CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11283/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore Dettori, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroACAPO soc.coop.sociale integrata, in persona del legale rappresentantepro tempore, elett. dom.to in Viale G. Mazzini n. 134, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA]ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, in persona del legalerappresentante pro tempore, eletto dom.to presso la Cancelleria di questaCorte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di L'Aquila n. 118/2022 pubblicatain data 14/04/2022, n.r.g. 269/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso l’Asl n. 1 di Avezzano, [OSCURATO:PERSONA]Aquila dapprima come lavoratore socialmente utile, poi come lavoratoreNumero registro generale 24096/2022Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 11283/2026Data pubblicazione 27/04/2026somministrato dalla [OSCURATO:SOCIETA], con inquadramento nella categoria C3CCNL cooperative sociali. Era stato poi assunto alle dipendenze dellacooperativa “Capodarco” (poi “ACapo”), appaltatrice di servizi amministrativipresso la committente ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona e L’Aquila. Al momentodell’assunzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) era stato inquadrato nella posizione economicaB1 del medesimo CCNL e poi in quella C1, sebbene le mansioni da lui svoltepresso l’ASL fossero rimaste identiche nel tempo e sebbene non sidifferenziassero da quelle svolte dai dipendenti dell’ASL addetti ai serviziamministrativi.Deduceva altresì l’illegittimità dell’appalto di servizi.Pertanto adìva il Tribunale de L’Aquila per ottenere in via principale lacondanna solidale della cooperativa e della committente a pagargli ledifferenze retributive a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] derivanti dal suo dirittoall’inquadramento nella categoria C3 CCNL comparto sanità pubblica; insubordine, la condanna della cooperativa ad inquadrarlo nella categoria C3CCNL cooperative sociali e a pagargli le differenze retributive.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunaleaccoglieva la domanda principale nei confronti della sola committente,ritenuta reale datrice di lavoro, alle dipendenze della quale costituiva ilrapporto di lavoro subordinato; rigettava invece la domanda nei confrontidella cooperativa.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglievaparzialmente gli appelli (poi riuniti) interposti dall’ASL e dalla cooperativa eper l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava invia generica la sola cooperativa a pagare al Saracini le differenze retributivefra quanto a lui spettante per il periodo 01/02-30/09/2017 secondo laposizione economica C1 del CCNL cooperative sociali e quanto da lui giàpercepito nello stesso periodo secondo la posizione economica B1 delmedesimo CCNL formalmente attribuitagli; rigettava ogni pretesa neiconfronti dell’ASL; rigettava l’appello proposto dal Saracini; compensava lespese del doppio grado fra tutte le parti.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Numero registro generale 24096/2022Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 11283/2026Data pubblicazione 27/04/2026a) sussiste effettivamente il vizio di ultrapetizione, poiché il Tribunale,ritenuto illegittimo l’appalto di servizi, ha dichiarato costituito il rapportodi lavoro subordinato alle dipendenze dell’ASL, laddove il Saracini avevainvocato solo la responsabilità solidale della committente ex art. 29, co.2, d.lgs. n. 276/2003 per le rivendicate differenze retributive e nonanche la tutela costitutiva prevista dall’art. 29, co. 3 bis, d.lgs. n.276/2003;b) non può essere sindacata la scelta di macro-organizzazione dell’ASL diavvalersi dapprima della somministrazione di manodopera, poi di unappalto di servizi, affidato alla cooperativa;c) il lavoratore non contesta in realtà la legittimità dell’appalto di serviziin sé, quanto gli effetti pregiudizievoli che da tale operazione si sonoprodotti in suo danno;d) tuttavia questi effetti negativi non dipendono dall’appalto di servizi,quanto dal passaggio del Saracini dal rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA], incui era inquadrato nella posizione economica C3 CCNL cooperativesociali, al rapporto con la Capodarco, in cui è stato inquadrato nellaposizione economica C1 del medesimo CCNL;e) a tale problematica è estranea ogni questione attinente alla genuinitàdell’appalto di servizi e alla sussistenza di un’interposizione vietata dimanodopera;f) in ogni caso non sussiste la responsabilità solidale dell’ASL ai sensidell’art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003, poiché, ai sensi dell’art. 1, co. 2,del medesimo d.lgs., tali disposizioni non trovano applicazione allepubbliche amministrazioni;g) in tal senso ha poi disposto espressamente l’art. 9, co. 1, d.l. n.76/2013, conv. in L. n. 99/2013, che, sebbene non avente natura dinorma interpretativa, ciononostante si è limitato a codificare in modoespresso una regola già evincibile dall’ordinamento giuridicopreesistente, proprio in virtù dell’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 276/2003;h) la responsabilità solidale dell’ASL non può neppure essere fondatasull’art. 1676 c.c., poiché alle pubbliche amministrazioni si applica ilcorpus normativo speciale costituito dal codice degli appalti, di cui alNumero registro generale 24096/2022Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 11283/2026Data pubblicazione 27/04/2026d.lgs. n. 163/2006, relativo agli appalti pubblici, il cui art. 4 rinvia alledisposizioni del codice civile solo in via residuale (Cass. n. 15432/2014);i) nella specie l’art. 1676 c.c. non è invocabile, poiché a tal fine sarebbenecessario che il committente sia debitore dell’appaltatore alla datadella domanda, il cui onere probatorio è a carico del lavoratore;j) pertanto troverebbe applicazione la speciale procedura prevista dagliart. 4 e 5 del d.P.R. n. 207/2010, che tuttavia il Saracini non ha seguito;k) la mancata attivazione di questa tutela speciale esclude in nuce laresponsabilità patrimoniale dell’ASL committente, atteso che l’inerziadel lavoratore ha precluso al committente pubblico di applicare leopportune sanzioni a carico dell’appaltatrice e di rivalersi nei confrontidi quest’ultima;l) la responsabilità dell’ASL non può neppure poggiarsi sul concretosvolgimento di un’attività lavorativa standardizzata e coordinatadall’ASL con mere direttive di ordine tecnico, non anche i tratti propridella subordinazione;m) quindi va senza dubbio riformata la sentenza di primo grado, nella partein cui ha condannato l’ASL a pagare al Saracini le differenze retributivecalcolate con riguardo alla categoria C3 del CCNL del comparto sanitàpubblica;n) quanto alla domanda subordinata del Saracini nei confronti dellacooperativa, reiterata in appello, va escluso che fra la [OSCURATO:SOCIETA] ela [OSCURATO:PERSONA] possa configurarsi un trasferimento d’aziendarilevante ex art. 2112 c.c.;o) difetta da parte del Saracini un’allegazione compiuta dell’organizzazionedi impresa attuata in concreto dalle due società succedutesi nel servizioappaltato, quindi manca la prova che l’azienda cedente e quellacessionaria abbiano costituito – con riguardo ai servizi amministrativisvolti presso l’ASL – entità economiche organizzate connotate daautonomia e preesistenza rispetto alla cessione;p) quindi il diritto al mantenimento del medesimo inquadramento nonsussiste;Numero registro generale 24096/2022Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 11283/2026Data pubblicazione 27/04/2026q) occorre quindi seguire il c.d. procedimento trifasico imposto dall’art.2103 c.c.;r) l’art. 47 CCNL cooperative sociali (applicabile in considerazione delladocumentata iscrizione della Capodarco alla LegaCoop, sottoscrittrice)prevede la declaratoria della categoria B, riconosciuta al Saracinidall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/09/2017(, e quella della categoria C, rivendicatadal lavoratore;s) il tratto caratterizzante della seconda sta nello svolgimento di mansioniche richiedano il possesso di “capacità manuali e tecniche specificheriferite alle proprie specializzazioni professionali” (e non solo di“conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allosvolgimento di compiti assegnati”) e che presuppongano “conoscenzeteoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee alcoordinamento e controllo di altri operatori di minore contenutoprofessionale” (e non solo “capacità manuali e tecniche specificheriferite alle proprie qualificazioni professionali” ed “autonomia eresponsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima con procedure bendefinite”);t) alla posizione economica C1, riconosciuta al Saracini dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] inpoi, appartiene il profilo professionale di “impiegato d’ordine”, mentrenella posizione economica C3 (riconosciuta nel precedente rapporto dilavoro con la [OSCURATO:SOCIETA] e rivendicata dal Saracini) è inserito ilprofilo professionale di “coordinatore”;u) il tratto distintivo fra i due profili professionali consiste nell’esercizio dicompiti di coordinamento di altre risorse, presente solo nella posizioneeconomica C3 ed invece assente in quella C1;v) dunque il Saracini avrebbe dovuto dimostrare non tanto il carattereimmutato delle mansioni svolte presso l’ASL, quanto piuttosto ilconcreto svolgimento di compiti di coordinamento di altro personale edil possesso di correlate “conoscenze teoriche e/o specialistiche di base,capacità e conoscenze”, rispetto a cui manca qualunque allegazione;w) dunque le risultanze istruttorie non hanno permesso di accertare ilpossesso della richiesta specializzazione ed esperienza professionale,né compiti di coordinamento;Numero registro generale 24096/2022Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 11283/2026Data pubblicazione 27/04/2026x) dall’istruttoria è emerso che il Saracini ha sempre e solo svolto mansioniordinarie di natura prettamente impiegatizia, di inserimento di dati nelsoftware in dotazione all’U.O.C. cui era addetto, attraverso operazionistandardizzate e non richiedenti una particolare specializzazione;y) dunque l’onere della prova è stato assolto solo rispetto alla posizioneeconomica C1, sicché è effettivamente riduttivo l’inquadramentoformalmente attribuitogli nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/09/2017,nei cui limiti la domanda va accolta.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- ACAPO soc.coop.sociale integrata e ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona,L'Aquila hanno resistito con controricorso.6.- Il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] soc.coop.sociale integratahanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per avere la Corte territorialepronunziato nel merito dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (già Capodarco) inveceinammissibile per difetto di interesse ad impugnare, visto che il Tribunaleaveva condannato soltanto l’ASL.Il motivo è infondato.La cooperativa Capodarco aveva proposto appello con ricorso iscritto al nrg.277/2021, quindi successivo all’appello proposto dal Saracini avverso lamedesima sentenza di primo grado, iscritto al nrg. 272/2021, e a quelloproposto dall’ASL, iscritto al nrg. 269/2021.Ne consegue che l’impugnazione successiva della Capodarco – che è statadoverosamente riunita a quella precedente proposta dal lavoratore a sua voltariunita a quella precedente proposta dall’ASL – va intesa come impugnazioneincidentale (Cass. n. 3830/2020; Cass. n. 2026/2012), il cui interesse deveessere ammesso proprio in conseguenza dell’iniziativa impugnatoria assuntadall’ASL – che mirava all’affermazione dell’eventuale responsabilità esclusivadella Capodardo – e dal lavoratore. L’impugnazione incidentale, infatti, èammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quelloNumero registro generale 24096/2022Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 11283/2026Data pubblicazione 27/04/2026oggetto del gravame principale, dovendo consentirsi alla parte che avrebbedi per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte,volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronunciaimpugnata, in coerenza con i principi della c.d. parità delle armi tra le parti (exmultis Cass. ord. n. 26139/2022 e Cass. ord. n. 18415/2018 in tema diimpugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c., con affermazioni diprincipio valevoli a maggior ragione con riguardo all’impugnazione incidentaletempestiva, come quella in esame).2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 1) e 4),c.p.c. il ricorrente lamenta l’errata declinatoria di giurisdizione rispetto allascelta dell’ASL di far ricorso allo strumento giuridico dell’appalto di servizi inquanto atto di macro-organizzazione assoggettato alla disciplina pubblicistica,nonché la violazione del giudicato interno sulla giurisdizione e l’erratainterpretazione della domanda da lui proposta nel giudizio di primo grado.Il motivo è infondato in relazione a tutte le censure e a tratti inammissibile.Con riguardo alla prima censura, la Corte territoriale ha esattamenteevidenziato il carattere pubblico della scelta dell’ASL di far ricorso all’appaltodi servizi, appartenente alla discrezionalità dell’amministrazione e come talenon soggetta al sindacato giurisdizionale neppure incidenter tantum (se nonnei limiti dell’eccesso di potere, nella specie non prospettato). Inoltre, ilricorrente non si confronta con quel passaggio motivazionale, con cui la Corteterritoriale ha affermato che “la parte attrice non ha contestato la legittimitàdel contratto di appalto di servizi in sé, quanto piuttosto gli effettipregiudizievoli che da tale operazione sono ricaduti sulla situazione lavorativa… Tali effetti negativi, tuttavia, non possono essere ascritti … allo strumentogiuridico utilizzato (l’appalto di servizi), quanto piuttosto alle modalità con cuiè stato attuato il passaggio del Saracini dal rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA] … aquello con la Capodarco … A tale problematica, che riguarda esclusivamentel’inquadramento professionale riconosciuto nel nuoto rapporto di lavoro, èquindi estranea ogni questione attinente alla genuinità dell’appalto di servizied alla sussistenza di una interposizione vietata di manodopera …” (v.sentenza impugnata, p. 6).La seconda censura è inammissibile, poiché non attacca la seconda ratiodecidendi con cui la Corte d’appello ha dichiarato nel merito legittimo l’appaltoNumero registro generale 24096/2022Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 11283/2026Data pubblicazione 27/04/2026poiché da un lato gli effetti pregiudizievoli erano individuati dal lavoratore nonnell’appalto in sé, ma negli effetti che quell’appalto aveva per lui prodotto,ossia per avere la cooperativa appaltatrice inquadrato erroneamente illavoratore, e dall’altro ritenendo che questo non fosse un effetto dell’appalto,bensì un eventuale errore da imputare esclusivamente alla cooperativa datricedi lavoro.Orbene, è noto il principio per il quale, quando una decisione di merito,impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationesdecidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, affinchépossa giungersi alla cassazione della sentenza è indispensabile non solo cheil soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censurerisultino tutte fondate, di modo che pur se soltanto una di queste rationesresiste alle censure mosse dal ricorrente, la decisione deve essere confermata(cfr. Cass., Sez. un., n. 34476/2019; tra molte: Cass. n. 12372/2006; Cass.n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n. 10815/2019).Quanto al profilo della giurisdizione, ai fini della verifica della sussistenzadi un giudicato interno era onere del ricorrente riportare (per intero o almenonella sua parte saliente) la sentenza di primo grado che, a suo dire, sarebbepassata in giudicato sul punto. Tale onere non è stato adempiuto. In ogni casoquesta Corte ha affermato che nel caso in cui il Giudice d’appello respingal'impugnazione sulla base di due concorrenti rationes decidendi - l'una diinammissibilità per difetto di giurisdizione e l'altra di rigetto nel merito, perinfondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda -, l'omessaimpugnazione di quest'ultima statuizione determina l'inammissibilità delmotivo di ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione, non potendoessere configurata una carenza d'interesse della parte alla sua proposizionein ragione della preventiva dismissione della potestas iudicandi da parte delGiudice d’appello, trattandosi pur sempre della violazione dei limiti internidella giurisdizione (Cass. sez. un. ord. n. 20107/2024).Anche la terza censura è inammissibile, poiché il ricorrente non indica qualicriteri ermeneutici degli atti processuali sarebbero stati violati dalla Corteterritoriale. In ogni caso i Giudici d’appello, pur dando atto che nel ricorsointroduttivo vi era un richiamo all’interposizione fittizia di manodopera, hannoricostruito la domanda anche sulla base delle conclusioni rassegnate dalNumero registro generale 24096/2022Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 11283/2026Data pubblicazione 27/04/2026lavoratore, volte non al riconoscimento di un rapporto di lavoro svolto alledipendenze dell’ASL (che sarebbe stato coerente laddove la domanda fossestata effettivamente proposta in termini di accertamento di un’interposizionevietata di manodopera), ma soltanto ad una condanna di quest’ultima, insolido con la datrice di lavoro, al pagamento di differenze retributive, inapplicazione dell’art. 29, co. 2 (e non 3 bis), d.lgs. n. 276/2003. Tale normapresuppone la legittimità e la genuinità dell’appalto, rendendo dunque privodi rilievo (in quanto altrimenti contraddittorio in modo manifesto) quelriferimento all’interposizione vietata di manodopera, contenuta nel ricorsointroduttivo.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4),c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2126, 1677 c.c. e 29 d.lgs. n.276/2003, nonché erronea interpretazione della domanda giudiziale e dellasentenza di primo grado.Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non ha adempiuto l’onere ditrascrivere il ricorso di primo grado (o almeno i suoi punti essenziali perl’identificazione della domanda) né la sentenza del Tribunale (o almeno i suoipunti essenziali relativi ad un asserita condanna pronunziata ex art. 2126c.c.). Dunque questa Corte non è posta nella condizione di verificare qualefosse la domanda originaria e quindi la correttezza o meno della decisionedella Corte territoriale, che ha ravvisato il vizio di extrapetizione in cui èincorso il Tribunale. Piuttosto, da quanto riportato dai Giudici d’appello, sievince che la domanda (principale) fosse in termini di condanna in solido delledue convenute, conclusione questa neppure coerente con la prospettata – inquesta sede – applicazione dell’art. 2126 c.c., ai sensi del quale sarebberesponsabile solo l’amministrazione che di fatto ha utilizzato la prestazionelavorativa e non pure la formale datrice di lavoro.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e5), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2126 c.c., nullità dellasentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione dell’art. 132, co. 2,n. 4), c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto didiscussione fra le parti, nonché violazione del principio di non contestazionee quindi dell’art. 115 c.p.c.Il motivo è complessivamente inammissibile.Numero registro generale 24096/2022Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 11283/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il ricorrente sollecita a questa Corte una diversa valutazione delledeposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità, in quanto attivitàriservata al giudice di merito. Inoltre non si confronta con quella parte dellamotivazione, in cui i Giudici d’appello hanno ritenuto che dall’istruttoria svoltafosse emerso solo lo svolgimento di un’attività lavorativa standardizzata ecoordinata dall’ASL con mere direttive di ordine tecnico compatibili con unappalto genuino, non anche i tratti propri della subordinazione in termini diassoggettamento al potere direttivo ed organizzativo dell’ASL.Ancora, ai fini della dimostrazione della violazione del principio di noncontestazione il ricorrente non ha adempiuto l’onere, su di lui gravante, diriportare e quindi trascrivere gli atti processuali dell’ASL (o almeno dei relativipassaggi salienti) dai quali desumere quale fosse la difesa di quest’ultima e,quindi, per dimostrare la “non contestazione”.Va infatti ribadito che, qualora il ricorrente per cassazione intendadenunziare la violazione del principio di non contestazione, ha lo specificoonere – ai fini dell’autosufficienza del motivo – di riportare per intero ocomunque nei suoi passi più significativi e salienti il proprio atto processualenel quale è contenuta la deduzione in fatto e l’atto processuale di controparte,dal quale desumere, appunto, la “non contestazione”, in modo da consentirea questa Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la correttaapplicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. ord. n. 15058/2024; Cass. ord. n.12840/2017; Cass. n. 16655/2016).La pluralità dei fatti, dei quali il ricorrente censura l’omesso esame, di persé esclude che siano “decisivi” nel senso voluto dall’art. 360, co. 1, n. 5),c.p.c., vizio che richiede e postula la necessaria unicità (e quindi la decisività)del fatto che il Giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare.Infine la motivazione della sentenza impugnata sussiste ed è ampiamenterispettosa del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/2014).Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente dellasentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo dilegge costituzionalmente imposto (art. 111 Cost.) e cioè dell'art. 132, co. 2,n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto delladecisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito perpervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato ilNumero registro generale 24096/2022Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 11283/2026Data pubblicazione 27/04/2026proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto allapropria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbiaeffettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Quest'obbligo del giudice«di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenzialedi ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha originelontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce nonsolo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vistagrafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma purequelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tuttoequiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza diuna giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudiceè tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi dellasua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato»(Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che èquella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premessepervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale,«a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n.22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017).La riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. sez. un. n.Numero registro generale 24096/2022Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 11283/2026Data pubblicazione 27/04/20268053/2014; Cass. n.13977/2019).Nessuno di tali vizi ricorre nella specie, poiché la Corte territoriale haanaliticamente indicato gli elementi sui quali ha ritenuto di poter fondare ilproprio convincimento.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a ciascunacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00 in favore dell’ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila ed in euro4.500,00 in favore di ACAPO soc.coop.sociale integrata, oltre euro 200,00 peresborsi di ciascuna controricorrente, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]