CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 giugno 1952
Cassazione n. 16244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 13/06/1952 avverso il decreto del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della ritenuta pericolosità c.d. "qualificata" ex art. 4 lett. a), d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Avverso il decreto ricorre il proposto, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali, in sintesi, deduce violazione di legge in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità sociale, che sarebbe stata desunta da mere o presunzioni, nonché violazione di legge per motivazione apparente in merito ai presupposti minimi di coerenza, completezza e logicità della motivazione. Il ricorrente fa rilevare che gli unici elementi a suo carico sono stati tratti dalla sentenza di condanna emessa nel procedimento c.d. "Ada" che, tuttavia, concerne fatti risalenti agli anni 2005-2006, senza alcun addentellato alla situazione attuale in spregio agli insegnamenti delle Sezioni Unite Gattuso, (sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché, per un verso, sotto la formale denuncia di una violazione di legge si duole di vizi motivazionali, per altro verso, propone censure manifestamente infondate. 2. Va ricordato che secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità - asseverato anche dal giudice delle leggi con le sentenze n. 321 del 2004, n. 80 del 2011 e n. 106 del 2015 - in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati (se necessario acquisiti ex officio dal giudice) ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Nel caso di specie i giudici di merito hanno corredato il provvedimento impugnato di un apparato motivazionale che, afferendo a tutti i presupposti della misura, non può certo definirsi "apparente" né tantomeno "inesistente". L'unica questione idonea, in astratto, a integrare il vizio di violazione di legge attiene alla operatività o meno della presunzione per cui la pericolosità di un appartenente a una organizzazione criminale è sempre attuale salvo che non venga fornita prova contraria, intesa come dimostrazione del venir meno dello scioglimento di quella organizzazione o della rescissione soggettiva del vincolo. 3. Le doglianze proposte sono, per un verso, estranee al novero di quelle deducibili, e, per altro verso, manifestamente infondate. 3.1. Il presente procedimento concerne l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della ritenuta pericolosità c.d. "qualificata" ex art. 4 lett. a), d. Igs. n. 159 del 2011, quale persona indiziata di appartenere alla associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il giudizio di pericolosità viene espresso sulla scorta di elementi tratti da una sentenza irrevocabile di condanna, con la quale è stata accertata la partecipazione del Meduri alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, quale affiliato della cosca "Iamonte" con il ruolo di "capo bastone" di Prunella assegnatogli su investitura del boss [OSCURATO:PERSONA]. Il periodo temporale coperto dalla sentenza di condanna parte dall'anno 2005 e si protrae sino alla "attualità" ovvero sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, in data 27 ottobre 2015 o, quantomeno, sino all'arresto del Meduri avvenuto il 12 febbraio 2013. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018), citate anche dal ricorrente, hanno chiarito, in generale, che la massima di esperienza che fa leva sulla tendenziale stabilità del vincolo associativo può applicarsi solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta e non può da sola, genericamente, sostenere l'accertamento di attualità. In sostanza viene bandita ogni conclusione aprioristica basata su concetti astratti, per far posto a una attenta disamina degli elementi specifici del caso concreto. L'operatività della presunzione semplice in rassegna, desunta dall'esame sociologico e storico del fenomeno mafioso, deve coniugarsi con un doppio ordine di verifiche su: 1) natura giuridica dell'accertamento di appartenenza; 2) fatti riguardanti l'apporto riconosciuto al gruppo dal singolo. Sotto il primo profilo assume rilievo, ad esempio, la differenza tra accertamento fondato su una sentenza irrevocabile di condanna e accertamento ricavato da atti e provvedimenti non giurisdizionali o non definitivi. Il secondo profilo, invece, pone l'accento su ruolo e rapporto con l'organizzazione criminale, nel senso che un conto è la posizione di un soggetto che entra in contatto occasionale con l'associazione di stampo mafioso (per esso la presunzione semplice non varrà neppure) un altro conto è quella di colui che è inserito stabilmente in una organizzazione (in tal caso la presunzione opera e l'asticella della prova contraria si eleva in relazione alla tipologia della organizzazione, al ruolo assunto e riconosciuto anche dall'esterno). 3.3. Nel caso di specie la Corte di appello valuta in maniera analitica gli elementi che rendono attuale la pericolosità sociale del proposto:- [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen, in quanto partecipe della 'ndrangheta, nella articolazione della cosca Iamonte; -egli ha ricoperto un ruolo di assoluto prestigio all'interno della cosca tanto che era in grado di promuovere l'ingresso e l'ascesa gerarchica, nei ranghi associativi, di persone da lui scelte; era molto vicino ai capi del clan, Remigio e [OSCURATO:PERSONA]; - la condotta è stata accertata sino al 2015 (o quantomeno sino al 2013, giorno del suo arresto); - non sono emersi comportamenti indicativi dell'abbandono delle logiche criminali, anzi il proposto, una volta uscito dal carcere, ha fatto ritorno nel territorio di Melito ove continua ad operare la cosca Iamonte. 3.4. Su tali presupposti è dunque pienamente operante la presunzione semplice di attualità della pericolosità sociale del proposto, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] si colloca in un livello elevato della scala disegnata dalle Sezioni Unite Gattuso: accertamento contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna; posizione di spicco all'interno di una pericolosa organizzazione criminale di stampo mafioso, tuttora operativa e vitale. 4.4. Piuttosto il ricorso si rivela generico laddove non allega alcun elemento concreto, in tesi pretermesso, in grado di superare la presunzione in esame. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V rosini Ste