CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 246 6 / 20 23 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Pozzuoli (NA), alla V ia Napoli, 147, in persona del suo presidente p.t., [OSCURATO:PERSONA] ( C . F: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar del foro di Roma, con studio in Roma, al Viale dei Parioli n. 87, come da procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Pozzuoli (Na), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del Dirigente dell’Avvocatura, D ott.ssa Avviso accertamento Tari –Rinuncia ricorso [OSCURATO:PERSONA], a ciò delegata con decreto sindacale n. 12 del 18/02/2020 e con successivo decreto sindacale di conferma n. 59216 del 19/07/2022, e rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricors o , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77T02 F839 X) del foro di Nola (Na) ed elettivamente domicilia in Roma (00155) , alla Via V.G. Galati n. 100/C , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alise (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73D54 F839W ; [OSCURATO:TELEFONO];indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] ) ; -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 4742 / 20 22 emessa dalla C TR Campani a in data 14/06/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Il Comune di Pozzuoli impugnava la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 9985/08/2021 depositata il 20/09/2021 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pozzuoli, aveva disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento per omesso versamento n. 17209 del 21/12/2020 ai fini del recupero della TARI 2017, oltre sanzione amministrativa ed interessi. L’avviso di accertamento impugnato era stato preceduto dalla notifica di un prodromico sollecito di pagamento (n. 2912 del 26/02/2019 TARI 2017), ricevuto per notifica dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non impugnato che, a sua volta, costituiva la conseguenza giuridica di un precedente annullamento in via di autotutela. Tale ultimo annullamento era stato disposto, operando in concreto una riduzione quantitativa della pretesa tributaria relativa alla TARI 2017, dal Comune di Pozzuoli prestando acquiescenza alla precedente sentenza della C.T.P. di Napoli n. 2384/38/2019 depositata il 18/02/2019, resa all’esito del giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il precedente sollecito di pagamento n. 10666 del 23/04/2018, che, relativamente alla superficie di 15.139 mq, evidenziava l’erronea indicazione della categoria TARI (vale a dire, quella di “Autorimesse, magazzini e depositi senza vendita diretta”). 2. La CTR Campania accoglieva il gravame del Comune, evidenziando che l'invito al pagamento della TARI è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, contenendo una chiara ed inequivoca formulazione della pretesa tributaria per l'anno di riferimento e generando l'interesse del contribuente a contestarne l'ane/o il quantum, con la conseguenza che la mancata impugnazione del predetto avviso di pagamento n. 2912 del 26/02/2019 – derivante comunque dall’annullamento giurisdizionale del pregresso sollecito di pagamento n. 10666 del 23/04/2018 da parte della C.T.P. di Napoli con sentenza n. 2384/38/2019 – aveva comportato la definitività dello stesso; per cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto sollevare le questioni di merito (illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela sostitutiva –o comunque, più correttamente, accertamento del tributo ai sensi del citato art. 37 del regolamento tipo -e duplicazione della pretesa tributaria TARI 2017) in occasione del ricorso promosso avverso il mero atto di riscossione successivo. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Pozzuoli sulla base di cinque motivi. Il Comune di Pozzuoli ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per error in procedendo, per aver la CTR erroneamente interpretato gli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di considerare che l’avviso di pagamento n. 10666 del 23.4.2018 impugnato era stato annullato per vizio di motivazione (non formale) e che la sentenza era diventata definitiva, con autorità di giudicato (ex art. 2909 c.c.), per cui si era venuto a determinare l’effetto preclusivo del giudicato sostanziale formatosi sull’atto impugnato (il primo avviso di pagamento) stabilito dalla CTP Napoli n. 2384/38/2019 “per identità della fattispecie in causa per soggetti, causa petendi e petitum”, e che il Comune non aveva enunciato in motivazione dell’avviso di accertamento, né provato nel corso di giudizio, di aver emesso un “provvedimento di autotutela sostitutiva” per annullare il precedente avviso di pagamento n. 10666 del 23.4.2018 impugnato dalla Lega, prima di emettere il secondo avviso di pagamento n. 2912 del 26.2.2019; fermo il fatto che non si sarebbe potuto così procedere per essere stato annullato il citato previo avviso di pagamento per vizio di motivazione e, quindi, per vizio diverso da quello di tipo formale. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che la mancata impugnazione dell’“avviso di pagamento n. 2912 del 26/02/2019” (non indicato, nemmeno, nella motivazione dell’avviso di accertamento) - emesso senza che il Comune avesse provato in atti l’intervenuto annullamento dell’atto precedente per autotutela sostitutiva (ferma la preclusione, nel caso concreto, per l’intervenuto annullamento da parte della CTP, con autorità di giudicato, per vizio di motivazione dell’avviso di pagamento) – avesse determinato “la conseguente definitività dello stesso” ed avesse “cristallizzato” la pretesa del Comune (TARI 2017); e per non aver considerato che il secondo avviso di pagamento (il n. 2912/2019) era facoltativamente impugnabile e non era stato impugnato dalla Lega conformemente a quanto previsto dagli artt. 19, commi 1 e 3, e 21 del d.lgs. n. 546/1992. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso affermazioni perplesse, apodittiche ed incomprensibili se rapportate ai motivi di gravame, così da risolversi in una acritica adesione ai provvedimenti soltanto menzionati, senza che emergesse una effettiva valutazione della infondatezza dei motivi agli atti. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia l’omessa pronuncia ed il vizio di extra-petizione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul vizio di motivazione originario dell’atto impugnato e per essersi dilungata ad esporre anche una questione non eccepita, né dedotta agli atti di causa - ovvero il fat to che l’avviso impugnato si sarebbe “conformato al comma 792 dell’art.1, L. 160/99, lett. a) ed acquisisce efficacia di titolo esecutivo alle condizioni di cui alla lett. b del comma 792 citato”. 6. Con nota congiunta del 3 settembre 2024 la [OSCURATO:PERSONA] di Pozzuoli ed il Comune di Pozzuoli, premessodi aver raggiunto un accordo transattivo che prevede, tra l’altro, la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite, da cui conseguiva la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e/o al controricorso, hanno rinunciato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione e al controricorso, chiedendo adottarsi i consequenziali provvedimenti di legge, con integrale compensazione delle spese di lite. Le parti, nonostante avessero già conferito, giuste procure speciali accluse nei fascicoli telematici, ai rispettivi difensori (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]) specifico mandato a rinunciare al ricorso, hanno sottoscritto personalmente la predetta nota per ratifica ed accettazione del suo contenuto, nonché per espressa rinuncia ai ricorsi ed ai controricorsi depositati. 6.1. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite. L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lat o sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio e compen