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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20511/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 16 luglio 2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta della difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA]Auria, ha accolto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 14 luglio 2006, dal Tribunale di Roma il 27 novembre 2006, dal Tribunale di Tivoli il 2 novembre 2010, dalla Corte d'appello di Roma il 6 aprile 2012, dal Tribunale di Lecce il 13 dicembre 2011, dalla Corte d'appello di Roma il 28 settembre 2015, rideterminando per l'effetto la pena complessiva inflitta nei predetti titoli in 3 anni ed 1 mese di reclusione e 1.200 euro di multa.

Il provvedimento impugnato era il terzo emesso sul punto dal giudice dell'esecuzione, in quanto i due precedenti, la ordinanza del 9 luglio 2019 e la ordinanza del 30 giugno 2020, erano stati entrambi annullati con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenze 17 gennaio 2020, n. 6546, e 9 dicembre 2020, n. 11440.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta due diverse violazioni di legge:

2.1. la prima, nella parte relativa alla pena applicata per reati satellite identici (quelli dell'art. 12 decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelli dell'art. 648 cod. pen.) per essere stato applicato, pur nella identità del titolo di reato, un diverso aumento per continuazione;

2.2. la seconda, nella parte relativa alla pena applicata per i reati satellite degli artt. 494 e 640 cod. pen., sulla cui quantificazione mancherebbe motivazione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. La prima parte del motivo, in cui si deduce violazione di legge perché ai diversi reati satellite dell'art. 12 decreto-legge n. 143 del 1991 e dell'art. 648 cod. pen., è stato applicato, pur nella identità del titolo di reato, un diverso aumento per continuazione, era stata già sollevata nel precedente ricorso per cassazione, ed era stata respinta nella sentenza di questa Corte del 9 dicembre 2020, n. 11440, che sul punto ha affermato che "in relazione alla rimanente allegazione difensiva, basti rilevare che non può essere ritualmente dedotto innanzi a questa Corte di legittimità l'apprezzamento dell'opportunità di determinare gli aumenti per il medesimo titolo di reato, trattandosi con evidenza di un apprezzamento riservato all'apprezzamento del Giudice dell'esecuzione".

Si tratta, pertanto, di punto della decisione del giudice dell'esecuzione che era già passato al vaglio della Corte di legittimità, non aveva formato oggetto dell'annullamento con rinvio, e che quindi non doveva essere ulteriormente rivalutato dal giudice dell'esecuzione in sede di rinvio.

Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato„

2. Anche la seconda parte del motivo, in cui si deduce che mancherebbe indicazione della pena applicata per i reati satellite degli artt. 494 e 640 cod. pen., è infondata.

La quantificazione della pena per questi reati è oggetto, in realtà, non della ordinanza impugnata, ma della sentenza della Corte d'appello di Roma del 6 aprile 2012, che, nel condannare l'imputato per i fatti oggetto del suo giudizio, aveva già posto in continuazione con essi i reati oggetto delle due sentenze del Tribunale di Roma e di quella del Tribunale di Tivoli citate sopra, già passate in giudicato all'epoca, ed individuato l'aumento di pena complessivo applicato per tutti i reati satellite di queste pronunce.

Nella ordinanza del 30 giugno 2020 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, nel porre ulteriormente in continuazione anche i reati delle due sentenze ulteriori passate in giudicato nelle more, aveva calcolato la pena per i reati satellite oggetto di queste prime quattro sentenze in modo da superare la quantificazione effettuata dal giudice della cognizione, e per questo motivo la ordinanza era stata annullata con rinvio dalla sentenza di questa Corte del 9 dicembre 2020, n. 11440.

Come si legge nella pronuncia della Corte, l'annullamento era stato disposto perché "il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna" "ragion per cui l'ordinanza annullata deve essere annullata con rinvio con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame in conformità a quanto sopra indicato".

Non vi era stata alcuna richiesta di specificare la pena per i reati dell'art.494 e 640 cod. pen., e nella pronuncia non vi è nessuna indicazione della Corte di legittimità in questo senso.

Nella ordinanza impugnata, emessa in sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione si è attenuto a quanto indicato dalla Corte con la sentenza n. 11440 ed ha provveduto, in effetti, a ripristinare gli aumenti per i reati satellite stabiliti dal giudice della cognizione.

Pertanto, la decisione del giudice dell'esecuzione è corretta, perché fa applicazione di quanto imposto dalla pronuncia n. 11440 del 2020 di questa Corte, e l'ulteriore richiesta della difesa del ricorrente di ottenere anche la indicazione dei singoli aumenti di pena applicati per alcuni dei reati posti in continuazione, in realtà, non era oggetto della decisione del giudice della esecuzione in sede di rinvio, perché lo stesso sul punto si è limitato a ripristinare, come da indicazione del giudice di legittimità, le statuizioni della sentenza della Corte d'appello di Roma del 6 aprile 2012, cui è attribuibile il calcolo di dettaglio dei vari aumenti di pena per i reati che erano già stati posti in continuazione in quella decisione, che quindi deve ritenersi essere stato confermato.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 luglio 2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta della difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA]Auria, ha accolto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 14 luglio 2006, dal Tribunale di Roma il 27 novembre 2006, dal Tribunale di Tivoli il 2 novembre 2010, dalla Corte d'appello di Roma il 6 aprile 2012, dal Tribunale di Lecce il 13 dicembre 2011, dalla Corte d'appello di Roma il 28 settembre 2015, rideterminando per l'effetto la pena complessiva inflitta nei predetti titoli in 3 anni ed 1 mese di reclusione e 1.200 euro di multa. Il provvedimento impugnato era il terzo emesso sul punto dal giudice dell'esecuzione, in quanto i due precedenti, la ordinanza del 9 luglio 2019 e la ordinanza del 30 giugno 2020, erano stati entrambi annullati con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenze 17 gennaio 2020, n. 6546, e 9 dicembre 2020, n. 11440. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta due diverse violazioni di legge: 2.1. la prima, nella parte relativa alla pena applicata per reati satellite identici (quelli dell'art. 12 decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelli dell'art. 648 cod. pen.) per essere stato applicato, pur nella identità del titolo di reato, un diverso aumento per continuazione; 2.2. la seconda, nella parte relativa alla pena applicata per i reati satellite degli artt. 494 e 640 cod. pen., sulla cui quantificazione mancherebbe motivazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. La prima parte del motivo, in cui si deduce violazione di legge perché ai diversi reati satellite dell'art. 12 decreto-legge n. 143 del 1991 e dell'art. 648 cod. pen., è stato applicato, pur nella identità del titolo di reato, un diverso aumento per continuazione, era stata già sollevata nel precedente ricorso per cassazione, ed era stata respinta nella sentenza di questa Corte del 9 dicembre 2020, n. 11440, che sul punto ha affermato che "in relazione alla rimanente allegazione difensiva, basti rilevare che non può essere ritualmente dedotto innanzi a questa Corte di legittimità l'apprezzamento dell'opportunità di determinare gli aumenti per il medesimo titolo di reato, trattandosi con evidenza di un apprezzamento riservato all'apprezzamento del Giudice dell'esecuzione". Si tratta, pertanto, di punto della decisione del giudice dell'esecuzione che era già passato al vaglio della Corte di legittimità, non aveva formato oggetto dell'annullamento con rinvio, e che quindi non doveva essere ulteriormente rivalutato dal giudice dell'esecuzione in sede di rinvio. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato„ 2. Anche la seconda parte del motivo, in cui si deduce che mancherebbe indicazione della pena applicata per i reati satellite degli artt. 494 e 640 cod. pen., è infondata. La quantificazione della pena per questi reati è oggetto, in realtà, non della ordinanza impugnata, ma della sentenza della Corte d'appello di Roma del 6 aprile 2012, che, nel condannare l'imputato per i fatti oggetto del suo giudizio, aveva già posto in continuazione con essi i reati oggetto delle due sentenze del Tribunale di Roma e di quella del Tribunale di Tivoli citate sopra, già passate in giudicato all'epoca, ed individuato l'aumento di pena complessivo applicato per tutti i reati satellite di queste pronunce. Nella ordinanza del 30 giugno 2020 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, nel porre ulteriormente in continuazione anche i reati delle due sentenze ulteriori passate in giudicato nelle more, aveva calcolato la pena per i reati satellite oggetto di queste prime quattro sentenze in modo da superare la quantificazione effettuata dal giudice della cognizione, e per questo motivo la ordinanza era stata annullata con rinvio dalla sentenza di questa Corte del 9 dicembre 2020, n. 11440. Come si legge nella pronuncia della Corte, l'annullamento era stato disposto perché "il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna" "ragion per cui l'ordinanza annullata deve essere annullata con rinvio con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame in conformità a quanto sopra indicato". Non vi era stata alcuna richiesta di specificare la pena per i reati dell'art.494 e 640 cod. pen., e nella pronuncia non vi è nessuna indicazione della Corte di legittimità in questo senso. Nella ordinanza impugnata, emessa in sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione si è attenuto a quanto indicato dalla Corte con la sentenza n. 11440 ed ha provveduto, in effetti, a ripristinare gli aumenti per i reati satellite stabiliti dal giudice della cognizione. Pertanto, la decisione del giudice dell'esecuzione è corretta, perché fa applicazione di quanto imposto dalla pronuncia n. 11440 del 2020 di questa Corte, e l'ulteriore richiesta della difesa del ricorrente di ottenere anche la indicazione dei singoli aumenti di pena applicati per alcuni dei reati posti in continuazione, in realtà, non era oggetto della decisione del giudice della esecuzione in sede di rinvio, perché lo stesso sul punto si è limitato a ripristinare, come da indicazione del giudice di legittimità, le statuizioni della sentenza della Corte d'appello di Roma del 6 aprile 2012, cui è attribuibile il calcolo di dettaglio dei vari aumenti di pena per i reati che erano già stati posti in continuazione in quella decisione, che quindi deve ritenersi essere stato confermato. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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