CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze ha, per quanto qui rileva, confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di furto aggravato in concorso con altri. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per non avere essa fornito risposte adeguate alle doglianze formulate nell'atto di appello; nonché il vizio del travisamento della prova in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato; nonché, ancora, l'erronea applicazione dell'articolo 379 cod. pen. e delle norme sulle circostanze aggravanti contestate al [OSCURATO:PERSONA] (violenza sulle cose e approfittamento del tempo di notte). Quindi si lamenta la mancata applicazione del disposto normativo di cui all'articolo 530, comma 2, del codice di rito. I giudici di merito ritengono provato al di là di ogni ragionevole dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere atti diretti ad impossessarsi di loculi di marmo dal piazzale dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA].; in particolare al [OSCURATO:PERSONA] è ascritto sia di aver organizzato il furto sia di aver allontanato dal luogo del delitto il custode [OSCURATO:PERSONA]; ad avviso della difesa, viceversa, alla luce dell'attività istruttoria espletata i giudici del merito avrebbero dovuto mandare assolto il [OSCURATO:PERSONA] per carenza dell'elemento oggettivo del reato non essendosi formata prova certa circa la rilevanza penale della condotta posta in essere dal medesimo, come emerso in particolare dalle testimonianze in atti e dalle dichiarazioni dei computati, nonché dall'escussione del teste della difesa, Gigli. Indi si procede alla ricostruzione della vicenda al fine di evidenziarsi tutte le incongruenze rilevate, in particolare quelle circostanze di fatto che consentirebbero di affermare l'estraneità del ricorrente al fatto criminoso. Si precisa altresì che nessuno dei testimoni escussi ha confermato che il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un ruolo nella causazione dei fatti di cui all'imputazione e in particolare non è possibile far discendere dalle loro dichiarazioni alcun contributo da parte di costui nell'organizzazione e distrazione del Romani; tanto ciò è vero che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che fu il solo Franchi a proporgli l'acquisto del marmo bianco escludendo quindi qualsiasi ruolo della [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce delle evidenti contraddizioni e perplessità emerse dalle escussione dei testimoni e dei computati non è un caso che la Corte di appello di Firenze concentri quasi tutta la motivazione della sentenza, addirittura, più che sulle dichiarazioni testimoniali e dell'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni rilasciate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi invece inattendibile; e ciò al solo fine di motivare la sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA]. Si conclude che in ogni caso la mera convivenza del [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi punibile penalmente. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione delle norme relative alle aggravanti contestate al [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello è incorsa in grave errore nel ritenere applicabili al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze aggravanti in parola dal momento che il predetto non poteva, in ogni caso, neppure immaginare tali modalità aggravate della condotta (ovvero che essa sarebbe stata posta in essere con violenza sulle cose e approfittando del tempo di notte). Trattasi di circostanze certamente non estensibili al coimputato [OSCURATO:PERSONA] in quanto da lui da lui non conosciute né ignorate per sua colpa. Si contesta infine la stessa sussistenza delle aggravanti contestate, in particolare di quella di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non essendosi tenuto conto che il fatto fu commesso tra le ore 21 e 22 in pieno agosto sicchè non può parlarsi di tempo di notte atteso che nella stagione estiva alle nove di sera vi è sempre visibilità. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1.11 primo motivo, attraverso i vizi dedotti, sollecita, piuttosto, una rivalutazione di merito a fronte di indicazioni (sulla tempistica delle telefonate rispetto al furto a riscontro delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]) del tutto congrue sia in ordine al rispetto dei criteri di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. sia in relazione alla svalutazione implicita delle argomentazioni difensive basate sulla valorizzazione delle dichiarazioni del teste Gigli. Inconferenti risultano, in particolare, i rilievi attraverso i quali il ricorrente censura l'avere, il giudice di appello, valorizzato le dichiarazioni rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] e non quelle degli altri testi e dell'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Senza addentrarsi in giudizi di merito non ammessi in questa sede, basti osservare che l'assunto difensivo non si confronta del tutto con la sentenza impugnata che ha invece posto a fondamento della dimostrazione del preventivo accordo criminoso intercorso tra i correi, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA], anche la deposizione del teste Romano e non solo le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso deve rammentarsi che non è compito di questa Corte sindacare sulla scelta degli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito. Costituisce jus receptum il principio di diritto secondo il quale la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600), con la conseguenza che occorre prendere atto - e in questa sede ribadire - che il parametro di valutazione indicato nell'art. 533 cod. proc. pen., che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni "dubbio ragionevole", opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente in sede di legittimità tale regola rileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale. Donde, in sede di legittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall'art. 533 cod. proc. pen., è invocabile solo quando precipiti in una severa illogicità del percorso argomentativo, che, tuttavia, non è riscontrabile nel caso scrutinato. In disparte, infine, ogni considerazioni circa il fatto che l'allontanamento del Romani ad opera del Tsconi dal luogo del furto con la scusa della cena di lavoro rappresenta condotta palesemente ausiliatrice valorizzabile a titolo di concorso, laddove comunque la sentenza persuasivamente fonda le sue conclusioni sull'esistenza di un previo accorso. 1.2.Inammissibile è anche il secondo motivo che trascura che l'impostazione accusatoria, comprensiva della sussistenza delle aggravanti contestate, ancora la responsabilità del ricorrente al previo accordo e alla consapevole partecipazione, quindi, alla programmazione del furto, con la conseguenza che a lui sono state imputate anche le modalità esecutive della condotta, evidentemente, previamente concordata. Anche in tal caso la doglianza difensiva si basa invero su un'alternativa ricostruzione in fatto rispetto a quella persuasivamente motivata in sentenza, che in quanto meramente rivalutativa delle risultanze processuali e al contempo implicativa di valutazioni di merito non può trovare ingresso in sede di legittimità. E' infine anche il caso di rilevare che nessuna delle censure suindicate, che si appuntano sulle aggravanti contestate, risulta oggetto di appello, come emerge dalla incontestata sintesi contenuta nella pronuncia di secondo grado e dallo stesso atto di appello, sicchè il motivo relativamente ad esse formulato solo col ricorso in scrutinio è da ritenersi inammissibile anche e innanzitutto perché nuovo; involgendo esso vaglio in fatto a maggior ragione non può essere valutato nella presente sede in difetto di una precedente doglianza che lo abbia rimesso alla più appropriata valutazione propria del giudizio di merito. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il P(r lente [OSCURATO:PERSONA]