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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35608/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ' 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le ragioni di doglianza espresse con l'impugnazione, dirette a contrastare la consapevolezza della sostanza trasportata dal ricorrente rinvenuta nella sua disponibilità, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un percorso logico, diretto a rassegnare la marcata inverosimiglianza della prospettazione difensiva propalata dal prevenuto, che non merita censura alcuna e che viene contrastato dalla difesa senza addurre effettive fratture logiche del ritenere, facendo leva su aspetti inferenziali, assertivamente preternnessi dalla Corte del merito, tutt'altro che decisivi della relativa valutazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ' 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le ragioni di doglianza espresse con l'impugnazione, dirette a contrastare la consapevolezza della sostanza trasportata dal ricorrente rinvenuta nella sua disponibilità, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un percorso logico, diretto a rassegnare la marcata inverosimiglianza della prospettazione difensiva propalata dal prevenuto, che non merita censura alcuna e che viene contrastato dalla difesa senza addurre effettive fratture logiche del ritenere, facendo leva su aspetti inferenziali, assertivamente preternnessi dalla Corte del merito, tutt'altro che decisivi della relativa valutazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 35608/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris