CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 1959
Cassazione n. 31723/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1959 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta data dalla Corte sulla omessa esclusione della recidiva richiamando la prima decisione che aveva correttamente considerato sia la gravità del precedente per armi e ricettazione sia la sua vicinanza temporale rispetto al reato oggetto di giudizio (v. pg. 3 della sentenza), così dovendosi escludere il decorso del termine prescrizionale; Ritenuto che alla conclusione non osta quanto dedotto nella memoria difensiva pervenuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022