Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 29332/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

DINANZA sul ricorso iscritto al n. 16187/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t. , elettivamente domiciliata in Roma alla piazza d e i Martiri di Belfiore n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 673/2015,depositata in data 21/12/2015; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che ne aveva respinto il ricorso proposto contro due avvisi di accertamento relativi a maggior reddito Ires e Irap degli anni di imposta 2008 e 2009 in co nseguenza dell’applicazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 in tema di società non operative.

In particolare i giudici di appello ritenevano infondata la tesi della società contribuente secondo la quale operasse, ratione temporis, la causa di esclus i one dell’applicazione della normativa delle società di comodo prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 87956 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore delle società che esercitano solo attività agricola.

2. Contro tale decisione propone ricorso la società, in base a due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La causa è statafissata per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale l’Agenzia ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, laddove la CTR ha ritenuto che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che prevede la causa di disapplicazione non fosse applicabile agli anni di imposta in esame.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n, 3 cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997, censurando la decisione laddove ha ritenuto applicabile la sanzione nonostante il fatto non sia più punibile in forza di norma sopravvenuta.2.

Il giudizio ha ad oggetto due distinti avvisi di accertamento ai nn.

T3N030701170 e T3N030701172 relativi , rispettivamente , agli anni di imposta 2008 e 2009.

L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria chiedendo dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere in virtù della intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss. d ella l. n. 197 del 2022, con allegat a documentazione proveniente dalla competente Direzione provinciale attestante la regolarità della procedura.

Per entrambi gli avvisi, inoltre, la lite risulta nel l’elenco di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1; l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.

3. Occorre quindi dichiarare l’estinzione del giudizio.4.

Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica.

P.Q.M. dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 16187/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t. , elettivamente domiciliata in Roma alla piazza d e i Martiri di Belfiore n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 673/2015,depositata in data 21/12/2015; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che ne aveva respinto il ricorso proposto contro due avvisi di accertamento relativi a maggior reddito Ires e Irap degli anni di imposta 2008 e 2009 in co nseguenza dell’applicazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 in tema di società non operative. In particolare i giudici di appello ritenevano infondata la tesi della società contribuente secondo la quale operasse, ratione temporis, la causa di esclus i one dell’applicazione della normativa delle società di comodo prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 87956 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore delle società che esercitano solo attività agricola. 2. Contro tale decisione propone ricorso la società, in base a due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La causa è statafissata per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale l’Agenzia ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, laddove la CTR ha ritenuto che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che prevede la causa di disapplicazione non fosse applicabile agli anni di imposta in esame. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n, 3 cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997, censurando la decisione laddove ha ritenuto applicabile la sanzione nonostante il fatto non sia più punibile in forza di norma sopravvenuta.2. Il giudizio ha ad oggetto due distinti avvisi di accertamento ai nn. T3N030701170 e T3N030701172 relativi , rispettivamente , agli anni di imposta 2008 e 2009. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria chiedendo dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere in virtù della intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss. d ella l. n. 197 del 2022, con allegat a documentazione proveniente dalla competente Direzione provinciale attestante la regolarità della procedura. Per entrambi gli avvisi, inoltre, la lite risulta nel l’elenco di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1; l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. 3. Occorre quindi dichiarare l’estinzione del giudizio.4. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica. P.Q.M. dichiara
Sentenza Cassazione n. 29332/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris