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CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 gennaio 2018

Cassazione n. 32909/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 20718-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 2951 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8787/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/01/2018 R.G.N. 13/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. n. 20718/2018 Adunanza camerale del 5 ottobre 2021 RILEVATO che [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6255/2015, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, in favore della lavoratrice, per il pagamento della somma di Euro 1.835,15, oltre accessori, a titolo di retribuzione relativa al mese di gennaio 2014 - dovuto in virtù della sentenza n. 24943/2009 del Tribunale della stessa sede, divenuta definitiva, con la quale, dichiarata «l'inefficacia della cessione di ramo di azienda intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.)»', era stata stabilita «la permanenza del rapporto di lavoro» tra la stessa Mastroianni e la [OSCURATO:SOCIETA]. -, che quest'ultima non ha provveduto a corrispondere; che la Corte territoriale di Napoli, con la pronunzia oggetto del presente giudizio, pubblicata il 10.1.2018, ha respinto il gravame e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha sottolineato che «è agli atti la decisione che ha statuito il diritto della dipendente a vedersi ricostituito il rapporto di lavoro con la società [OSCURATO:SOCIETA]., per cui sono sicuramente dovute le retribuzioni maturate, a nulla rilevando fatti estranei a questo i rapporto di lavoro»; e che non risulta che la Mastroianni abbia percepito redditi da portare in detrazione rispetto a quanto dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a parte l'indennità di mobilità; che per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., articolando due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1406, 2112 e 2126 c.c., «nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la condotta della Mastroianni che ha prestato il proprio consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro con la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] (già TNT) fosse irrilevante per l'odierno giudizio», e si deduce che i giudici di merito avrebbero erroneamente reputato che gli atti estintivi del rapporto di lavoro posti in essere dalla dipendente, nei confronti del cessionario del ramo d'azienda, fossero irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra la medesima ed il cessionario del ramo un distinto rapporto di lavoro rispetto a quello ricostituito per ordine del giudice con [OSCURATO:SOCIETA]., in conseguenza dell'accertamento compiuto sulla nullità della cessione; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c., «nella parte in cui la sentenza non ha rilevato l'assenza di danno differenziale in ragione dell'incentivo all'esodo percepito dalla Mastroianni e non ha ritenuto deducibili a titolo di aliunde perceptum le somme percepite dalla Mastroianni» per effetto della sentenza n. 1965/2014 del 13.2.2014, emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata ordinata la reintegrazione, ex art. 18 della

I. n. 300 del 1970, della stessa nel posto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima era stata condannata al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegra, nonché le somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro; pertanto, a parere della [OSCURATO:SOCIETA]., «nessun danno differenziale residuava nel caso di specie, posto che altro titolo giudiziario (nello specifico, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1965/2014), in relazione al medesimo periodo oggetto della presente causa, aveva già statuito per il diritto alle retribuzioni della Mastroianni», e rilevando, inoltre, non il fatto che la lavoratrice avesse effettivamente percepito o meno dette somme, ma che sussistesse altro risarcimento, giudizialmente accertato e perciò coercibile, per voci di credito incompatibili con l'attuale domanda; che il primo motivo non è meritevole di accoglimento; al riguardo, è da premettere che, con la sentenza della Suprema Corte n. 16342/2016, era stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso la pronunzia della Corte distrettuale di Napoli che, confermando la decisione di prima istanza n. 24943/2009, aveva dichiarato l'inefficacia del contratto di cessione del ramo di azienda costituito dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 2112 c.c., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.).

Pertanto, come correttamente osservato dalla Corte di Appello, a seguito di tale decisione attinente alla ricostituzione del rapporto di lavoro tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevano fatti estranei - quali le vicende intercorse tra la lavoratrice e la cessionaria - a questo rapporto di lavoro, che, dunque, non può considerarsi trasferito dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. alla società cessionaria, essendo stato, appunto, accertato, con pronunzia passata in giudicato, che non sussistono le condizioni per applicare l'art. 2112 c.c. e che dipendente non ha manifestato il proprio consenso alla cessione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1406 c.c.; che, quindi, il rapporto di lavoro instauratosi, di fatto, tra la società cessionaria e la lavoratrice è rimasto del tutto distinto rispetto a quello che quest'ultima aveva con [OSCURATO:SOCIETA]., perché, se si ritenesse l'unicità del rapporto, come pretende la parte appellante, si giungerebbe alla conclusione di ritenere l'avvenuta modificazione soggettiva della persona del datore di lavoro, senza la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2112 c.c. o dall'art. 1406 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass.nn. 5998/2019; 13617/2014; 13485/2014); né l'esercizio del diritto di opzione sostitutivo della reintegra (a seguito di licenziamento intimato dal cessionario e successivamente dichiarato illegittimo), da parte della lavoratrice ceduta in base ad una cessione legale illegittima, integra un comportamento concludente finalizzato alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro con la società cedente, poiché la riferibilità anche a quest'ultima dell'esercizio dell'opzione presuppone la legittimità ed il perfezionamento della vicenda traslativa legale, ex art.2112 c.c., o negoziale, ex art. 1406 c.c. (v., tra le molte, Cass.nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019; 17736/2016; 13483/2014), che, nel caso di cui si tratta, per quanto osservato, non sussiste; che il secondo motivo non è fondato, in quanto, alla stregua del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha rivisitato il precedente indirizzo giurisprudenziale nella materia (v.

Cass., SS.UU. n. 2990/2018 - relativa alla illecita interposizione di manodopera ed alla natura delle somme spettanti al lavoratore - ai cui principi ispiratori è stato riconosciuto valore di «diritto vivente» dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 29/2019; e cfr., altresì, Cass. nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019, che quei principi hanno recepito in tema di trasferimento di azienda, poi dichiarato invalido), qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente - come nella fattispecie - la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto; e ciò, perché, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento (v., ancora, Cass.

SS.UU. n. 2990/2018, cit.).

Per la qual cosa, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento, poiché, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio; che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto; che, in considerazione del superamento del precedente orientamento giurisprudenziale nella materia, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 5 ottobre 2021 Il Presidente D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 20718-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 2951 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8787/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/01/2018 R.G.N. 13/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 20718/2018 Adunanza camerale del 5 ottobre 2021 RILEVATO che [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6255/2015, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, in favore della lavoratrice, per il pagamento della somma di Euro 1.835,15, oltre accessori, a titolo di retribuzione relativa al mese di gennaio 2014 - dovuto in virtù della sentenza n. 24943/2009 del Tribunale della stessa sede, divenuta definitiva, con la quale, dichiarata «l'inefficacia della cessione di ramo di azienda intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.)»', era stata stabilita «la permanenza del rapporto di lavoro» tra la stessa Mastroianni e la [OSCURATO:SOCIETA]. -, che quest'ultima non ha provveduto a corrispondere; che la Corte territoriale di Napoli, con la pronunzia oggetto del presente giudizio, pubblicata il 10.1.2018, ha respinto il gravame e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha sottolineato che «è agli atti la decisione che ha statuito il diritto della dipendente a vedersi ricostituito il rapporto di lavoro con la società [OSCURATO:SOCIETA]., per cui sono sicuramente dovute le retribuzioni maturate, a nulla rilevando fatti estranei a questo i rapporto di lavoro»; e che non risulta che la Mastroianni abbia percepito redditi da portare in detrazione rispetto a quanto dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a parte l'indennità di mobilità; che per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., articolando due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1406, 2112 e 2126 c.c., «nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la condotta della Mastroianni che ha prestato il proprio consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro con la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] (già TNT) fosse irrilevante per l'odierno giudizio», e si deduce che i giudici di merito avrebbero erroneamente reputato che gli atti estintivi del rapporto di lavoro posti in essere dalla dipendente, nei confronti del cessionario del ramo d'azienda, fossero irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra la medesima ed il cessionario del ramo un distinto rapporto di lavoro rispetto a quello ricostituito per ordine del giudice con [OSCURATO:SOCIETA]., in conseguenza dell'accertamento compiuto sulla nullità della cessione; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c., «nella parte in cui la sentenza non ha rilevato l'assenza di danno differenziale in ragione dell'incentivo all'esodo percepito dalla Mastroianni e non ha ritenuto deducibili a titolo di aliunde perceptum le somme percepite dalla Mastroianni» per effetto della sentenza n. 1965/2014 del 13.2.2014, emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata ordinata la reintegrazione, ex art. 18 della I. n. 300 del 1970, della stessa nel posto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima era stata condannata al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegra, nonché le somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro; pertanto, a parere della [OSCURATO:SOCIETA]., «nessun danno differenziale residuava nel caso di specie, posto che altro titolo giudiziario (nello specifico, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1965/2014), in relazione al medesimo periodo oggetto della presente causa, aveva già statuito per il diritto alle retribuzioni della Mastroianni», e rilevando, inoltre, non il fatto che la lavoratrice avesse effettivamente percepito o meno dette somme, ma che sussistesse altro risarcimento, giudizialmente accertato e perciò coercibile, per voci di credito incompatibili con l'attuale domanda; che il primo motivo non è meritevole di accoglimento; al riguardo, è da premettere che, con la sentenza della Suprema Corte n. 16342/2016, era stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso la pronunzia della Corte distrettuale di Napoli che, confermando la decisione di prima istanza n. 24943/2009, aveva dichiarato l'inefficacia del contratto di cessione del ramo di azienda costituito dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 2112 c.c., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). Pertanto, come correttamente osservato dalla Corte di Appello, a seguito di tale decisione attinente alla ricostituzione del rapporto di lavoro tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevano fatti estranei - quali le vicende intercorse tra la lavoratrice e la cessionaria - a questo rapporto di lavoro, che, dunque, non può considerarsi trasferito dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. alla società cessionaria, essendo stato, appunto, accertato, con pronunzia passata in giudicato, che non sussistono le condizioni per applicare l'art. 2112 c.c. e che dipendente non ha manifestato il proprio consenso alla cessione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1406 c.c.; che, quindi, il rapporto di lavoro instauratosi, di fatto, tra la società cessionaria e la lavoratrice è rimasto del tutto distinto rispetto a quello che quest'ultima aveva con [OSCURATO:SOCIETA]., perché, se si ritenesse l'unicità del rapporto, come pretende la parte appellante, si giungerebbe alla conclusione di ritenere l'avvenuta modificazione soggettiva della persona del datore di lavoro, senza la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2112 c.c. o dall'art. 1406 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass.nn. 5998/2019; 13617/2014; 13485/2014); né l'esercizio del diritto di opzione sostitutivo della reintegra (a seguito di licenziamento intimato dal cessionario e successivamente dichiarato illegittimo), da parte della lavoratrice ceduta in base ad una cessione legale illegittima, integra un comportamento concludente finalizzato alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro con la società cedente, poiché la riferibilità anche a quest'ultima dell'esercizio dell'opzione presuppone la legittimità ed il perfezionamento della vicenda traslativa legale, ex art.2112 c.c., o negoziale, ex art. 1406 c.c. (v., tra le molte, Cass.nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019; 17736/2016; 13483/2014), che, nel caso di cui si tratta, per quanto osservato, non sussiste; che il secondo motivo non è fondato, in quanto, alla stregua del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha rivisitato il precedente indirizzo giurisprudenziale nella materia (v. Cass., SS.UU. n. 2990/2018 - relativa alla illecita interposizione di manodopera ed alla natura delle somme spettanti al lavoratore - ai cui principi ispiratori è stato riconosciuto valore di «diritto vivente» dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 29/2019; e cfr., altresì, Cass. nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019, che quei principi hanno recepito in tema di trasferimento di azienda, poi dichiarato invalido), qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente - come nella fattispecie - la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto; e ciò, perché, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 2990/2018, cit.). Per la qual cosa, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento, poiché, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio; che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto; che, in considerazione del superamento del precedente orientamento giurisprudenziale nella materia, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 5 ottobre 2021 Il Presidente D
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