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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23274/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 13/07/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli all' esito di giudizio abbreviato in data 17/07/2020 confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato estorsione aggravata (anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.) di cui al capo E) dell'imputazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio a carico del solo Virgilio.2.

Contro detta pronuncia propongono ricorsi per cassazione tutti e due gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] propone due ricorsi, uno a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo ricorso formula i seguenti motivi.

Con il primo motivo rileva, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputata quanto al reato di estorsione aggravata contestato nonché erronea qualificazione dei fatti de quibus.

Lamenta che la Corte di merito, nel ritenere comprovate le condotte addebitate consistite nell' avere costretto i commercianti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a consegnarle delle somme di denaro, non aveva preso in esame le specifiche censure formulate con le quali era stato dedotto che, come confermato in special modo dal [OSCURATO:PERSONA], questi non aveva subito alcuna pressione per il versamento di somme di denaro ma si era limitato a dare corso ad una semplice richiesta di aiuto da parte del marito dell' imputata, [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato arrestato.

Assume che, per come emerso dalle complessive risultanze istruttorie, la stessa era totalmente ignara delle dinamiche criminali del marito e quanto alle somme versate la stessa era convinta che si trattava di un mero atto di liberalità, difettando, quindi, chiaramente il dolo del reato di estorsione.

Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.

Assume che i giudici di appello, sul punto, aveva adottato una motivazione meramente apparente ed avevano travisato (sotto il profilo della omessa valutazione di una informazione desumibile dal verbale di escussione del [OSCURATO:PERSONA]) la prova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato messo a conoscenza del fatto che il marito dell'imputata aveva rescisso ogni suo legame con l'associazione mafiosa.

Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.

Osserva che, del tutto immotivatamente, la Corte di appello aveva disatteso la relativa censura finalizzata ad escludere tale aggravante che non poteva discendere automaticamente dal suo rapporto di coniugio con il Virgilio, non avendo i giudici merito tenuto conto della totale estraneità della ricorrente ad ogni contesto criminale come desumibile dal proprio stato di incensuratezza e dalla mancanza di elementi idonei a comprovare una sua partecipazione alla vita criminale del marito.

Con il secondo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], formula i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputata quanto al reato di estorsione aggravata contestato.Assume che la Corte di appello, omettendo di esaminare gli specifici motivi di censura, non aveva considerato che difettava ogni dimostrazione che l'imputata intendesse aderire alla condotta del marito [OSCURATO:PERSONA] che, asseritamente, in passato aveva formulato richieste di denaro agli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali avevano, peraltro, escluso di avere subito minacce o intimidazioni.

Rileva che, come emerso dalle complessive risultanze istruttorie, era inconsapevole delle dinamiche criminali del marito, difettando, quindi, chiaramente il dolo del reato di estorsione.

Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p.

Evidenzia che la Corte di merito, sul punto, aveva adottato una motivazione meramente apparente, formulando delle censure in parte sovrapponibili al secondo motivo del suindicato ricorso a firma dell'altro legale di fiducia.

Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.

Osserva che, del tutto immotivatamente ed incorrendo in un travisamento per omissione, la Corte di appello aveva disatteso la relativa censura finalizzata ad escludere tale aggravante non considerando che, come emerso dagli atti, la ricorrente non era a conoscenza delle pregresse vicende giudiziarie che aveva riguardato il marito.

Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio.

Assume che la Corte di appello, valutate tutte le circostanze del caso concreto e gli elementi di cui all' art. 133 cod. pen., avrebbe potuto riconoscere le circostanze attenuanti e mitigare il trattamento sanzionatorio.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi.

Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.

Assume che del tutto carente era la prova circa la configurabilità dell'aggravante in questione sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo atteso che, alla luce delle dichiarazioni delle persone offese, non era emerso alcun elemento concreto da cui desumere che l'azione fosse finalizzata ad agevolare un clan camorristico (di cui, peraltro, il fratello dell'imputato non faceva parte da anni) né risultava in alcun modo dimostrato l'utilizzo del metodo mafioso, vale a dire di una minaccia tipica dell'agire mafioso.

Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio.Assume che la Corte di appello, valutate tutte le circostanze del caso concreto e gli elementi di cui all' art. 133 cod. pen., avrebbe potuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e mitigare il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi avanzati da [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili.

1.1. Osserva il Collegio che le censure con cui si contesta la responsabilità dell'imputata e la corretta qualificazione dei fatti in esame sono manifestamente infondate.

Occorre ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Va, ancora, ricordato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilnnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).Deve, inoltre, essere rilevato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).

Muovendo dalle superiori premesse le censure in esame devono ritenersi prive di pregio alcuno: invero la Corte di Appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con i motivi di ricorso in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che la responsabilità dell' odierna imputata, quale concorrente nella condotta estorsiva posta in essere dal marito [OSCURATO:PERSONA] unitamente all' altro coimputato [OSCURATO:PERSONA], risultava pienamente riscontrata in ragione dell' assoluta insostenibilità della tesi della ricorrente secondo cui si sarebbe trattato di un mero aiuto economico da parte degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, per contro, sono risultati vittime di un sistema di controllo del territorio da parte del clan dei casalesi che imponevano il pagamento di somme agli imprenditori (nel caso in esame anche al fine di assicurare il sostentamento al capo clan [OSCURATO:PERSONA] detenuto in carcere).

Va precisato che è indifferente il modo o la forma della minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione; invero la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera. (Sez. 2, Sentenza n. 37526 del 16/06/2004, Giorgietti ed altro Rv. 229727 - 01.) Non v'è dubbio che le circostanze oggettive evidenziate concretino, come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale, gli estremi della implicita minaccia, alla quale gli agenti fecero cosciente e volontario ricorso, nella consapevolezza di agire "contra ius" e con la finalità di conseguire un profitto ingiusto, pretendendo, senza averne titolo, una somma di denaro da soggetti che, secondo quanto ricostruito dal Tribunale, e non contestato, non avevano nessun tipo di effettivo rapporto di solidarietà amicale tale da giustificare simili elargizioni.

I giudici di merito hanno, poi, rimarcato come la natura estorsiva dei versamenti di denaro in questione era desumibile da quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato protezione da parte della camorra e si era accordato con i casalesi per il versamento di somme di denaro tre volte l' anno ed, ancora, richiamato quanto affermato dall' altra vittima, il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che la caratura criminale del Virgilio aveva "influito" sulla "scelta" di versare tali somme.

Va, invero, considerato che in tale contesto di elementi fattuali, non irragionevolmente, sulla base di plausibili massime di esperienza pertinenti alla fattispecie, la Corte territoriale (ff. 4-5) ha di fatto escluso l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui aveva negato condotte intimidatorie da parte del noto camorrista [OSCURATO:PERSONA], argomentando la sua conclusione circa lo stato di coartazione delle vittime costrette a pagare per la necessità di evitare rischi.

Nell' operare tale ragionamento, la Corte di appello, non è incorsa in manifeste illogicità, che, del resto, non sono indicate nei ricorsi i contenuti del quale reiterano deduzioni già sviluppate nell'atto di appello e con le quali la sentenza impugnata non ha mancato di confrontarsi.

In un simile quadro istruttorio, in ragione del rapporto di coniugio intercorrente con il predetto [OSCURATO:PERSONA], non può fondatamente dubitarsi della sussistenza del dolo del reato di estorsione in capo all' imputata, essendo stato riscontrato che la stessa, pur non partecipando ad una associazione di tipo mafioso, si è in concreto adoperata per la prosecuzione dell'attività estorsiva iniziata dal proprio marito, soggetto mafioso, in stato di detenzione, sull'assunto che quei proventi illeciti erano, comunque, dovuti per "aiutare" lo stesso.

A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotte delittuose in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la corresponsabilità dell' imputata, le contestazioni formulate con detti motivi non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti (in relazione alla asserita natura amichevole e lecita delle somme corrisposte) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 1.2.

Rileva, quindi, la Corte che i motivi diretti ad escludere la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso contengono censure manifestamente infondate.

Va premesso che la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.1. cod. pen.), configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima - che ricorre nel caso di specie - riguarda il reato commesso da colui che - appartenente o meno all'associazione di cui all'art.416 bis cod. pen. - si avvale del c.d.

"metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta - di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515-01).

La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione.

Osserva il Collegio che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze.

Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090/2015, cit.) - o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima.

Va detto, pervero, che la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema riconosce, altresì, che l'aggravante anzidetta ricorre nel delitto di estorsione se in esso si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva, in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa, e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà (Sez. 2, n. 10467 del 10.2.2016, [OSCURATO:PERSONA] 266654; Sez. 5, sent. n. 28442 del 17/04/2009, Russo ed altri Rv. 244333).

Occorre, pure ricordare, che in tema di estorsione cd.

"ambientale" - quale quella in esame -, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante nella richiesta ad un commerciante di denaro a fronte di protezione, dopo che il negozio era stato danneggiato varie volte, in un quartiere ad alta densità mafiosa). (Sez. 2 - , Sentenza n. 21707 del 17/04/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276115 - 01).

Orbene, risulta evidente che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio di motivazione sul punto.Infatti non si può affatto sostenere, come fa la ricorrente, la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della aggravante contestata ex 416-bis.1 cod. pen., avendo i giudici di merito, ai fini della affermazione della sussistenza di tale circostanza, adeguatamente valutato il contesto ambientale in cui sono maturate le richieste di denaro in contestazione rilevando come non poteva ragionevolmente pensarsi che l' imputata, dato il rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA], fosse all' oscuro della partecipazione al clan camorristico dei casalesi da parte del marito e che le medesime modalità del fatto (il pagamento da parte di imprenditori di somme di denaro in assenza di alcuna effettiva causale) non potevano che deporre per la consapevolezza in capo a chi riscuoteva le somme che stesse venivano pagare nel timore di ritorsioni da parte dei dominus dell' estorsione [OSCURATO:PERSONA], camorrista noto alle vittime.

In tal senso va richiamato quanto evidenziato dai giudici di appello al f. 5 della sentenza impugnata ove, nel richiamare quanto ricostruito dal giudice di primo grado, è stato sottolineato che risultava palese che i soggetti, che nel tempo si era succeduti nell' incassare il rateo, insistendo sulla richiesta di "aiuto", risultavano palesemente "utilizzatori di un metodo mafioso".

Il ricorso prova a contrastare la concludenza di tali dati probatori, adducendone il travisamento con specifico riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto che aveva rescisso i rapporti con la criminalità organizzata e che non si era sentito in alcun modo minacciato dalle richieste di denaro.

Occorre, tuttavia, tenere presente che, per la configurabilità del vizio di travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco del dato probatorio (dichiarazione, conversazione intercettata, documento e così via) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del relativo significato probatorio (tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702).

Nello specifico, un siffatto sovvertimento del significato di quei risultati probatori non è in alcun modo ravvisabile: i giudici di merito, nel ritenere chiaramente non significative le dette affermazioni, hanno evidenziato come era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], ben consapevole delle dinamiche operanti nelle zone controllate dal clan dei Casalesi, a sottostare al "ricatto camorristico" pagando delle somme di denaro come confermato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ritenuto pienamente attendibile (vedi sent. di primo grado pagg. 26 e segg.).

Peraltro in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, M e altri, Rv. 27122701).

Va, poi, rimarcato che è consolidata nella giurisprudenza della corte di legittimità la massima secondo la quale la circostanza aggravante in parola, a differenza della diversa circostanza dell'agevolazione mafiosa (Sez.

U, n.8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, si connota per il carattere oggettivo (vedi Sez. 4 - , Sentenza n. 5136 del 02/02/2022 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282602 - 02), cosicché si applica ai concorrenti nel reato secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen.

In ultima analisi le censure proposte sono da ritenere manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che con motivazione logica, adeguata e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

1.3. Le censure riguardanti la configurabilità dell'aggravante ex art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, ritenersi manifestamente infondate, al limite inquadrabili in una valutazione di merito del tutto preclusa in questa sede.

Occorre, invero, richiamare il principio secondo cui in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole. (Sez. 5, Sentenza n. 9429 del 13/10/2016, P.G. in proc.

Mancuso e altri., Rv. 269365 - 01).

Va, pure, considerato che la tesi della ricorrente - secondo cui la stessa non sarebbe stata consapevole delle dinamiche delinquenziali riferibile al marito - oltre che non plausibile e contraria e massime di esperienza, a fronte di una motivazione adeguata e corretta in diritto (v. f. 6) finisce per involgere esclusivamente questioni di puro fatto ed, in quanto tale risulta preclusa in questa sede.

1.4. Il motivo relativo al complessivo trattamento sanzionatorio è del tutto generico ed aspecifico a fronte di motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto: la Corte di appello, del tutto condivisibilmente, nel negare le circostanze attenuanti generiche ed ogni riduzione del complessivo trattamento sanzionatorio, ha evidenziato la gravità dei fatti e la intensità del dolo comprovati dal carattere "mensile" delle richieste tali da determinare un grave stato in prostrazione in capo alle vittime (v. f. 6).

Va del resto considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 -, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283489 - 01).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nel richiamare le considerazioni svolte in ordine alla configurabilità dell'aggravante mafiosa di cui al §. 1.2 va ribadito che ne reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia. (Nella motivazione la sentenza fa riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta). (Sez. 5, Sentenza n. 38964 del 21/06/2013, Nobis e altri, Rv. 257760 - 01); vedi anche Sez. 2 -, Sentenza n. 21707 del 17/04/2019 PG/[OSCURATO:PERSONA]. 276115 -

01. Nel caso in esame il comune modus operandi dei predetti coimputati pronti ad agire in piena sintonia in danno dei commercianti nei termini sopra cennati indice univocamente a ritenere che l'imputato fosse pienamente consapevole dei metodi usati per intimidire maggiormente le vittime.

Occorre, infine, chiarire che prive di pregio alcuno sono le contestazioni di parte ricorrente relative alla insussistenza di finalità "agevolative" in capo all' imputato posto che l'aggravante in esame è stata riconosciuta con esclusivo riferimento al "metodo mafioso",

2.2. Congrua in fatto e corretta in diritto è la motivazione quanto al complessivo trattamento sanzionatorio (v. ff. 11-12) avendo la Corte di appello correttamente tenuto in considerazione la particolare gravità dei fatti testimoniata dalla "periodicità della riscossione" mentre il ricorrente, il quale ha beneficiato della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante ex. art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., prospetta sul punto censure del tutto generiche ed aspecifiche.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 13/07/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli all' esito di giudizio abbreviato in data 17/07/2020 confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato estorsione aggravata (anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.) di cui al capo E) dell'imputazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio a carico del solo Virgilio.2. Contro detta pronuncia propongono ricorsi per cassazione tutti e due gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] propone due ricorsi, uno a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo ricorso formula i seguenti motivi. Con il primo motivo rileva, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputata quanto al reato di estorsione aggravata contestato nonché erronea qualificazione dei fatti de quibus. Lamenta che la Corte di merito, nel ritenere comprovate le condotte addebitate consistite nell' avere costretto i commercianti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a consegnarle delle somme di denaro, non aveva preso in esame le specifiche censure formulate con le quali era stato dedotto che, come confermato in special modo dal [OSCURATO:PERSONA], questi non aveva subito alcuna pressione per il versamento di somme di denaro ma si era limitato a dare corso ad una semplice richiesta di aiuto da parte del marito dell' imputata, [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato arrestato. Assume che, per come emerso dalle complessive risultanze istruttorie, la stessa era totalmente ignara delle dinamiche criminali del marito e quanto alle somme versate la stessa era convinta che si trattava di un mero atto di liberalità, difettando, quindi, chiaramente il dolo del reato di estorsione. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Assume che i giudici di appello, sul punto, aveva adottato una motivazione meramente apparente ed avevano travisato (sotto il profilo della omessa valutazione di una informazione desumibile dal verbale di escussione del [OSCURATO:PERSONA]) la prova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato messo a conoscenza del fatto che il marito dell'imputata aveva rescisso ogni suo legame con l'associazione mafiosa. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. Osserva che, del tutto immotivatamente, la Corte di appello aveva disatteso la relativa censura finalizzata ad escludere tale aggravante che non poteva discendere automaticamente dal suo rapporto di coniugio con il Virgilio, non avendo i giudici merito tenuto conto della totale estraneità della ricorrente ad ogni contesto criminale come desumibile dal proprio stato di incensuratezza e dalla mancanza di elementi idonei a comprovare una sua partecipazione alla vita criminale del marito. Con il secondo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], formula i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputata quanto al reato di estorsione aggravata contestato.Assume che la Corte di appello, omettendo di esaminare gli specifici motivi di censura, non aveva considerato che difettava ogni dimostrazione che l'imputata intendesse aderire alla condotta del marito [OSCURATO:PERSONA] che, asseritamente, in passato aveva formulato richieste di denaro agli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali avevano, peraltro, escluso di avere subito minacce o intimidazioni. Rileva che, come emerso dalle complessive risultanze istruttorie, era inconsapevole delle dinamiche criminali del marito, difettando, quindi, chiaramente il dolo del reato di estorsione. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p. Evidenzia che la Corte di merito, sul punto, aveva adottato una motivazione meramente apparente, formulando delle censure in parte sovrapponibili al secondo motivo del suindicato ricorso a firma dell'altro legale di fiducia. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. Osserva che, del tutto immotivatamente ed incorrendo in un travisamento per omissione, la Corte di appello aveva disatteso la relativa censura finalizzata ad escludere tale aggravante non considerando che, come emerso dagli atti, la ricorrente non era a conoscenza delle pregresse vicende giudiziarie che aveva riguardato il marito. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio. Assume che la Corte di appello, valutate tutte le circostanze del caso concreto e gli elementi di cui all' art. 133 cod. pen., avrebbe potuto riconoscere le circostanze attenuanti e mitigare il trattamento sanzionatorio. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Assume che del tutto carente era la prova circa la configurabilità dell'aggravante in questione sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo atteso che, alla luce delle dichiarazioni delle persone offese, non era emerso alcun elemento concreto da cui desumere che l'azione fosse finalizzata ad agevolare un clan camorristico (di cui, peraltro, il fratello dell'imputato non faceva parte da anni) né risultava in alcun modo dimostrato l'utilizzo del metodo mafioso, vale a dire di una minaccia tipica dell'agire mafioso. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio.Assume che la Corte di appello, valutate tutte le circostanze del caso concreto e gli elementi di cui all' art. 133 cod. pen., avrebbe potuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e mitigare il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi avanzati da [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili. 1.1. Osserva il Collegio che le censure con cui si contesta la responsabilità dell'imputata e la corretta qualificazione dei fatti in esame sono manifestamente infondate. Occorre ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Va, ancora, ricordato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilnnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).Deve, inoltre, essere rilevato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). Muovendo dalle superiori premesse le censure in esame devono ritenersi prive di pregio alcuno: invero la Corte di Appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con i motivi di ricorso in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che la responsabilità dell' odierna imputata, quale concorrente nella condotta estorsiva posta in essere dal marito [OSCURATO:PERSONA] unitamente all' altro coimputato [OSCURATO:PERSONA], risultava pienamente riscontrata in ragione dell' assoluta insostenibilità della tesi della ricorrente secondo cui si sarebbe trattato di un mero aiuto economico da parte degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, per contro, sono risultati vittime di un sistema di controllo del territorio da parte del clan dei casalesi che imponevano il pagamento di somme agli imprenditori (nel caso in esame anche al fine di assicurare il sostentamento al capo clan [OSCURATO:PERSONA] detenuto in carcere). Va precisato che è indifferente il modo o la forma della minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione; invero la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera. (Sez. 2, Sentenza n. 37526 del 16/06/2004, Giorgietti ed altro Rv. 229727 - 01.) Non v'è dubbio che le circostanze oggettive evidenziate concretino, come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale, gli estremi della implicita minaccia, alla quale gli agenti fecero cosciente e volontario ricorso, nella consapevolezza di agire "contra ius" e con la finalità di conseguire un profitto ingiusto, pretendendo, senza averne titolo, una somma di denaro da soggetti che, secondo quanto ricostruito dal Tribunale, e non contestato, non avevano nessun tipo di effettivo rapporto di solidarietà amicale tale da giustificare simili elargizioni. I giudici di merito hanno, poi, rimarcato come la natura estorsiva dei versamenti di denaro in questione era desumibile da quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato protezione da parte della camorra e si era accordato con i casalesi per il versamento di somme di denaro tre volte l' anno ed, ancora, richiamato quanto affermato dall' altra vittima, il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che la caratura criminale del Virgilio aveva "influito" sulla "scelta" di versare tali somme. Va, invero, considerato che in tale contesto di elementi fattuali, non irragionevolmente, sulla base di plausibili massime di esperienza pertinenti alla fattispecie, la Corte territoriale (ff. 4-5) ha di fatto escluso l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui aveva negato condotte intimidatorie da parte del noto camorrista [OSCURATO:PERSONA], argomentando la sua conclusione circa lo stato di coartazione delle vittime costrette a pagare per la necessità di evitare rischi. Nell' operare tale ragionamento, la Corte di appello, non è incorsa in manifeste illogicità, che, del resto, non sono indicate nei ricorsi i contenuti del quale reiterano deduzioni già sviluppate nell'atto di appello e con le quali la sentenza impugnata non ha mancato di confrontarsi. In un simile quadro istruttorio, in ragione del rapporto di coniugio intercorrente con il predetto [OSCURATO:PERSONA], non può fondatamente dubitarsi della sussistenza del dolo del reato di estorsione in capo all' imputata, essendo stato riscontrato che la stessa, pur non partecipando ad una associazione di tipo mafioso, si è in concreto adoperata per la prosecuzione dell'attività estorsiva iniziata dal proprio marito, soggetto mafioso, in stato di detenzione, sull'assunto che quei proventi illeciti erano, comunque, dovuti per "aiutare" lo stesso. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotte delittuose in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la corresponsabilità dell' imputata, le contestazioni formulate con detti motivi non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti (in relazione alla asserita natura amichevole e lecita delle somme corrisposte) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 1.2. Rileva, quindi, la Corte che i motivi diretti ad escludere la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso contengono censure manifestamente infondate. Va premesso che la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.1. cod. pen.), configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima - che ricorre nel caso di specie - riguarda il reato commesso da colui che - appartenente o meno all'associazione di cui all'art.416 bis cod. pen. - si avvale del c.d. "metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta - di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515-01). La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione. Osserva il Collegio che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze. Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090/2015, cit.) - o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima. Va detto, pervero, che la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema riconosce, altresì, che l'aggravante anzidetta ricorre nel delitto di estorsione se in esso si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva, in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa, e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà (Sez. 2, n. 10467 del 10.2.2016, [OSCURATO:PERSONA] 266654; Sez. 5, sent. n. 28442 del 17/04/2009, Russo ed altri Rv. 244333). Occorre, pure ricordare, che in tema di estorsione cd. "ambientale" - quale quella in esame -, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante nella richiesta ad un commerciante di denaro a fronte di protezione, dopo che il negozio era stato danneggiato varie volte, in un quartiere ad alta densità mafiosa). (Sez. 2 - , Sentenza n. 21707 del 17/04/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276115 - 01). Orbene, risulta evidente che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio di motivazione sul punto.Infatti non si può affatto sostenere, come fa la ricorrente, la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della aggravante contestata ex 416-bis.1 cod. pen., avendo i giudici di merito, ai fini della affermazione della sussistenza di tale circostanza, adeguatamente valutato il contesto ambientale in cui sono maturate le richieste di denaro in contestazione rilevando come non poteva ragionevolmente pensarsi che l' imputata, dato il rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA], fosse all' oscuro della partecipazione al clan camorristico dei casalesi da parte del marito e che le medesime modalità del fatto (il pagamento da parte di imprenditori di somme di denaro in assenza di alcuna effettiva causale) non potevano che deporre per la consapevolezza in capo a chi riscuoteva le somme che stesse venivano pagare nel timore di ritorsioni da parte dei dominus dell' estorsione [OSCURATO:PERSONA], camorrista noto alle vittime. In tal senso va richiamato quanto evidenziato dai giudici di appello al f. 5 della sentenza impugnata ove, nel richiamare quanto ricostruito dal giudice di primo grado, è stato sottolineato che risultava palese che i soggetti, che nel tempo si era succeduti nell' incassare il rateo, insistendo sulla richiesta di "aiuto", risultavano palesemente "utilizzatori di un metodo mafioso". Il ricorso prova a contrastare la concludenza di tali dati probatori, adducendone il travisamento con specifico riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto che aveva rescisso i rapporti con la criminalità organizzata e che non si era sentito in alcun modo minacciato dalle richieste di denaro. Occorre, tuttavia, tenere presente che, per la configurabilità del vizio di travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco del dato probatorio (dichiarazione, conversazione intercettata, documento e così via) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del relativo significato probatorio (tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702). Nello specifico, un siffatto sovvertimento del significato di quei risultati probatori non è in alcun modo ravvisabile: i giudici di merito, nel ritenere chiaramente non significative le dette affermazioni, hanno evidenziato come era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], ben consapevole delle dinamiche operanti nelle zone controllate dal clan dei Casalesi, a sottostare al "ricatto camorristico" pagando delle somme di denaro come confermato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ritenuto pienamente attendibile (vedi sent. di primo grado pagg. 26 e segg.). Peraltro in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, M e altri, Rv. 27122701). Va, poi, rimarcato che è consolidata nella giurisprudenza della corte di legittimità la massima secondo la quale la circostanza aggravante in parola, a differenza della diversa circostanza dell'agevolazione mafiosa (Sez. U, n.8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, si connota per il carattere oggettivo (vedi Sez. 4 - , Sentenza n. 5136 del 02/02/2022 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282602 - 02), cosicché si applica ai concorrenti nel reato secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen. In ultima analisi le censure proposte sono da ritenere manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che con motivazione logica, adeguata e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. 1.3. Le censure riguardanti la configurabilità dell'aggravante ex art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, ritenersi manifestamente infondate, al limite inquadrabili in una valutazione di merito del tutto preclusa in questa sede. Occorre, invero, richiamare il principio secondo cui in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole. (Sez. 5, Sentenza n. 9429 del 13/10/2016, P.G. in proc. Mancuso e altri., Rv. 269365 - 01). Va, pure, considerato che la tesi della ricorrente - secondo cui la stessa non sarebbe stata consapevole delle dinamiche delinquenziali riferibile al marito - oltre che non plausibile e contraria e massime di esperienza, a fronte di una motivazione adeguata e corretta in diritto (v. f. 6) finisce per involgere esclusivamente questioni di puro fatto ed, in quanto tale risulta preclusa in questa sede. 1.4. Il motivo relativo al complessivo trattamento sanzionatorio è del tutto generico ed aspecifico a fronte di motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto: la Corte di appello, del tutto condivisibilmente, nel negare le circostanze attenuanti generiche ed ogni riduzione del complessivo trattamento sanzionatorio, ha evidenziato la gravità dei fatti e la intensità del dolo comprovati dal carattere "mensile" delle richieste tali da determinare un grave stato in prostrazione in capo alle vittime (v. f. 6). Va del resto considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 -, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283489 - 01). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel richiamare le considerazioni svolte in ordine alla configurabilità dell'aggravante mafiosa di cui al §. 1.2 va ribadito che ne reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia. (Nella motivazione la sentenza fa riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta). (Sez. 5, Sentenza n. 38964 del 21/06/2013, Nobis e altri, Rv. 257760 - 01); vedi anche Sez. 2 -, Sentenza n. 21707 del 17/04/2019 PG/[OSCURATO:PERSONA]. 276115 - 01. Nel caso in esame il comune modus operandi dei predetti coimputati pronti ad agire in piena sintonia in danno dei commercianti nei termini sopra cennati indice univocamente a ritenere che l'imputato fosse pienamente consapevole dei metodi usati per intimidire maggiormente le vittime. Occorre, infine, chiarire che prive di pregio alcuno sono le contestazioni di parte ricorrente relative alla insussistenza di finalità "agevolative" in capo all' imputato posto che l'aggravante in esame è stata riconosciuta con esclusivo riferimento al "metodo mafioso", 2.2. Congrua in fatto e corretta in diritto è la motivazione quanto al complessivo trattamento sanzionatorio (v. ff. 11-12) avendo la Corte di appello correttamente tenuto in considerazione la particolare gravità dei fatti testimoniata dalla "periodicità della riscossione" mentre il ricorrente, il quale ha beneficiato della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante ex. art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., prospetta sul punto censure del tutto generiche ed aspecifiche. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di
Sentenza Cassazione n. 23274/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris