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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 1992

Cassazione n. 10204/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1992 avverso l'ordinanza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della disomogeneità delle modalità esecutive dei reati, ancorché accomunati dalla finalità predatoria, e al riscontro di una significativa loro distanza spazio- temporale, incompatibili con l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomenti di puro merito, inidonei a superare lo stringente ragionamento giudiziale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1992 avverso l'ordinanza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della disomogeneità delle modalità esecutive dei reati, ancorché accomunati dalla finalità predatoria, e al riscontro di una significativa loro distanza spazio- temporale, incompatibili con l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomenti di puro merito, inidonei a superare lo stringente ragionamento giudiziale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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