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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 34900/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] e Lucerna (CH) in data antecedente al 31 luglio 2019 (capo 29), ha sostituito detta misura con quella degli arresti domiciliari.

Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare un quadro gravemente indiziante dell'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia Galiano (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in [OSCURATO:PERSONA] che fuori dal territorio lametino, attraverso il legame di parentela acquisita con i Luparelli di Roma, anch'essi ritenuti fornitori di droga.

Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della citata famiglia Galiano, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico, come nel caso del sottogruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA], come soggetto che in più occasioni, in data antecedente al 31 luglio 2019, aveva acquistato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo cocaina, per poi rivenderla in Svizzera dove dimorava.

Nel corso delle indagini e precisamente in data 3 agosto 2019, [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di gr. 22,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina consegnatagli da [OSCURATO:PERSONA] e in ordine a tale reato si era proceduto separatamente.

2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelar'.

Il difensore osserva che il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA], indicato come posto in essere in [OSCURATO:PERSONA] e Lucerna in data antecedente al 31 luglio 2019, in realtà era stato commesso interamente in Svizzera: non era emerso che l'accordo per l'acquisito della sostanza stupefacente si fosse perfezionato in Italia o che dall'Italia fosse partita la sostanza stupefacente smerciata in Svizzera.

Rileva, inoltre, che il contenuto della conversazione intercettata non varrebbe a dimostrare alcunché, in quanto il riferimento operato da [OSCURATO:PERSONA] a pregresse vendite di sostanza stupefacente ben potrebbe essere una mera vanteria e che il periodo temporale sarebbe indefinito.

Infine osserva che le esigenze cautelari, tenuto conto del tempo trascorso rispetto ai fatto contestati, dell'attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che questi non era risultato coinvolto nel contesto associativo, avrebbero dovuto essere ritenute inesistenti o comunque salvaguardabili con misure meno afflittive.

3. Nel corso dell'udienza il Procuratore Generale e il difensore hanno concluso come indicato in epigrafe.

Il difensore ha anche depositato copia dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2.11 motivo relativo al difetto di giurisdizione è infondato.

Invero si osserva che nella imputazione di cui al capo 29) si contesta al ricorrente la detenzione a fini di spaccio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in data antecedente al 31 luglio 2019, di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, acquistata in [OSCURATO:PERSONA] e trasportata in Svizzera, per la successiva rivendita a terzi acquirenti al prezzo di 120,00 franchi al grammo.

Nell'ordinanza genetica in relazione alla posizione del ricorrente si richiamano le seguenti risultanze: -l'arresto effettuato il 3 agosto 2019 nella flagranza della detenzione di grammi 22,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina acquistata a casa di [OSCURATO:PERSONA], alla presenza del padre Giorgio e del fratello Angelo cl. 90.L'arresto era stato preceduto da alcuni messaggi del 27 luglio con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano concordato di vedersi e da una conversazione del 3 agosto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito ad un s' oggetto non identificato di avere la disponibilità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di averne appena consegnato un quantitativo al "carrozziere che viene dalla Svizzera; -una conversazione avvenuta nel mese di settembre fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo aveva raccontato di avere incontrato, dopo l'arresto del 3 agosto, [OSCURATO:PERSONA], il quale si era detto stupito del controllo da parte delle Forze dell'Ordine, in quanto, nonostante più volte avesse trasportato dall'Italia in Svizzera sostanza stupefacente, mai era stato fermato; - una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 31 luglio 2019, nel corso della quale quest'ultimo precisava di avere già individuato clienti in Svizzera interessati all'acquisto della sostanza stupefacente e raccontava anche della sua esperienza nel settore degli stupefacenti in quel paese, spiegando di avere conosciuto un colombiano da cui acquistava a "80", per rivendere a "120" .

Il Tribunale del Riesame, dunque, nel replicare alla eccezione del difetto di giurisdizione, ha riepilogato tali emergenze e ha rilevato che, sulla base delle stesse, doveva ritenersi che l'accordo per l'acquisto, anche in relazione alla contestazione di cui al capo 29) si fosse perfezionato in Italia.

Il percorso argomentativo del Tribunale non si presta a censure.

Il reato, ai sensi dell'art. 6 cod. pen., si considera commesso nel territorio dello Stato, quando anche una sola parte dell'azione o dell'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione.

Nel caso di specie, i giudici hanno coerentemente dato atto che sulla base dei dialoghi intercettati era emerso che anche in altre occasioni, oltre che in quella per cui si era verificato l'arresto in flagranza, [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato in Italia sostanza stupefacente e l'aveva, poi, smerciata in Svizzera.

In ogni caso il collegio osserva che, anche a voler ritenere che la contestazione di cui al capo 29) sia riferita esclusivamente a acquisti effettuati in Svizzera di sostanza stupefacente da rivendere in quel territorio, ciò nondimeno anche in tale caso sussiste ugualmente la giurisdizione del giudice italiano.

E invero ai sensi dell'art. 9 cod. pen. il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, è punito secondo la legge italiana, sempre che si trovi nel territorio dello Stato: nel caso di specie viene in rilievo un reato (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90) commesso da un cittadino italiano punito con pena edittale minima di anni 6 di reclusione.3.

Il motivo, nella parte in cui lamenta la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è manifestamente infondato.

Si deve ricordare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

3.1. Nel caso di specie, come detto, i gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti sulla base del contenuto di alcune conversazione, la cui interpretazione, in quanto non manifestamente illogica, non si presta ad essere censurata in questa sede.

Di contro il motivo è del tutto aspecifico e si limita a contestare l'efficacia dimostrativa di tali conversazioni, asserendo che potrebbero essere mere "vanterie" del ricorrente, senza considerare che tale assunto è ragionevolmente smentito dal sequestro di droga operato in occasione dell'arresto nella flagranza.Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla indeterminatezza del capo di imputazione.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il requisito della «descrizione sommaria del fatto con la indicazione delle norme di legge che si assumono violate», previsto a pena di nullità della ordinanza applicativa di misure cautelari dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., può essere soddisfatto dal P.M. con una enunciazione anche riassuntiva delle accuse, purché vengano precisati tutti gli elementi necessari per consentire all'indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279898-01; Sez. 3, n. 15671 del 05/03/2014, Diarassouba, Rv. 259432-01, e Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014, Patera, Rv. 261372-01, ma anche Sez.

U, n. 16 del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004-01).

Si è anche sostenuto che tali elementi possano essere ricavati dalla richiesta del P.M., cui nell'ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell'ordinanza medesima (Sez. 6, n. 1158 del 09/10/2007, dep. 2008, Palmiero, Rv. 238411-01; Sez. 1, n. 29653 del 17/06/2003, Santimone, Rv. 226138-01).

Nella specie, l'incolpazione provvisoria, fondata sui dialoghi intercettati, è sufficientemente specifica nella descrizione della condotta (soprattutto attraverso l'indicazione del prezzo della partita di droga) e anche nella data del commesso reato, collocata in un momento antecedente a detti dialoghi. 4.Manifestamente infondato, infine, è il motivo nella parte in cui contesta la sussistenza delle esigenze cautelari e rimarca la distanza temporale dei fatti in contestazione Il Tribunale, in proposito, ha rilevato il concreto e attuale pericolo di recidivanza dalle concrete modalità dei fatti contestati e dalla personalità del soggetto agente, inserito nel circuito del narcotraffico in territorio calabrese e all'estero e con contatto di matrice internazionale, e già gravato da un precedente specifico.

I giudici, pur sostituendo la misura massimamente afflittiva con quella degli arresti domiciliari, hanno dato atto della inidoneità delle misure non custodiali, in ragione della spiccata pericolosità del ricorrente, a salvaguardare le esigenze cautelari.

Il giudizio sulla attualità e concretezza è stato, dunque, condotto in maniera coerente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede infatti che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674).

Si è così sostenuto che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] e Lucerna (CH) in data antecedente al 31 luglio 2019 (capo 29), ha sostituito detta misura con quella degli arresti domiciliari. Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare un quadro gravemente indiziante dell'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia Galiano (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in [OSCURATO:PERSONA] che fuori dal territorio lametino, attraverso il legame di parentela acquisita con i Luparelli di Roma, anch'essi ritenuti fornitori di droga. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della citata famiglia Galiano, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico, come nel caso del sottogruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA], come soggetto che in più occasioni, in data antecedente al 31 luglio 2019, aveva acquistato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo cocaina, per poi rivenderla in Svizzera dove dimorava. Nel corso delle indagini e precisamente in data 3 agosto 2019, [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di gr. 22,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina consegnatagli da [OSCURATO:PERSONA] e in ordine a tale reato si era proceduto separatamente. 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelar'. Il difensore osserva che il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA], indicato come posto in essere in [OSCURATO:PERSONA] e Lucerna in data antecedente al 31 luglio 2019, in realtà era stato commesso interamente in Svizzera: non era emerso che l'accordo per l'acquisito della sostanza stupefacente si fosse perfezionato in Italia o che dall'Italia fosse partita la sostanza stupefacente smerciata in Svizzera. Rileva, inoltre, che il contenuto della conversazione intercettata non varrebbe a dimostrare alcunché, in quanto il riferimento operato da [OSCURATO:PERSONA] a pregresse vendite di sostanza stupefacente ben potrebbe essere una mera vanteria e che il periodo temporale sarebbe indefinito. Infine osserva che le esigenze cautelari, tenuto conto del tempo trascorso rispetto ai fatto contestati, dell'attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che questi non era risultato coinvolto nel contesto associativo, avrebbero dovuto essere ritenute inesistenti o comunque salvaguardabili con misure meno afflittive. 3. Nel corso dell'udienza il Procuratore Generale e il difensore hanno concluso come indicato in epigrafe. Il difensore ha anche depositato copia dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2.11 motivo relativo al difetto di giurisdizione è infondato. Invero si osserva che nella imputazione di cui al capo 29) si contesta al ricorrente la detenzione a fini di spaccio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in data antecedente al 31 luglio 2019, di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, acquistata in [OSCURATO:PERSONA] e trasportata in Svizzera, per la successiva rivendita a terzi acquirenti al prezzo di 120,00 franchi al grammo. Nell'ordinanza genetica in relazione alla posizione del ricorrente si richiamano le seguenti risultanze: -l'arresto effettuato il 3 agosto 2019 nella flagranza della detenzione di grammi 22,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina acquistata a casa di [OSCURATO:PERSONA], alla presenza del padre Giorgio e del fratello Angelo cl. 90.L'arresto era stato preceduto da alcuni messaggi del 27 luglio con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano concordato di vedersi e da una conversazione del 3 agosto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito ad un s' oggetto non identificato di avere la disponibilità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di averne appena consegnato un quantitativo al "carrozziere che viene dalla Svizzera; -una conversazione avvenuta nel mese di settembre fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo aveva raccontato di avere incontrato, dopo l'arresto del 3 agosto, [OSCURATO:PERSONA], il quale si era detto stupito del controllo da parte delle Forze dell'Ordine, in quanto, nonostante più volte avesse trasportato dall'Italia in Svizzera sostanza stupefacente, mai era stato fermato; - una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 31 luglio 2019, nel corso della quale quest'ultimo precisava di avere già individuato clienti in Svizzera interessati all'acquisto della sostanza stupefacente e raccontava anche della sua esperienza nel settore degli stupefacenti in quel paese, spiegando di avere conosciuto un colombiano da cui acquistava a "80", per rivendere a "120" . Il Tribunale del Riesame, dunque, nel replicare alla eccezione del difetto di giurisdizione, ha riepilogato tali emergenze e ha rilevato che, sulla base delle stesse, doveva ritenersi che l'accordo per l'acquisto, anche in relazione alla contestazione di cui al capo 29) si fosse perfezionato in Italia. Il percorso argomentativo del Tribunale non si presta a censure. Il reato, ai sensi dell'art. 6 cod. pen., si considera commesso nel territorio dello Stato, quando anche una sola parte dell'azione o dell'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione. Nel caso di specie, i giudici hanno coerentemente dato atto che sulla base dei dialoghi intercettati era emerso che anche in altre occasioni, oltre che in quella per cui si era verificato l'arresto in flagranza, [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato in Italia sostanza stupefacente e l'aveva, poi, smerciata in Svizzera. In ogni caso il collegio osserva che, anche a voler ritenere che la contestazione di cui al capo 29) sia riferita esclusivamente a acquisti effettuati in Svizzera di sostanza stupefacente da rivendere in quel territorio, ciò nondimeno anche in tale caso sussiste ugualmente la giurisdizione del giudice italiano. E invero ai sensi dell'art. 9 cod. pen. il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, è punito secondo la legge italiana, sempre che si trovi nel territorio dello Stato: nel caso di specie viene in rilievo un reato (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90) commesso da un cittadino italiano punito con pena edittale minima di anni 6 di reclusione.3. Il motivo, nella parte in cui lamenta la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è manifestamente infondato. Si deve ricordare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 3.1. Nel caso di specie, come detto, i gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti sulla base del contenuto di alcune conversazione, la cui interpretazione, in quanto non manifestamente illogica, non si presta ad essere censurata in questa sede. Di contro il motivo è del tutto aspecifico e si limita a contestare l'efficacia dimostrativa di tali conversazioni, asserendo che potrebbero essere mere "vanterie" del ricorrente, senza considerare che tale assunto è ragionevolmente smentito dal sequestro di droga operato in occasione dell'arresto nella flagranza.Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla indeterminatezza del capo di imputazione. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il requisito della «descrizione sommaria del fatto con la indicazione delle norme di legge che si assumono violate», previsto a pena di nullità della ordinanza applicativa di misure cautelari dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., può essere soddisfatto dal P.M. con una enunciazione anche riassuntiva delle accuse, purché vengano precisati tutti gli elementi necessari per consentire all'indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279898-01; Sez. 3, n. 15671 del 05/03/2014, Diarassouba, Rv. 259432-01, e Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014, Patera, Rv. 261372-01, ma anche Sez. U, n. 16 del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004-01). Si è anche sostenuto che tali elementi possano essere ricavati dalla richiesta del P.M., cui nell'ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell'ordinanza medesima (Sez. 6, n. 1158 del 09/10/2007, dep. 2008, Palmiero, Rv. 238411-01; Sez. 1, n. 29653 del 17/06/2003, Santimone, Rv. 226138-01). Nella specie, l'incolpazione provvisoria, fondata sui dialoghi intercettati, è sufficientemente specifica nella descrizione della condotta (soprattutto attraverso l'indicazione del prezzo della partita di droga) e anche nella data del commesso reato, collocata in un momento antecedente a detti dialoghi. 4.Manifestamente infondato, infine, è il motivo nella parte in cui contesta la sussistenza delle esigenze cautelari e rimarca la distanza temporale dei fatti in contestazione Il Tribunale, in proposito, ha rilevato il concreto e attuale pericolo di recidivanza dalle concrete modalità dei fatti contestati e dalla personalità del soggetto agente, inserito nel circuito del narcotraffico in territorio calabrese e all'estero e con contatto di matrice internazionale, e già gravato da un precedente specifico. I giudici, pur sostituendo la misura massimamente afflittiva con quella degli arresti domiciliari, hanno dato atto della inidoneità delle misure non custodiali, in ragione della spiccata pericolosità del ricorrente, a salvaguardare le esigenze cautelari. Il giudizio sulla attualità e concretezza è stato, dunque, condotto in maniera coerente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede infatti che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Si è così sostenuto che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente
Sentenza Cassazione n. 34900/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris