CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ngela Raimondo e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria di nomina e costituzione di nuovo difensore; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Roma il 18 dicembre 2013, n. 750/14/2013; ICI ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 giugno 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma) ha propos to ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale di Roma il 18 dicembre 2013, n. 750/14/2013, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’ omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2007, oltre a sanzione amministrativa ed interessi moratori, con riguardo ad immobili siti nel medesimo Comune alla Via dei Georgofili n. 7 ed alla Via dell’Arcadia s.n. e censiti in catasto con le particelle 521 sub. 1, 521 sub. 2 e 521 sub. 3 del folio 842, dei quali la “[OSCURATO:SOCIETA].” era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma) ed ha accolto l’appello proposto in via incidentale dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diRoma il 16 ottobre 2012, n. 406/05/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure con esclusivo riguardo alla statuizione relativa alle spese giudiziali, che sono state poste a carico dell’ente impositore, ma ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento per la sopravvenuta riclassificazione degli immobili dalla categoria D/8 (inconseguenza di avviso di rettifica rispetto alla proposta con procedura DOCFA) alla categoria E/9, che era stata disposta dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diRoma col n. 106/06/2011 e confermata dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma col n. 155/09/2013; 3.la “ [OSCURATO:SOCIETA] .” ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato avverso la medesima sentenza; 4. in prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente ha proposto istanza di sospensione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che gli immobili fieristici dovevano essere classificati in categoria E e, pertanto, potevano beneficiare dell’esenzione da ICI, non avendo tenuto conto della classificazione in categoria D, a seguito della rettifica operata dalcompetente Ufficio del Catasto il 18 ottobre 2007 rispetto alla proposta formulata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” conprocedura DOCFA dell’anno 2005; 2. il ricorso incidentale condizionato (all’accoglimento del ricorso principale) è affidato a quattro motivi; 2.1 con il primo motivo (rubricato in controricorso con il n. 2), si denuncia violazione degli artt. 324, 329 e 100 cod. proc. civ, 2909 cod. civ., in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di rilevare la formazione del giudicato interno sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 16 ottobre 2012, n. 406/05/2012, non essendo stata attinta dall’appello proposto in via principale dall’ente impositore la ratio decidendi costituita dalla affermazione del giudice di prime cure in ordine alla classificazione degli immobili fieristici in categoria E/9 per la loro destinazione ad una funzione pubblica; 2.2 con il secondo motivo (rubricato in controricorso con il n. 3), si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di pronunziarsi sull’eccezione di formazione del giudicato interno sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 16 ottobre 2012, n. 406/05/2012, che era stata tempestivamente proposta in sede di controdeduzioni; 2.3 con il terzo motivo (rubricato in controricorso con il n. 4), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata rigettata d al giudice di appello l’eccezione di inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento (per l’esecuzione da parte di soggetto non abilitato e la carenza di relata di notifica) con l’erronea motivazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, essendo stata proposta l’impugnazione dinanzi al giudice di prime cure nel termine di legge; 2.4 con il quarto motivo (rubricato incontroricorso col n. 5), si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di pronunziarsi sulla riproposta deduzione di nullità dell’avvisodi accertamento per inadeguatezza motivazionale, essendo stati indicati per il medesimo immobile due differenti valori ai fini dell’ICI (l’uno, per il periodo di 10 mesi e, l’altro, per il periodo di due mesi) senza specificare le ragioni di tale diversificazione;3. con istanza depositata il 26 maggio 2023, la “ [OSCURATO:SOCIETA].” ha chiesto di sospendere i l presente procedimento , dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 3.1 s econdo l’art. 1, comma 194, della citata legge n. 197/2022: «La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»; 3.2 in base all’art. 1, comma 197, della citata legge n. 197/2022: «197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; 3.3 secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge n. 197/2022: « 200 . L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine»; 3.4ai sensi dell’art. 1, commi 205 e 221-bis, della citata legge n. 197/2022: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15 - quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»; «221 - bis . Ciascun ente territoriale pu ò stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 [che regolano le procedure -alternative alla definizione agevolata - dell’accordo conciliativo e della definizione transattiva] alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quatere 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»; 3.5avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, commi 205 e 221-bis, della citata legge n. 197/2022, con deliberazione adottata dalConsiglio Metropolitano il 27 m arzo 2023, n. 12 , RomaCapitale ha approvato il regolamento per disciplinare la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione delle controversie tributarie pendenti all’1 gennaio 2023, la cui istanza può essere presentata dai contribuenti interessati entro il 30 giugno 2023(art. 4); 4. pertanto, considerando che: a) la contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 giugno 2023; b) che l’ente impositore deve notificare alla contribuente l’eventuale diniego della definizione agevolata entro il termine del 31 luglio 2024; c) che la contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione agevolata. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio dell’8 giugno 2023. IL PRESIDENTE