CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 27421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl (società dichiarata fallita in data 23 giugno 2016), era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La bancarotta fraudolenta patrimoniale è afferente alla distrazione di un veicolo concesso in leasing alla società, mentre la bancarotta fraudolenta documentale è stata ritenuta sussistente per aver sottratto, distrutto o occultato i libri e le altre scritture contabili in danno dei creditori. In particolare, dall'ottobre 2014, l'attività della società era di fatto rilevata, senza alcun accordo formale, dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, costituita dagli ex soci di [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che proseguivano l'attività con i clienti utilizzando la stessa unità operativa locale.) 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, è lamentata la contestazione di entrambe le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale stante la loro incompatibilità poiché differenti sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo. La Corte territoriale, infatti, ha dapprima sostenuto che le scritture contabili non sono state tenute e successivamente che sono state soppresse dall'imputato, senza però accertare la sussistenza, come previsto per questa seconda ipotesi, del dolo specifico. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato in bancarotta semplice documentale. La difesa lamenta che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta semplice documentale differiscono non sul piano oggettivo ma, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nell'elemento soggettivo e, pertanto, i fatti oggetto di contestazione dovrebbero essere ricondotti nella condotta negligente di omessa tenuta delle scritture contabili. 2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La distrazione contestata riguarda un bene che non è mai stato di proprietà della società ma era oggetto di un contratto di noleggio e, pertanto, non è mai entrato nel patrimonio sociale quale garanzia delle obbligazioni. 2.4. Con il quarto motivo è lamentata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, l'affermazione di responsabilità riguarda la condotta di soppressione della documentazione affidata all'imputato dai vecchi amministratori (fatture, registri IVA, libro giornale ed altro) in data 27 agosto 2014, nonché la condotta di omessa tenuta dei libri contabili dalla data di nomina (26 agosto 2014) alla data del fallimento. Anche tale ultima condotta può rientrare nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale qualora si accerti -come avvenuto nella specie- che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori. Per tale ragione i giudici di merito hanno osservato che l'ipotizzata inutilizzabilità delle dichiarazioni del precedente amministratore, evidentemente utili ai fini della prima delle due condotte, non incide su quella ulteriore e, pertanto, accertato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie di omessa tenuta dei libri contabili (si veda anche pag. 5 della sentenza di primo grado), hanno ritenuto integrato il reato. La Corte territoriale ha desunto gli indici di fraudolenza anche dagli ulteriori comportamenti del Vitrano (pag. 5 della sentenza di appello), il quale si è pure reso irreperibile (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 -dep. 19/01/2023- Rv. 283983). Né rileva in contrario il fatto che la contestazione del reato sia stata fatta per entrambe le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, giacché è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572). Quanto al dolo specifico, va rilevato che il Tribunale, nella sentenza di primo grado, ha motivato in maniera articolata sulla sua sussistenza (pag. 5 della sentenza di primo grado), evidenziando come la soppressione della vecchia contabilità e l'inadeguata tenuta di quella nuova sono state oggettivamente preordinate ad avvantaggiare indebitamente l'imputato e i suoi "referenti", con correlato danneggiamento del ceto creditorio della società fallita. Sul punto il motivo di appello risulta generico. 3. Quanto appena rilevato consente di ritenere manifestamente infondato anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente assume che la condotta accertata debba essere qualificata in termini di bancarotta semplice. Invero, come si è detto, nel caso in esame i giudici di merito hanno articolatamente motivato sulla sussistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019 -dep. 16/06/2020- Rv. 279179), sicché è da escludersi che la condotta dell'imputato sia stata caratterizzata da mera colpa (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915). 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Invero, integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o la dissipazione del bene oggetto di contratto di "leasing" - sebbene quindi non di proprietà della fallita - in quanto comportano un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene e, allo stesso tempo, è gravata da un ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società locatrice (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Rv. 268469; Sez. 5, n. 33380 dei 18/07/2008, Rv. 241397). 5. Il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6).In proposito, va ricordato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento pretende la dimostrazione di elementi di segno positivo, senza che l'obbligo di motivazione sul punto debba comunque estendersi a tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod.pen. La relativa giustificazione poi, riguardando un giudizio di merito, è insindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso in esame, non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di fatto considerati decisivi ai fini dell'esclusione delle invocate attenuanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dei:). 2019, Pg. in proc. Villani, Rv. 275640). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme