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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 15382/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari in data 18.11.2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 12.5.2021 con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 bis, 624, 625 nn. 2 e 7 cod.pen. con la conseguente condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque confermando la sentenza per il resto.

2. Con il primo motivo di ricorso deduce la mancanza di prova della responsabilità del prevenuto.

Con il secondo motivo deduce l'omessa pronuncia sul motivo di gravame n. 3 dell'atto di appello nonché la violazione dell'art. 4 d.p.r. n. 115 del 2002.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Il primo motivo si sostanzia in una critica assolutamente generica e non argomentata della sentenza impugnata e come tale inammissibile.

Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Ed invero la Corte territoriale ha puntualmente motivato a riguardo a pg. 3 della sentenza impugnata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] MA so re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari in data 18.11.2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 12.5.2021 con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 bis, 624, 625 nn. 2 e 7 cod.pen. con la conseguente condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque confermando la sentenza per il resto. 2. Con il primo motivo di ricorso deduce la mancanza di prova della responsabilità del prevenuto. Con il secondo motivo deduce l'omessa pronuncia sul motivo di gravame n. 3 dell'atto di appello nonché la violazione dell'art. 4 d.p.r. n. 115 del 2002. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il primo motivo si sostanzia in una critica assolutamente generica e non argomentata della sentenza impugnata e come tale inammissibile. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Ed invero la Corte territoriale ha puntualmente motivato a riguardo a pg. 3 della sentenza impugnata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] MA so re
Sentenza Cassazione n. 15382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris