CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con l'impugnata sentenza in data 17 marzo 2022, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di tre delitti di tentato furto in supermercato. -Considerato che con il primo ed unico motivo di ricorso l'imputato deduce vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata; -Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato dal momento che la pena è stata congruamente motivata in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligOo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022.