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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36882/2022

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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21294/2015proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, nella persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 53/A, giusta procura in calce al controricorso. - controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella SICILIA n. 668/21/2015 , depositata in data 23 febbraio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia , con la sentenza impugnata, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato l'avviso di iscrizione ipotecaria sulla cartella di pagamento emessa asuo carico per importi dovuti per tributi ed annualità diverse, annullando, per l'effetto, la cartella esattoriale e l'iscrizione ipotecaria impugnate.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , dopo avere rigettato l'eccezione di nullità per la inesistenza giuridica della notificazione della cartella, poiché la notificazione era avvenuta ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ., con rituale avviso di deposito inviato con raccomandata inviata al domicilio fiscale del destinatarioe che, in ogni caso, la nullità era stata sanata con la costituzione del ricorrente essendo stato raggiunto lo scopo di conoscenza dell'atto, ha rilevato che l'Ufficio aveva effettivamente omesso di comunicare al contribuente le irregolarità riscontrate nel corso del controllo formale della sua dichiarazione e che tale rilievo (disconoscimento di un credito IVA dell'anno precedente, per come dichiarato dalla parte nella sua dichiarazioni 2002) comportava una rettificazione della dichiarazione stessa, con il consequenziale obbligo della comunicazione di cui all'art. 36 bis, comma terzo, del d.P.R. n. 600/1973; tale mancata notifica dell'atto prodromico posto a base della cartella esattoriale e della conseguente iscrizione ipotecaria, comportava la nullità di tutti gli atti consequenziali. 3.L'Agenza delle Entrate, avverso la superiore sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi. 4.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta ha depositato controricorso, con il quale ha dedotto l'inammissibilità dell'azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 19 e 21 del decreto legislativo n. 546/1992 e il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per gli atti riguardanti esclusivamente l'operato dell'Agenzia delle entrate di Caltanissetta. 5.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma primo, del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Commissione territoriale commesso un errore di diritto avendo ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento proposta oltre il termine di decadenza e nonostante l'accertata ritualità della notifica; la cartella ea stata notificata in data 23 luglio 2007 e il ricorso avverso la stessa era stato notificato in data 2 aprile 2010, oltre il termine di sessanta giorni previsto per legge. 1.1Il motivo è fondato. 1.2Ed invero si legge, a pag. 2 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituitasi nel giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], perchè afferente ad atti non impugnati nei termini di legge, ovvero entro sessanta giorni dalla regolare notificazione della cartella di pagamento; a pag. 3 della medesima sentenza, si legge che la notificazione della cartella posta a base della pretesa fiscale era avvenuta ai sensi dell'art. 140 cod. proc.civ., con rituale avviso di deposito inviato con raccomandata inviata al domicilio fiscale del destinatario.

Risulta, agli atti, che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione era stata notificata in data 23 luglio 2007 e che il ricorso introduttivo di primo grado era stato notificato in data 2 aprile 2010, ben oltre il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992.

Si tratta, dunque, di un vizio dell'atto impugnato (omesso rilievo d'ufficio della nullità), allegato tempestivamente dallaparte interessat a al giudice dell'appello, nel rispetto del principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, legittimamente censurato anche in questa sede (cfr. Cass., 19 agosto 2020, n. 17363). 1.3 In proposito, va richiamato il principio statuito da q uesta Corte secondo cui, a fronte dell'enunciazione della pretesa impositiva e, al contempo, della volontà dell'ente impositore di procedere alla sua riscossione, il contribuente deve impugnare le relative cartelle ai sensi degliartt. 19 e 21 del decreto legislativo n. 546/1992, non assumendo alcun rilievo ragione diverse e prive di giuridica rilevanza (Cass., 11 giugno 2020, n. 11220); peraltro, nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell'art.22, comma 4, del decreto legislativo n. 546 /1992 , quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso(come nel caso in esame), essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto(Cass., 10 novembre 2020, n. 25107).

Mette conto rilevare che il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o del rifiuto degli stessi, con la conseguenza della formazione di preclusioni in forza dell'omesso esercizio nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione.

Da ciò consegue che devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito in forza di iscrizione a ruolo divenuta definitiva per mancata impugnazione della cartella esattoriale nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, nonché quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi e nel termine di cui nell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass., 23 aprile 2004, n. 7819). 2.Il secondo mezzo deduce , in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 e dell'art. 36 bisdel d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non sussistendo alcun obbligo in capo all'Amministrazione finanziaria di invio della comunicazione di irregolarità anche nei casi in cui la mancata sussistenza di un credito di imposta emergeva per tabulas sulla base dei dati esposti in dichiarazionee all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione; l'Amministrazione era, invece, obbligata, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bisdel d.P.R. n. 633/1972, a comunicare l'esito della liquidazione per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali; la suddetta comunicazione non costituiva, dunque, un atto di accertamento formale propedeutico all'iscrizione a ruolo; a norma, poi, dell'art. 6 della legge n. 212/2000, l'obbligo dell'Amministrazione di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, era previsto solo nell'ipotesi in cui, a seguito della liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, fossero emerse incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazioni; non vi era, quindi , l'obbligo del contraddittorio preventivo, poiché nel caso in esame si trattava pacificamente di omessi versamenti.2.1 Il secondo motivo, proposto in via subordinata, deve ritenersi assorbito. 3.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21294/2015proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, nella persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 53/A, giusta procura in calce al controricorso. - controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella SICILIA n. 668/21/2015 , depositata in data 23 febbraio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia , con la sentenza impugnata, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato l'avviso di iscrizione ipotecaria sulla cartella di pagamento emessa asuo carico per importi dovuti per tributi ed annualità diverse, annullando, per l'effetto, la cartella esattoriale e l'iscrizione ipotecaria impugnate. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , dopo avere rigettato l'eccezione di nullità per la inesistenza giuridica della notificazione della cartella, poiché la notificazione era avvenuta ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ., con rituale avviso di deposito inviato con raccomandata inviata al domicilio fiscale del destinatarioe che, in ogni caso, la nullità era stata sanata con la costituzione del ricorrente essendo stato raggiunto lo scopo di conoscenza dell'atto, ha rilevato che l'Ufficio aveva effettivamente omesso di comunicare al contribuente le irregolarità riscontrate nel corso del controllo formale della sua dichiarazione e che tale rilievo (disconoscimento di un credito IVA dell'anno precedente, per come dichiarato dalla parte nella sua dichiarazioni 2002) comportava una rettificazione della dichiarazione stessa, con il consequenziale obbligo della comunicazione di cui all'art. 36 bis, comma terzo, del d.P.R. n. 600/1973; tale mancata notifica dell'atto prodromico posto a base della cartella esattoriale e della conseguente iscrizione ipotecaria, comportava la nullità di tutti gli atti consequenziali. 3.L'Agenza delle Entrate, avverso la superiore sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi. 4.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta ha depositato controricorso, con il quale ha dedotto l'inammissibilità dell'azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 19 e 21 del decreto legislativo n. 546/1992 e il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per gli atti riguardanti esclusivamente l'operato dell'Agenzia delle entrate di Caltanissetta. 5.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma primo, del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Commissione territoriale commesso un errore di diritto avendo ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento proposta oltre il termine di decadenza e nonostante l'accertata ritualità della notifica; la cartella ea stata notificata in data 23 luglio 2007 e il ricorso avverso la stessa era stato notificato in data 2 aprile 2010, oltre il termine di sessanta giorni previsto per legge. 1.1Il motivo è fondato. 1.2Ed invero si legge, a pag. 2 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituitasi nel giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], perchè afferente ad atti non impugnati nei termini di legge, ovvero entro sessanta giorni dalla regolare notificazione della cartella di pagamento; a pag. 3 della medesima sentenza, si legge che la notificazione della cartella posta a base della pretesa fiscale era avvenuta ai sensi dell'art. 140 cod. proc.civ., con rituale avviso di deposito inviato con raccomandata inviata al domicilio fiscale del destinatario. Risulta, agli atti, che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione era stata notificata in data 23 luglio 2007 e che il ricorso introduttivo di primo grado era stato notificato in data 2 aprile 2010, ben oltre il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992. Si tratta, dunque, di un vizio dell'atto impugnato (omesso rilievo d'ufficio della nullità), allegato tempestivamente dallaparte interessat a al giudice dell'appello, nel rispetto del principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, legittimamente censurato anche in questa sede (cfr. Cass., 19 agosto 2020, n. 17363). 1.3 In proposito, va richiamato il principio statuito da q uesta Corte secondo cui, a fronte dell'enunciazione della pretesa impositiva e, al contempo, della volontà dell'ente impositore di procedere alla sua riscossione, il contribuente deve impugnare le relative cartelle ai sensi degliartt. 19 e 21 del decreto legislativo n. 546/1992, non assumendo alcun rilievo ragione diverse e prive di giuridica rilevanza (Cass., 11 giugno 2020, n. 11220); peraltro, nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell'art.22, comma 4, del decreto legislativo n. 546 /1992 , quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso(come nel caso in esame), essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto(Cass., 10 novembre 2020, n. 25107). Mette conto rilevare che il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o del rifiuto degli stessi, con la conseguenza della formazione di preclusioni in forza dell'omesso esercizio nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione. Da ciò consegue che devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito in forza di iscrizione a ruolo divenuta definitiva per mancata impugnazione della cartella esattoriale nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, nonché quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi e nel termine di cui nell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass., 23 aprile 2004, n. 7819). 2.Il secondo mezzo deduce , in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 e dell'art. 36 bisdel d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non sussistendo alcun obbligo in capo all'Amministrazione finanziaria di invio della comunicazione di irregolarità anche nei casi in cui la mancata sussistenza di un credito di imposta emergeva per tabulas sulla base dei dati esposti in dichiarazionee all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione; l'Amministrazione era, invece, obbligata, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bisdel d.P.R. n. 633/1972, a comunicare l'esito della liquidazione per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali; la suddetta comunicazione non costituiva, dunque, un atto di accertamento formale propedeutico all'iscrizione a ruolo; a norma, poi, dell'art. 6 della legge n. 212/2000, l'obbligo dell'Amministrazione di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, era previsto solo nell'ipotesi in cui, a seguito della liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, fossero emerse incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazioni; non vi era, quindi , l'obbligo del contraddittorio preventivo, poiché nel caso in esame si trattava pacificamente di omessi versamenti.2.1 Il secondo motivo, proposto in via subordinata, deve ritenersi assorbito. 3.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra
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