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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 10146/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21247/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Apollonio, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via F. P. de' Calboli, n. 60; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società incorporante Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11; – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila, n. 862/2019 depositata il 22 maggio 2019.

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 Data pubblicazione 29/03/2022febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 547/2013 del 12 giugno 2013 il Tribunale di Teramo, accertata la responsabilità della convenuta Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. per l'inadempimento dei contratti di apertura di credito, di libretto di deposito a risparmio e di pegno su libretto stipulati rispettivamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la condannò al pagamento in favore degli stessi della somma di € 500.000 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno subìto per «non aver potuto utilizzare il denaro pur promesso dalla banca in credito per riacquistare la proprietà di terreni boschivi» dalla curatela del fallimento della società ([OSCURATO:SOCIETA].) cui in precedenza il Masci l’aveva venduto.

Rigettò invece l’ulteriore domanda di condanna della banca alla restituzione della somma pagata dal Masci a titolo di interessi sulla somma oggetto del pattuito finanziamento.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento, per quanto di ragione, dei contrapposti gravami, ha: da un lato, rigettato la domanda risarcitoria proposta dai predetti coniugi Masci - Tiberi, ritenendo mancare la prova di un nesso causale tra il pur accertato inadempimento della banca e il pregiudizio dedotto; dall’altro, condannato la banca alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], degli interessi corrisposti.

Ha compensato per intero le spese di ambo i gradi dei giudizi tra [OSCURATO:PERSONA] e la banca e solo per un quarto quella tra la banca medesima ed il Masci, condannando la prima alla rifusione in favore del secondo della restante parte.

In particolare, quanto alla pretesa risarcitoria, ha così testualmente motivato: «non è stata prodotta alcuna prova della effettiva esistenza della trattativa tra la famiglia Masci e la curatela del fallimento ATA a r.l., F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 né, ancor meno, di una concorde volontà di transigere la questione, per quanto riguarda il riacquisto del terreno oggetto del contenzioso.

«Il Tribunale ritiene il contrario, elevando a prova di ciò il documento allegato nel fascicolo di parte attrice con il n. 19.

In realtà detto documento del 1.3.2000, proviene dalle stesse parti attrici, con quanto ne consegue per un principio di ordine generale, e comunque contiene solo una richiesta di svincolo della somma portata nel libretto di £. 250.000.000, emesso in data 17.6.1998.

«Ma anche volendo prendere in considerazione i documenti all. 4 e all. 16 del fascicolo di parte attrice, il risultato non muta.

In essi non si rinviene alcuna prova della effettiva esistenza di una trattativa tra il Masci e la curatela del [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., e meno ancora alcuna prova di una eventuale o possibile transazione, riferibile al riacquisto del terreno, peraltro legata a precisi vincoli procedurali.

«Anzi, la eventuale esistenza di una trattativa, in una procedura concorsuale come quella relativa al fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., aperta presso il Tribunale di Firenze, non poteva prescindere da una richiesta del curatore agli organi gerarchicamente superiori, [OSCURATO:PERSONA] e Tribunale, che poi sono quelli che avrebbe dovuto e potuto, eventualmente, autorizzarla, anche con concorso del parere del Comitato dei Creditori.

«Invece, il semplice deposito di un avviso di un'asta, rinvenibile in moltissimi modi, anche su internet, non significa che esistesse una trattativa privata volta al raggiungimento di una transazione, ed anzi, attesta semmai il contrario, in quanto più offerenti avrebbero dovuto eventualmente concorrere per l'aggiudicazione.

Ed ancor meno può indurre a ritenere il raggiungimento di un accordo in tal senso.

A meno che non si confonda la trattativa per la soluzione della obbligazione scaturente dalla sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA], in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento della somma di £.

402.000.000. Questa sì provata e documentata negli atti del processo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 ed anche portata a compimento con un apposito atto di transazione, previ tutti i necessari pareri ed autorizzazioni degli organi fallimentari».

In definitiva, secondo la corte territoriale, «la prova della pendenza di una trattativa privata relativamente al riacquisto del terreno dalla curatela fallimentare, già venduto dal Masci alla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis» non poteva trarsi da «documenti indicati dal Tribunale e negli atti processuali, atteso che essi, al più, sono compatibili con la diversa trattativa riguardante la sistemazione della pendenza del debito-credito di £. 402.000.000, per la quale era pendente una esecuzione immobiliare in danno del Masci ed un appello di quest'ultimo».

3. Avvero tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale incorporante della Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]., deposita controricorso con il quale propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, per resistere al quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La banca resistente e ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto nei cui confronti il ricorso non è stato notificato.

Nulla però emerge dagli atti che possa indurre a considerarlo quale litisconsorte necessario.

Il ruolo dello stesso nella vicenda non è spiegato né in sentenza né nel ricorso.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 Solo nel controricorso si dice che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato nel libretto di deposito intestato a Tiberi somme provenienti da conto a lui intestato e come tale doveva considerarsi tra i soggetti a cui favore era stata accreditata dalla banca la somma di € 250.000 (poi di fatto resa indisponibile dalla costituzione in pegno del libretto).

Sta di fatto che la sentenza di primo grado pronuncia condanna solo in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non anche in suo favore, e poi compensa le spese tra lui e la banca.

In appello [OSCURATO:PERSONA] figura tra gli appellati-appellanti incidentali, ma l’accoglimento dell’appello incidentale si traduce nella condanna della banca alla restituzione della somma pagata a titolo di interessi sull’apertura di credito solo in favore di [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, l’esito del ricorso principale rende ininfluente la mancata notifica nei suoi confronti, senza che rilevi la riconducibilità della sua posizione all’ipotesi di cui all’art. 331 cod. proc. civ. o a quella di cui all’art. 332 cod. proc. civ..

Anche nel primo caso, infatti, si rivelerebbe ultroneo, per il principio di ragionevole durata del processo, ordinare l’altrimenti necessaria integrazione del contraddittorio.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v.

Cass. Sez.

U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).

2. Con il primo motivo del ricorso principale i coniugi Masci e Tiberi denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. atteso che la circostanza della trattativa in essere per il riacquisto dei terreni dal [OSCURATO:SOCIETA]., ai fini della determinazione del quantum debeatur, ha costituito fatto mai contestato specificamente dalla Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA].».

Rilevano che la Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. era perfettamente a conoscenza dell’operazione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto perfezionare con il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e che, per essa, egli necessitava dell'importo di L. 250.000.000 oggetto dell'apertura di credito, importo, però, mai erogato a causa dell’inadempimento della banca.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ..

Sostengono che la corte d’appello, sulla base della documentazione prodotta (lettera del 6 ottobre 1998, anteriore alla data fissata per la vendita senza incanto dei terreni in sede fallimentare, con cui il Masci aveva comunicato alla banca che il finanziamento era chiesto in vista della «trattativa in corso tra le parti per la risoluzione del problema in sede transattiva con il riacquisto del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 bene»), avrebbe potuto inferire che se il Masci avesse avuto la disponibilità della somma pattuita in prestito, avrebbe perfezionato la ben diversa e più ampia transazione con la curatela.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio», ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

Tali fatti, rappresentati dai docc. 4, 16 e 18 prodotti al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, sono, secondo i ricorrenti: i) l'ordinanza che fissava la data del 2 novembre 1998 per la vendita senza incanto dei terreni da parte degli organi del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].; ii) la motivata richiesta in data 6 ottobre 1998 alla banca di svincolo delle somme in vista della vendita fallimentare e finalizzate alla transazione con la curatela; iii) la successiva transazione (avvenuta nel 2000) tra la curatela e il Masci, relativa però solo alla posizione debitoria del Masci.

Sono questi, secondo i ricorrenti, «fatti secondari che complessivamente considerati avrebbero potuto fondare un ragionamento presuntivo, sì da ritenere altamente presumibile - secondo lo standard probatorio civilistico del “più probabile che non” - la sussistenza della trattativa con la curatela del fallimento finalizzata al riacquisto dei terreni, e conseguentemente poter liquidare il quantum debeatur, anche in via equitativa (come del resto effettuato dal giudice di primo grado)».

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 112, 342, 343 e 346 cod. proc. civ. e conseguente parziale nullità della sentenza, in relazione all'accoglimento di un appello incidentale non proposto dalle parti».

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la banca a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 12.832,34 da questo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 corrisposta a titolo di interessi sulla somma di £. 250.000.000 oggetto dell’apertura di credito, ritenendo detto pagamento, alla luce di quanto accertato, privo di una causa giustificativa.

Rileva la ricorrente che: — tale domanda era stata rigettata dal primo giudice sul rilievo che la domanda era stata proposta in relazione alle «nullità lamentate» e che, però, non si ravvisava «alcuna nullità nei contratti oggetto di causa»; — nessuno dei quattro motivi di appello incidentale (i quali identificavano chiaramente, mediante citazione, i capi della sentenza che con essi si intendeva impugnare) riguardava il rigetto della domanda di ripetizione degli interessi, essendosi piuttosto le controparti limitate a reiterare tale domanda nelle conclusioni della propria comparsa.

6. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce, in subordine, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1325, 1418, 1458, 2033, 2041 e 2042 c.c., in relazione alla condanna della banca alla restituzione degli interessi versati in adempimento del contratto di apertura di credito».

Rileva che, mentre, come detto, il tribunale aveva collegato tale domanda alla dedotta invalidità dei contratti (negata l'invalidità, ne era conseguito il rigetto della domanda di ripetizione), la corte d’appello l’aveva accolta sul rilievo che, come anche s’è detto, il pagamento era privo di causa giustificativa.

Osserva quindi che, stante la non preclara motivazione, possono ipotizzarsi due alternativi fondamenti giustificativi di tale decisione: a) inadempimento della banca; b) nullità del contratto per mancanza originaria di causa Deduce che, però, nessuna di tali giustificazioni può considerarsi giuridicamente corretta.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 La prima perché il pagamento degli interessi non è «conseguenza immediata e diretta» dell’inadempimento della banca e non può considerarsi indebito, essendo avvenuto in esecuzione di un contratto valido ed efficace; per ottenerne la restituzione avrebbe dovuto essere domanda la risoluzione del contratto.

La seconda perché non era stata chiesta, né pronunciata dal tribunale o dalla corte d’appello la declaratoria di nullità del contratto di apertura di credito.

Né questa sarebbe stata per vero ipotizzabile avendo le stesse controparti insistentemente ribadito di avere avuto un preciso interesse a ricevere il finanziamento di Lire 250.000.000 da parte della Banca e considerato che, come qualsiasi finanziamento, esso doveva essere remunerato con il pagamento di interessi corrispettivi.

7. Con il terzo motivo la banca, ricorrente incidentale, denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla statuita sua condanna alla rifusione, sia pur parziale, delle spese in favore del Masci.

L’annullamento sul punto della sentenza d’appello viene espressamente chiesto (solo) quale conseguenza dell’auspicato accoglimento dell’uno o dell’altro dei suesposti motivi di ricorso incidentale.

8. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Deve rammentarsi che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. 22/05/2017, n. 12840; cui adde ex multis Cass. 31/08/2020, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale onere processuale nella specie non risulta assolto.

I ricorrenti si limitano a richiamare un’affermazione incidentale contenuta nella sentenza del tribunale (la quale però vale solo a rappresentare una valutazione del giudice, ovviamente rimessa in discussione con l’appello) e poi ad argomentare sulla base dei documenti prodotti, con ciò però muovendosi sul ben diverso (e anzi opposto) piano della valutazione delle prove, non già della non contestazione del fatto che da quelle prove si assume debba ritenersi provato.

Varrà comunque rammentare che il principio in questione può operare con riguardo ai soli fatti direttamente riferibili alla parte avversa o comunque caduti sotto la sua diretta percezione o almeno ad essa sicuramente noti (v.

Cass. 31/08/2020, n. 18074; 04/01/2019, n. 87; 18/07/2016, n. 14652; 06/03/2014, n. 5242; 13/02/2013, n. 3576); presupposto che nella specie non è certamente predicabile, potendo al più ritenersi noto alla banca solo quanto ad essa riferito dallo stesso attore.

Senza dire che, comunque, quand’anche potesse ritenersi non contestata la pendenza di trattative, ciò non basterebbe comunque a far risalire al danno che si trattava di provare, per le considerazioni che appresso saranno esposte con riferimento al secondo motivo.

9. Non illustrato e comunque certamente non pertinente è, poi, il richiamo, nella intestazione, quale norma asseritamente violata, all’art. 2697 cod. civ..

Varrà al riguardo rammentare che, secondo pacifico insegnamento, «la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 eccezioni» (Cass. Sez.

U. 05/08/2016, n. 16598, principio affermato Data pubblicazione 29/03/2022 in motivazione, pag. 33, § 14; v. anche Cass. n. 23594 del 2017, cit.; Cass. 17/06/2013, n. 15107).

Nella specie la contestazione, nei termini sopra esposti, attiene piuttosto al merito della valutazione operata circa l’assolvimento di tale onere (ed anzi la stessa esistenza di tale onere) e come tale impinge nel diverso piano della sufficienza e della intrinseca coerenza della motivazione adottata, non certo in quello del rispetto delle regole di riparto dell’onere probatorio.

10. Il secondo motivo è altresì inammissibile, per aspecificità, in violazione dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..

Esso infatti non si confronta con la motivazione della sentenza, né indica come e in che parte di tale motivazione la corte territoriale abbia commesso l’error iuris denunciato.

La corte d’appello non ha affatto posto a base della propria sentenza di rigetto l’esistenza di prove presuntive, ma ha al contrario motivatamente evidenziato l’insufficienza delle prove documentali prodotte a dimostrare l’esistenza del danno e, prima ancora, delle trattative da cui a tale danno, secondo i ricorrenti, sarebbe stato possibile risalire.

Si tratta, però, di una valutazione di inefficacia dimostrativa degli elementi di prova offerta, che è tipica attività di merito sindacabile solo per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., La critica proposta, invero, si risolve nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica che, secondo i ricorrenti, avrebbe potuto e dovuto trarsi da quegli elementi, ma in tal modo si è lontani dal piano della prospettata violazione di legge, ravvisabile soltanto quando è il giudice che tale inferenza postuli e il ricorrente lamenti che, fermi i fatti considerati e la regola inferenziale presupposta dal giudice, non siano rispettati i caratteri della gravità, concordanza e F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 precisione dei fatti considerati (v.

Cass. Sez.

U. 24/01/2018, n. 1785).

Nel caso di specie, al contrario, il giudice ha negato l’esistenza di alcuna inferenza probabilistica che dai fatti noti (quelli rappresentati dai documenti acquisiti) potesse far risalire a quello ignoto del danno da perdita della occasione di riacquisto del bene.

Nel dedurne al contrario l’esistenza, peraltro genericamente, il ricorrente non ha fatto altro che proporre e inammissibilmente sollecitare una diversa valutazione delle prove.

11. Per le stesse considerazioni si appalesa inammissibile anche il terzo motivo.

Quel che si contesta non è l’omesso esame di fatti ma la loro valutazione (quelli indicati sono stati espressamente considerati in sentenza e posti ad oggetto di una valutazione di irrilevanza congruamente e ampiamente argomentata)

12. Per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

13. Ne discende, ex art. 334, comma secondo, cod. proc. civ., l’inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo.

Lo stesso risulta infatti notificato a mezzo p.e.c. in data 23 settembre 2019, ben oltre la scadenza del termine breve per impugnare decorrente dalla data di notifica della sentenza (29/5/2019), fissato in sessanta giorni dall’art. 325 cod. proc. civ. e venuto pertanto a scadere il 28/7/2019.

14. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti principali al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità.

Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo ai ricorrenti principali e non anche a carico della ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto.

Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese.

In tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf.

Cass.04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass.26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443).

15. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Condizioni invece, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v.

Cass. 25/07/2017, n. 18348).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Data pubblicazione 29/03/2022 Euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21247/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Apollonio, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via F. P. de' Calboli, n. 60; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società incorporante Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11; – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila, n. 862/2019 depositata il 22 maggio 2019. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 Data pubblicazione 29/03/2022febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 547/2013 del 12 giugno 2013 il Tribunale di Teramo, accertata la responsabilità della convenuta Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. per l'inadempimento dei contratti di apertura di credito, di libretto di deposito a risparmio e di pegno su libretto stipulati rispettivamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la condannò al pagamento in favore degli stessi della somma di € 500.000 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno subìto per «non aver potuto utilizzare il denaro pur promesso dalla banca in credito per riacquistare la proprietà di terreni boschivi» dalla curatela del fallimento della società ([OSCURATO:SOCIETA].) cui in precedenza il Masci l’aveva venduto. Rigettò invece l’ulteriore domanda di condanna della banca alla restituzione della somma pagata dal Masci a titolo di interessi sulla somma oggetto del pattuito finanziamento. 2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento, per quanto di ragione, dei contrapposti gravami, ha: da un lato, rigettato la domanda risarcitoria proposta dai predetti coniugi Masci - Tiberi, ritenendo mancare la prova di un nesso causale tra il pur accertato inadempimento della banca e il pregiudizio dedotto; dall’altro, condannato la banca alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], degli interessi corrisposti. Ha compensato per intero le spese di ambo i gradi dei giudizi tra [OSCURATO:PERSONA] e la banca e solo per un quarto quella tra la banca medesima ed il Masci, condannando la prima alla rifusione in favore del secondo della restante parte. In particolare, quanto alla pretesa risarcitoria, ha così testualmente motivato: «non è stata prodotta alcuna prova della effettiva esistenza della trattativa tra la famiglia Masci e la curatela del fallimento ATA a r.l., F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 né, ancor meno, di una concorde volontà di transigere la questione, per quanto riguarda il riacquisto del terreno oggetto del contenzioso. «Il Tribunale ritiene il contrario, elevando a prova di ciò il documento allegato nel fascicolo di parte attrice con il n. 19. In realtà detto documento del 1.3.2000, proviene dalle stesse parti attrici, con quanto ne consegue per un principio di ordine generale, e comunque contiene solo una richiesta di svincolo della somma portata nel libretto di £. 250.000.000, emesso in data 17.6.1998. «Ma anche volendo prendere in considerazione i documenti all. 4 e all. 16 del fascicolo di parte attrice, il risultato non muta. In essi non si rinviene alcuna prova della effettiva esistenza di una trattativa tra il Masci e la curatela del [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., e meno ancora alcuna prova di una eventuale o possibile transazione, riferibile al riacquisto del terreno, peraltro legata a precisi vincoli procedurali. «Anzi, la eventuale esistenza di una trattativa, in una procedura concorsuale come quella relativa al fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., aperta presso il Tribunale di Firenze, non poteva prescindere da una richiesta del curatore agli organi gerarchicamente superiori, [OSCURATO:PERSONA] e Tribunale, che poi sono quelli che avrebbe dovuto e potuto, eventualmente, autorizzarla, anche con concorso del parere del Comitato dei Creditori. «Invece, il semplice deposito di un avviso di un'asta, rinvenibile in moltissimi modi, anche su internet, non significa che esistesse una trattativa privata volta al raggiungimento di una transazione, ed anzi, attesta semmai il contrario, in quanto più offerenti avrebbero dovuto eventualmente concorrere per l'aggiudicazione. Ed ancor meno può indurre a ritenere il raggiungimento di un accordo in tal senso. A meno che non si confonda la trattativa per la soluzione della obbligazione scaturente dalla sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA], in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento della somma di £. 402.000.000. Questa sì provata e documentata negli atti del processo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 ed anche portata a compimento con un apposito atto di transazione, previ tutti i necessari pareri ed autorizzazioni degli organi fallimentari». In definitiva, secondo la corte territoriale, «la prova della pendenza di una trattativa privata relativamente al riacquisto del terreno dalla curatela fallimentare, già venduto dal Masci alla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis» non poteva trarsi da «documenti indicati dal Tribunale e negli atti processuali, atteso che essi, al più, sono compatibili con la diversa trattativa riguardante la sistemazione della pendenza del debito-credito di £. 402.000.000, per la quale era pendente una esecuzione immobiliare in danno del Masci ed un appello di quest'ultimo». 3. Avvero tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale incorporante della Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]., deposita controricorso con il quale propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, per resistere al quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La banca resistente e ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto nei cui confronti il ricorso non è stato notificato. Nulla però emerge dagli atti che possa indurre a considerarlo quale litisconsorte necessario. Il ruolo dello stesso nella vicenda non è spiegato né in sentenza né nel ricorso.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 Solo nel controricorso si dice che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato nel libretto di deposito intestato a Tiberi somme provenienti da conto a lui intestato e come tale doveva considerarsi tra i soggetti a cui favore era stata accreditata dalla banca la somma di € 250.000 (poi di fatto resa indisponibile dalla costituzione in pegno del libretto). Sta di fatto che la sentenza di primo grado pronuncia condanna solo in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non anche in suo favore, e poi compensa le spese tra lui e la banca. In appello [OSCURATO:PERSONA] figura tra gli appellati-appellanti incidentali, ma l’accoglimento dell’appello incidentale si traduce nella condanna della banca alla restituzione della somma pagata a titolo di interessi sull’apertura di credito solo in favore di [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, l’esito del ricorso principale rende ininfluente la mancata notifica nei suoi confronti, senza che rilevi la riconducibilità della sua posizione all’ipotesi di cui all’art. 331 cod. proc. civ. o a quella di cui all’art. 332 cod. proc. civ.. Anche nel primo caso, infatti, si rivelerebbe ultroneo, per il principio di ragionevole durata del processo, ordinare l’altrimenti necessaria integrazione del contraddittorio. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106). 2. Con il primo motivo del ricorso principale i coniugi Masci e Tiberi denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. atteso che la circostanza della trattativa in essere per il riacquisto dei terreni dal [OSCURATO:SOCIETA]., ai fini della determinazione del quantum debeatur, ha costituito fatto mai contestato specificamente dalla Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA].». Rilevano che la Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. era perfettamente a conoscenza dell’operazione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto perfezionare con il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e che, per essa, egli necessitava dell'importo di L. 250.000.000 oggetto dell'apertura di credito, importo, però, mai erogato a causa dell’inadempimento della banca. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ.. Sostengono che la corte d’appello, sulla base della documentazione prodotta (lettera del 6 ottobre 1998, anteriore alla data fissata per la vendita senza incanto dei terreni in sede fallimentare, con cui il Masci aveva comunicato alla banca che il finanziamento era chiesto in vista della «trattativa in corso tra le parti per la risoluzione del problema in sede transattiva con il riacquisto del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 bene»), avrebbe potuto inferire che se il Masci avesse avuto la disponibilità della somma pattuita in prestito, avrebbe perfezionato la ben diversa e più ampia transazione con la curatela. 4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio», ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. Tali fatti, rappresentati dai docc. 4, 16 e 18 prodotti al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, sono, secondo i ricorrenti: i) l'ordinanza che fissava la data del 2 novembre 1998 per la vendita senza incanto dei terreni da parte degli organi del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].; ii) la motivata richiesta in data 6 ottobre 1998 alla banca di svincolo delle somme in vista della vendita fallimentare e finalizzate alla transazione con la curatela; iii) la successiva transazione (avvenuta nel 2000) tra la curatela e il Masci, relativa però solo alla posizione debitoria del Masci. Sono questi, secondo i ricorrenti, «fatti secondari che complessivamente considerati avrebbero potuto fondare un ragionamento presuntivo, sì da ritenere altamente presumibile - secondo lo standard probatorio civilistico del “più probabile che non” - la sussistenza della trattativa con la curatela del fallimento finalizzata al riacquisto dei terreni, e conseguentemente poter liquidare il quantum debeatur, anche in via equitativa (come del resto effettuato dal giudice di primo grado)». 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 112, 342, 343 e 346 cod. proc. civ. e conseguente parziale nullità della sentenza, in relazione all'accoglimento di un appello incidentale non proposto dalle parti». La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la banca a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 12.832,34 da questo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 corrisposta a titolo di interessi sulla somma di £. 250.000.000 oggetto dell’apertura di credito, ritenendo detto pagamento, alla luce di quanto accertato, privo di una causa giustificativa. Rileva la ricorrente che: — tale domanda era stata rigettata dal primo giudice sul rilievo che la domanda era stata proposta in relazione alle «nullità lamentate» e che, però, non si ravvisava «alcuna nullità nei contratti oggetto di causa»; — nessuno dei quattro motivi di appello incidentale (i quali identificavano chiaramente, mediante citazione, i capi della sentenza che con essi si intendeva impugnare) riguardava il rigetto della domanda di ripetizione degli interessi, essendosi piuttosto le controparti limitate a reiterare tale domanda nelle conclusioni della propria comparsa. 6. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce, in subordine, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1325, 1418, 1458, 2033, 2041 e 2042 c.c., in relazione alla condanna della banca alla restituzione degli interessi versati in adempimento del contratto di apertura di credito». Rileva che, mentre, come detto, il tribunale aveva collegato tale domanda alla dedotta invalidità dei contratti (negata l'invalidità, ne era conseguito il rigetto della domanda di ripetizione), la corte d’appello l’aveva accolta sul rilievo che, come anche s’è detto, il pagamento era privo di causa giustificativa. Osserva quindi che, stante la non preclara motivazione, possono ipotizzarsi due alternativi fondamenti giustificativi di tale decisione: a) inadempimento della banca; b) nullità del contratto per mancanza originaria di causa Deduce che, però, nessuna di tali giustificazioni può considerarsi giuridicamente corretta.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 La prima perché il pagamento degli interessi non è «conseguenza immediata e diretta» dell’inadempimento della banca e non può considerarsi indebito, essendo avvenuto in esecuzione di un contratto valido ed efficace; per ottenerne la restituzione avrebbe dovuto essere domanda la risoluzione del contratto. La seconda perché non era stata chiesta, né pronunciata dal tribunale o dalla corte d’appello la declaratoria di nullità del contratto di apertura di credito. Né questa sarebbe stata per vero ipotizzabile avendo le stesse controparti insistentemente ribadito di avere avuto un preciso interesse a ricevere il finanziamento di Lire 250.000.000 da parte della Banca e considerato che, come qualsiasi finanziamento, esso doveva essere remunerato con il pagamento di interessi corrispettivi. 7. Con il terzo motivo la banca, ricorrente incidentale, denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla statuita sua condanna alla rifusione, sia pur parziale, delle spese in favore del Masci. L’annullamento sul punto della sentenza d’appello viene espressamente chiesto (solo) quale conseguenza dell’auspicato accoglimento dell’uno o dell’altro dei suesposti motivi di ricorso incidentale. 8. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Deve rammentarsi che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. 22/05/2017, n. 12840; cui adde ex multis Cass. 31/08/2020, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 n. 18074). Tale onere processuale nella specie non risulta assolto. I ricorrenti si limitano a richiamare un’affermazione incidentale contenuta nella sentenza del tribunale (la quale però vale solo a rappresentare una valutazione del giudice, ovviamente rimessa in discussione con l’appello) e poi ad argomentare sulla base dei documenti prodotti, con ciò però muovendosi sul ben diverso (e anzi opposto) piano della valutazione delle prove, non già della non contestazione del fatto che da quelle prove si assume debba ritenersi provato. Varrà comunque rammentare che il principio in questione può operare con riguardo ai soli fatti direttamente riferibili alla parte avversa o comunque caduti sotto la sua diretta percezione o almeno ad essa sicuramente noti (v. Cass. 31/08/2020, n. 18074; 04/01/2019, n. 87; 18/07/2016, n. 14652; 06/03/2014, n. 5242; 13/02/2013, n. 3576); presupposto che nella specie non è certamente predicabile, potendo al più ritenersi noto alla banca solo quanto ad essa riferito dallo stesso attore. Senza dire che, comunque, quand’anche potesse ritenersi non contestata la pendenza di trattative, ciò non basterebbe comunque a far risalire al danno che si trattava di provare, per le considerazioni che appresso saranno esposte con riferimento al secondo motivo. 9. Non illustrato e comunque certamente non pertinente è, poi, il richiamo, nella intestazione, quale norma asseritamente violata, all’art. 2697 cod. civ.. Varrà al riguardo rammentare che, secondo pacifico insegnamento, «la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 eccezioni» (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598, principio affermato Data pubblicazione 29/03/2022 in motivazione, pag. 33, § 14; v. anche Cass. n. 23594 del 2017, cit.; Cass. 17/06/2013, n. 15107). Nella specie la contestazione, nei termini sopra esposti, attiene piuttosto al merito della valutazione operata circa l’assolvimento di tale onere (ed anzi la stessa esistenza di tale onere) e come tale impinge nel diverso piano della sufficienza e della intrinseca coerenza della motivazione adottata, non certo in quello del rispetto delle regole di riparto dell’onere probatorio. 10. Il secondo motivo è altresì inammissibile, per aspecificità, in violazione dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. Esso infatti non si confronta con la motivazione della sentenza, né indica come e in che parte di tale motivazione la corte territoriale abbia commesso l’error iuris denunciato. La corte d’appello non ha affatto posto a base della propria sentenza di rigetto l’esistenza di prove presuntive, ma ha al contrario motivatamente evidenziato l’insufficienza delle prove documentali prodotte a dimostrare l’esistenza del danno e, prima ancora, delle trattative da cui a tale danno, secondo i ricorrenti, sarebbe stato possibile risalire. Si tratta, però, di una valutazione di inefficacia dimostrativa degli elementi di prova offerta, che è tipica attività di merito sindacabile solo per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., La critica proposta, invero, si risolve nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica che, secondo i ricorrenti, avrebbe potuto e dovuto trarsi da quegli elementi, ma in tal modo si è lontani dal piano della prospettata violazione di legge, ravvisabile soltanto quando è il giudice che tale inferenza postuli e il ricorrente lamenti che, fermi i fatti considerati e la regola inferenziale presupposta dal giudice, non siano rispettati i caratteri della gravità, concordanza e F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 precisione dei fatti considerati (v. Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785). Nel caso di specie, al contrario, il giudice ha negato l’esistenza di alcuna inferenza probabilistica che dai fatti noti (quelli rappresentati dai documenti acquisiti) potesse far risalire a quello ignoto del danno da perdita della occasione di riacquisto del bene. Nel dedurne al contrario l’esistenza, peraltro genericamente, il ricorrente non ha fatto altro che proporre e inammissibilmente sollecitare una diversa valutazione delle prove. 11. Per le stesse considerazioni si appalesa inammissibile anche il terzo motivo. Quel che si contesta non è l’omesso esame di fatti ma la loro valutazione (quelli indicati sono stati espressamente considerati in sentenza e posti ad oggetto di una valutazione di irrilevanza congruamente e ampiamente argomentata) 12. Per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. 13. Ne discende, ex art. 334, comma secondo, cod. proc. civ., l’inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo. Lo stesso risulta infatti notificato a mezzo p.e.c. in data 23 settembre 2019, ben oltre la scadenza del termine breve per impugnare decorrente dalla data di notifica della sentenza (29/5/2019), fissato in sessanta giorni dall’art. 325 cod. proc. civ. e venuto pertanto a scadere il 28/7/2019. 14. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti principali al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità. Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo ai ricorrenti principali e non anche a carico della ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto. Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese. In tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf. Cass.04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass.26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443). 15. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Condizioni invece, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. 25/07/2017, n. 18348). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 21247/2019 Numero sezionale 349/2022 Numero di raccolta generale 10146/2022 controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Data pubblicazione 29/03/2022 Euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10146/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris