CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n. 17402- 20 2 0 R.G. proposto da: COMUNE di CASSINO– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Cassino , alla via Arigni, n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “CMA –[OSCURATO:PERSONA] ” s. r . l ., in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Sora, alla via C. Cattaneo, n. 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso ildecreto del Tribunale di Cassino n. 1 1 258 /20 2 0 , udita la relazione nella camera di consiglio del10 novem bre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Cassino domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “CMA -[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. dichiarato dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 23/2015. Chiedeva l’ammissione per il complessivo importo di euro 57 . 815 , 00 per il mancato pagamento della Tarsu/Tari relativamente agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015 e per il mancato pagamento dell’Ici/Imu relativamente agli anni 2013 (saldo), 2014 e 2015. 2.Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo , siccome la domanda difettava dei requisiti minimi previsti dall’art. 93 l.fall. 3.Il Comune di Cassino proponeva opposizione allo stato passivo. Non si costituivail curatore del fallimento. 4.Con decreto n. 11258/2020 il Tribunale di Cassino rig ettava l’opposizione , evidenziando che: a) l’opposizione, pur a reputarla ammissibile in rito, era destituita di fondamento, siccome l’ente opponente non aveva dato idonea prova del suo credito; b) l’opponente aveva infatti allegato “la stampa di tre schermate del sito web dedicato alla gestione dell’IMU del Comune di Cassino per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015” (così decreto impugnato, pag. 3); c) lo stesso opponente aveva depositato “gli avvisi di pagamento della TARI per i periodi di imposta 2014 e 2015, che integrano nella sostanza una richiesta di pagamento bonaria” (così decreto impugnato, pag. 3), ed aveva depositato “i solleciti degli avvisi di pagamento della TARSU per i periodi di imposta 2009, 2010, 2011e 2012, nei quali è indicato che solo in caso di mancato pagamento si sarebbe proceduto alla notifica dell’avviso di accertamento” (così decreto impugnato, pag. 3). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Comune di Cassino , sulla scorta di due motivi chiedendo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il curatore del fallimento della “CMA – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. Le parti ha nno d epositato finale memoriadifensiva. 6.Con il primo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 99, 11° co., l.fall. e degli artt. 132, 2° co., n. 4, 135, 4° co., e 156, 2° co., co d . proc. civ.; la nullità del decreto impugnato. Deduceche: a) l’impugnato decreto non esplicita le ragioni di fatto e di diritto per le quali si è ritenuto di non accogliere l’opposizione con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della domanda exart. 93 l.fall. operata dal g.d.; b) al riguardo il tribunale ha omesso ogni pronuncia; 7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Invero, il Tribunale di Ca ssino hadeciso nel merito e, così , ha evidentemente reputato ammissibile l’iniziale domanda ex art. 93 l.fall. Il ricorrente , perciò , non ha interesse ad addurre la riferita ragione di censura. D’altra parte, questa Corte spiega che a d integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un ’ espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando ladecisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. 29.1.2021, n. 2151; in tale occasione questa Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l’omessapronuncia sulla dedotta inammissibilità dei motivi d’appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice comunque deciso il gravame nelmerito; cfr. altresì Cass. sez. lav. 18.3.2013, n. 6715). 8.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 95, 1° co., 2° co. e 3° co., l.fall., dell’art. 115, 1° co., cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Deduce che il tribunale, allorché ha reputato non provato il credito azionato, non ha tenuto conto che il curatore, nella fase di accertamento del passivo dinanzi al g.d.,non ha contestato nel merito il creditoazionato, sicché la pretesa credito ria do veva reputarsi pacifica. 9.Il secondo motivo è privo di fondamento e da respingere. È sufficiente evidenziare quanto segue. In primo luogo, in sede di verifica del passivo il curatore si era espressamente opposto all’ammissione del credito, siccome non “supportato da idonea documentazione” (cfr. controricorso, pag. 7; cfr. memoria del controricorrente, ove è richiamata la nota dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il curatore, nel relazionare a l giudice delegato al fallimento in ordine alla domanda del Comune di Cassino, ebbe a dedurre che “la suddetta domanda appare inammissibile in quanto priva dei requisiti minimi [di] forma di cui all’art 93 LF e, comunque, non accoglibile in quanto il credito di cui si chiede l’ammissione non risulta supportato da idonea documentazione probatoria. Tanto premesso e ritenuto la sottoscritta rimette alla SV l’esame della suddetta domanda proponendone il rigetto perché inammissibile e, comunque, non idoneamente provata per le ragioni in premessa indicate”). A siffatto rilievo , di cui, appunto, al controricorso, il ricorrente non ha in memoria specificamentereplicato. In secondo luogo, questa Corte spiega che, i n tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l’automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (cfr. Cass. (ord.) 8.8.2017, n. 19734; Cass. (ord.) 24.5.2018, n. 12973). In terzo luogo, in sede di opposizione il curatore non si è costituito ed è rimasto contumace, sicché non opera il principio di non contestazione (cfr. Cass.23.6.2009, n. 14623; Cass. sez. lav. 21.11.2014, n. 24885). 10. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 11.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrent e , Comune di Cassino , a rimborsare alcontroricorrente, Fallimento della “CMA – [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI s