’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenzadi essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018,Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv.270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella,Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 263197 – 01).1.2.3. Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314, comma 1, cod.proc. pen. all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimentoimpugnato ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendoinoltre motivato in modo non manifestamente illogico il giudizio di sussistenzadella condotta ostativa alla riparazione sulla scorta dei risultati dell’attività dicaptazione. In particolare, ha valorizzato il contenuto di alcune conversazioni trapresenti intercorse il 14 ed il 15/05/2015 nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] ed ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] disquisiscono con un soggetto pugliese nonidentificato in merito all’acquisto di qualcosa di illecito (individuato dal giudicedella cautela in sostanza stupefacente), atteso che discutono su come occultarloall’interno dell’autoveicolo, individuando all’uopo il vano in cui è alloggiata laruota di scorta. L’ordinanza impugnata evidenzia, altresì, come la evidentenatura illecita dell’oggetto della transazione affiorasse anche dal fatto che unodei due acquirenti si diceva pronto, nel caso fossero stati fermati da personaledelle Forze dell’Ordine, a prendergli “subito la pistola”, così denotando,polizia, il pieno svolgimento di una attività illecita.Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono stateescluse né nel procedimento cautelare da questa Corte di legittimità, che ha datodell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condotte descrittenell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamente valutate,ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilitàdell’imputato in relazione al reato in contestazione, solo in ragione dellaimpossibilità di individuare con certezza l’oggetto illecito della compravendita.Il ricorrente afferma che, essendo ignoto di quale illecito si trattasse,l’ordinanza di custodia cautelare non potesse essere emessa. Risulta evidente laconfusione dei piani che manifesta una simile prospettazione. Solo il giudicatocautelare favorevole all’istante può consentire di affermare l’illegittimità aborigine del provvedimento restrittivo; evenienza che, si è scritto, non ricorre nelcaso che occupa. Restando sul piano della ingiustizia sostanziale, non apparecensurabile in questa sede il giudizio della Corte della riparazione, per la quale idialoghi sopra descritti costituiscono condotte gravemente colpose, visto che nonsolo sono interpretabili, secondo l’id quod plerumque accidit, come allusivi adillecita, di cui non è stato ben definito l’oggetto (sostanza stupefacente o armi).Pertanto, essi possono (devono) esser presi in considerazione nel giudizio diriparazione, al diverso fine di accertare se abbiano costituito il presupposto, conil concorso dell’errore dell’autorità procedente, dell’instaurazione del vincolocautelare.Sotto tal ultimo profilo, il giudice della riparazione ha ritenuto che lecondotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] abbiano contribuito causalmente all’adozionedell’ordinanza applicativa della misura cautelare, essendo connotate da una forteambiguità, tale da far sospettare il coinvolgimento di chi le ha tenute nel reatoper cui si procedeva.Ne discende la manifesta infondatezza del motivo, che da un versoprospetta presupposti insussistenti e dall’altro svolge argomentazioni del tuttoincongrue rispetto alla struttura della motivazione impugnata.2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. L’esito del ricorso comporta la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dellespese processuali in favore del Ministero resistente, che si liquidano incomplessivi euro mille. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente,che liquida in complessivi euro mille.Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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