CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2024
Cassazione n. 21415/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024Data pubblicazione 30/07/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 10/05/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 20923/2021 R G proposto da* * * 2 * CHIETI *domiciliazione telematicafabiogiuseppelucchesi@ordineavvocatiroma org dell avvocato* * * * rappresentatae difesa dall avvocato * * *con ulteriore domiciliazione telematicamicheletavazzi@ordineavvocatibopec it ricorrentecontro* * * * * ** * * * domiciliazione telematica* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024adriano calandrella@pecordineavvocatilaquila it eNumero di raccolta generale 21415/2024chiaradelbuono@ordineavvocatiroma org rappresentati * a pudbibfleicasziio ne 30/07/2024dall avvocato * * * controricorrenti e ricorrenti incidentalinonché contro* * intimatoavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO L * n 740/2021depositata il 17/05/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere * *Rilevato cheL * * * * n 2 * Chieti *ricorre sulla base di quattro motivi corredati da memoria per lacassazione della sentenza n 740 del 2021 della Corte di appello diL * esponendo per quanto ancora qui di utilità che * * giorno il 30 marzo 2006 aveva eseguitoun controllo mammografico presso il * di *del * * * di * dipendentedalla deducente e il conseguente referto redatto daldottore * * aveva escluso alterazioni afocolaio neoplastico l esame mammografico del 17 maggio 2007 aveva inveceevidenziato un opacità pseudonodulare conmicrocalcificazioni e il successivo completamentoecografico aveva confermato l iniziale diagnosi e la2 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024presenza di linfoadenopatie nel cavo ascellareData pubblicazione 30/07/2024omolaterale ulteriori accertamenti senologici e bioptici avevanoconfermato la natura maligna delle suddette evidenze il 30 maggio 2007 la signora era stata sottoposta a Paviaa quadrantectomia della mammella destra e dissezionelinfonodale e il referto istologico del tessuto avevaconfermato l esistenza del carcinoma duttale infiltrantedella mammella le metastasi di carcinoma linfonodali divari livelli da I a III dopo terapie radio e chemio e un periodo di regressionetriennale la patologia era ricomparsa nel 2010caratterizzata da metastasi epatiche ed ossee consusseguente terapia antiblastica nel 2013 erano apparse lesioni nell emisfero cerebrale didestra con successive cure palliative domiciliari il marito le due figlie e la nipote minorenne della signorarispettivamente * * * e ** quest ultima insieme a * * anchequale esercente la potestà genitoriale sulla minore ** avevano convenuto la deducente per ilrisarcimento dei danni indicati come causati dal ritardodiagnostico colposo il Tribunale all esito di consulenza medico legale officiosaaveva accolto la domanda con pronuncia parzialmenteriformata dalla Corte di appello solo in punto di onere dellespese della medesima c t u imputato agli originariconvenuti in solido osservando in particolare che il giudice di primo grado aveva correttamente affermato ilpregiudizio da perdita di chance innanzando sino al 55%la percentuale proposta dal consulente d ufficio nellamisura del 30% tenuto conto dell età della paziente nata3 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024nel 1954 e del descritto ritardo nell esecuzione delle cureData pubblicazione 30/07/2024previa conferma della sussistenza del nesso causale traerrore medico accertato anche in sede penale epossibilità di sopravvivenza perdute liquidando quindi ildanno morale da diminuzione della durata e peggiorequalità della vita e il correlato danno da perdita anticipatadel rapporto parentale con riduzione equitativa dei valoritabellari c d milanesi rispetto a quelli relativi alladifferente perdita della vita stessa escludendo in specieil danno da perdita di chance ipotizzabile iure hereditatispoiché la domanda era stata formulata sotto tale profilosolo come perdita della possibilità di giovarsi dellapresenza in vita della congiunta in modo parimenti corretto il Tribunale aveva esclusoperché non provato e comunque non integrante unaconseguenza immediata risarcibile il ristoro del dannobiologico non configurabile ad avviso del medesimoconsulente d ufficio nonché catastrofale e tanatologicoresistono con controricorso * * * e* * quest ultima insieme a * * anche qualeesercente la potestà genitoriale sulla minore * *i controricorrenti hanno altresì proposto ricorso incidentalebasato su motivo unicoè rimasto intimato * *rilevato checon il primo motivo di ricorso principale si prospetta l errorein cui sarebbe incorsa la Corte di appello dapprima accertando ildanno da perdita delle chance di sopravvivenza peraltrodeterminate apoditticamente in misura maggiore rispetto a quellericostruite dal consulente medico d ufficio e poi liquidando conquantificazione oltremodo sproporzionata il danno morale e da4 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024perdita del rapporto parentale con riferimento esplicito alla perditaData pubblicazione 30/07/2024anticipata della vita della congiuntacon il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt 360 n 5 132 n 4 cod proc civ poichéla Corte di appello avrebbe errato mancando del tutto di motivarese non per generici richiami alla decisione di prime cure macomunque in modo sterile e apparente l affermazione della misuradelle chances perdute rispetto alle conclusioni peritali d ufficiocondivise dai consulenti di parte fino alla comparsa nel fascicoloprocessuale di una relazione peritale integrativa di parte attoreadella quale la deducente aveva avuto notizia solo con la sentenzanon potendosi neppure ritenere corretto l assunto per cui ilmancato accertamento dell effettiva contaminazione dei linfonodiascellari nel momento della prestazione medica del dottore* non avrebbe potuto andare a danno della vittimaposto che l onere di provare il nesso causale nella cornice dellaresponsabilità extracontrattuale tanto quanto contrattualerimaneva in capo agli attoricon il terzo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt 112 153 secondo comma 294 cod procciv poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando dipronunciarsi sull esplicitata istanza di rimessione in termini per laproduzione della documentazione del procedimento penale svoltoin cui in particolare lo stesso perito d ufficio aveva quantificato nel10% il danno da perdita di chancecon il quarto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 92 secondo comma cod proc civ poiché laCorte di appello avrebbe errato per un verso compensando le spesedi lite per altro verso ponendo a carico della deducente ** quelle della consulenza medica d ufficiocon l unico motivo di ricorso incidentale si prospetta laviolazione e falsa applicazione dell art 112 cod proc civ poiché5 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsiData pubblicazione 30/07/2024sulla domanda esplicitamente formulata per il risarcimento deidanni da perdita di chance anche in via ereditaria in quantopreviamente acquisiti in capo alla vittimaconsiderato chepreliminarmente dev essere rimarcato che il ricorsoincidentale tardivo è ammissibile a mente dell arresto di questaCorte a Sezioni Unite 28/03/2024 n 8486 essendo qualificabilel interesse alla sua proposizione quale sorto in relazione allaproposizione del ricorso principalei primi due motivi di ricorso principale e il motivo di ricorsoincidentale da esaminare congiuntamente per connessione sonofondati per quanto di ragionedi recente questa Corte Cass 19/09/2023 n 26851 chequi si riprende seguita tra le altre da Cass 27/12/2023 n35998 ha chiarito chei in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui siaconseguita la perdita anticipata della vita perdita che sisarebbe comunque verificata sia pur in epoca successivaper la pregressa patologia del paziente non è concepibilené logicamente né giuridicamente un danno da perditaanticipata della vita trasmissibile iure successionis nonessendo predicabile nell attuale sistema dellaresponsabilità civile la risarcibilità del danno tanatologicoè possibile dunque discorrere risarcendolo di danno daperdita anticipata della vita con riferimento al diritto iureproprio degli eredi rappresentato dal pregiudizio da minortempo vissuto con il congiuntoii in linea generale il danno da perdita anticipata della vitava distinto da quello da perdita di chance di maggioresopravvivenza posto che se la morte è intervenuta conriferimento alla patologia riguardo alla quale si discute6 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024dell errore medico l incertezza eventistica che diData pubblicazione 30/07/2024quest ultima costituisce il fondamento logico prim ancorache giuridico è stata smentita da quell evento neconsegue l inammissibilità della congiunta attribuzione diun risarcimento da perdita anticipata della vita e daperdita di chance di sopravvivenza trattandosi di voci didanno logicamente incompatibili salvo il caso del tuttoeccezionale in cui si accerti anche sulla base della provascientifica acquisita che esista in relazione alle specifichecircostanze del caso concreto la seria concreta eapprezzabile possibilità sulla base dell eziologica certezzadella sua riconducibilità all errore medico che oltre queltempo già determinato di vita perduta il paziente avrebbepotuto sopravvivere ancora più a lungopiù in particolarea il primo accertamento danno da premorienza saràeffettuato secondo il criterio del “più probabile che non”proprio della responsabilità civile e avrà ad oggetto unpregiudizio non risarcibile come detto per la vittima masolo per i suoi congiunti [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n15350 conseguente all omissione colposa dell agente econsolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minorvissuto L evento di danno è rappresentato pertanto in talcaso non dalla possibilità di vivere più a lungo bensì dallaperdita anticipata della vita perdita che pure si sarebbe intesi comunque verificata sia pur in epoca successiva per lapregressa patologiab quanto alla seconda verifica accertamento del nessodi causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance in cuila “possibilità perduta” e non la perdita anticipata della vitacostituisce l evento di danno l incertezza sull eventuale eulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe7 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024potuto godere qualora anche in via di policyData pubblicazione 30/07/2024sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranzamessa a sua volta in relazione causale con l errorediagnostico e terapeutico potrebbe in concreto edeccezionalmente legittimare il riconoscimento di un distintorisarcimento in via strettamente equitativa sempre che sulpiano eziologico sia stata raggiunta una soglia di certezzarispetto a quella concreta possibilità perché la “seriaapprezzabile e concreta possibilità eventistica” conformamorfologicamente la struttura del bene tutelato e dunqueaffermarne la sussistenza al di là dei termini utilizzati in viadi principio equivale logicamente a farlo con eziologicacertezza dovrà pertanto risultare causalmente certo chealla condotta colpevole sia conseguita la perdita dellapossibilità di un risultato migliore – non potendosi discorreredi una “probabilità della possibilità” dove il primo termineidentifica la relazione causale e il secondo l evento di dannoc al contempo tanto il danno da perdita anticipatadella vita quanto quello da perdita della chance di unapossibile ulteriore sopravvivenza “bene” va ancora ripetutomorfologicamente diverso da quello della vitaanticipatamente perduta dovranno distintamente accertarsinon solo in base ai principî di causalità generale e diregolarità statistica bensì anche in specie quanto alla“seconda” perdita in ragione del nesso di causalità specificaovvero tenuto conto nel singolo caso di tutti i dati medicoanamnestici in tesi irripetibilmente peculiari del soggettoalla luce dei quali predicarsi poi quanto alla chancel esistenza di un incerta ma seria concreta e apprezzabilepossibilità di vivere per un lasso temporale più lungoin questo contesto8 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/20241 se la vittima è già deceduta al momentoData pubblicazione 30/07/2024dell introduzione del giudizio da parte degli eredi non èconcepibile né logicamente né giuridicamente un“danno da perdita anticipata della vita” trasmissibileiure successionis non essendo predicabile come vistonell attuale sistema della responsabilità civile larisarcibilità del danno tanatologico esemplificandocausare la morte d un ottantenne sano che ha dinanzia sé cinque anni di vita sperata non divergeontologicamente dal causare la morte d un ventennemalato che se correttamente curato avrebbe avutodinanzi a sé ancora cinque anni di vita l unicadifferenza tra le due ipotesi sta nel fatto che nel primocaso la vittima muore prima del tempo che gliassegnava la statistica demografica mentre nelsecondo caso muore prima del tempo che gliassegnava la statistica e la scienza clinica ma taledifferenza non consente di pervenire ad una distinzione“morfologica” tra le due vicende così da affermare larisarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno épossibile dunque discorrere risarcendolo di “dannoda perdita anticipata della vita” con riferimento aldiritto iure proprio degli eredi solo definendolo ilpregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valorebiologico relazionale residuo di cui non si è fruito inconclusione nell ipotesi di un paziente che al momentodell introduzione della lite sia già deceduto sono diregola alternativamente concepibili e risarcibili iurehereditario se allegati e provati i danni conseguentia alla condotta del medico che abbia causato la perditaanticipata della vita del paziente determinata nell an enel quantum come danno biologico differenziale9 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024 peggiore qualità della vita effettivamente vissutaData pubblicazione 30/07/2024considerato nella sua oggettività e come danno moraleda lucida consapevolezza dell anticipazione della propriamorte eventualmente predicabile soltanto a far datadall altrettanto eventuale acquisizione di taleconsapevolezza in vita b alla condotta del medico cheabbia causato la perdita della apprezzabile possibilitàdi vivere più a lungo non determinata né nell an né nelquantum come danno da perdita di chances disopravvivenza in nessun caso sarà risarcibile iurehereditario e tanto meno cumulabile con i pregiudizi dicui sopra un danno da “perdita anticipata della vita”con riferimento al periodo di vita non vissuta dalpaziente stesso2 se la vittima è ancora vivente al momento dellaliquidazione del danno i danni liquidabili nondivergono morfologicamente da quelle indicate sub 1se non per il fatto che non saranno gli eredi ma ilpaziente stesso ancora in vita a invocarne ilrisarcimento salvo il diverso profilo del danno moralea se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitamdell errore medico il paziente può pretendere ilrisarcimento del danno da perdita delle chances disopravvivenza ricorrendone i consueti presupposti serietà apprezzabilità concretezza riferibilitàeziologica certa della perdita di quella chance allacondotta in rilievo b se invece è accertato secondo icomuni criteri eziologici che l errore medico anticiperàla morte del paziente sarà risarcibile il danno biologicodifferenziale peggiore qualità della vita e il dannomorale da futura morte anticipata in questo casosicuramente predicabile essendo il paziente ancora in10 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024vita a far data dalla acquisizione della relativaData pubblicazione 30/07/2024consapevolezza3 se la vittima vivente al momento dell introduzione delgiudizio è deceduta al momento della liquidazione deldanno a se è certo che l errore medico abbia causatola morte anticipata del paziente si ricadrà nell ipotesi dicui sopra sub 1 a il paziente può avere patito etrasmesso agli eredi un danno biologico differenzialee un danno morale da lucida consapevolezza dellamorte imminente ma non un danno da “perditaanticipata della vita” risarcibile soltanto nel perimetrosopra chiarito iure proprio agli eredi che potrannoaltresì proporre la relativa domanda in corso di causaper ragioni di economia di giudizi b se è incerto chel errore medico abbia causato la morte del paziente ilpaziente può avere patito in relazione al tempo di vitavissuto e trasmesso agli eredi un danno da perditadelle chances di sopravvivenza ma non un danno da“perdita anticipata della vita”ribaditi tali principî nella fattispecie in esame la Corteterritoriale ha sovrapposto e così confuso il danno da perdita dichance a quello di anticipata perdita della vita affermandol accertamento del primo e parametrandolo in funzione delsecondo pagg 7 8 della sentenza gravata quanto allaprima affermazione e pag 9 quanto alla secondaconclusione in punto di danno morale e danno da lesionedel rapporto parentale ha negato del tutto apoditticamente pag 12 delladecisione che fosse stato richiesto iure successionis ilrisarcimento del danno da perdita di chance invecerichiesto in linea subordinata come dimostrato col ricorso11 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024incidentale 16ma pagina nel rispetto dei requisiti diData pubblicazione 30/07/2024ammissibilità di cui all art 366 n 6 cod proc civ conciò incorrendo in violazione del vincolo di corrispondenzatra chiesto e pronunciato per inesatta rilevazione delcontenuto della domanda Cass 6/11/2023 n 30770Cass 10/06/2020 n 11103e così è stato negato il riscontro di un danno biologicodifferenziale pag 12 della sentenza di merito affermandoal contempo con irresolubile contraddizione ovvero senzaalcuna decifrabilità motivazionale la sussistenza di unapeggiore qualità della vita pag 9 in tesi coincidente è stata affermata la spettanza del danno moralerapportandolo dunque al minor vissuto oltre che alpeggior vissuto laddove posta la distinzione tra danno daperdita anticipata della vita e danno – come in questocaso si ripete affermato dalla Corte territoriale inpremessa – da perdita di chance avrebbe potuto e dovutorapportarsi solo all acquisizione verificata dellaconsapevolezza degli esiti infausti è stata parimenti affermata la risarcibilità evidentementeiure proprio del danno per la perdita del rapportoparentale ma rapportandolo alla certa perdita di unaquota di vita pag 9 ultimo capoverso invece che aquella della chance di maggiore sopravvivenza delcongiunto affermata come detto in premessa generalene consegue che posti gli evidenziati errori in diritto e diviolazione dell art 132 n 4 cod proc civ in cui è incorsa ladecisione di seconde cure il giudice del rinvio dovrà liquidare il danno accertato quale perdita di chanceverificando e spiegando in termini razionalmentedecifrabili la componente biologica differenziale da12 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024peggiore qualità della vita e la componente morale daData pubblicazione 30/07/2024lucida consapevolezza acquisita degli esiti entrambeassegnabili per via ereditaria liquidare il danno da perdita della chance di un più ampiorapporto parentale assegnabile iure propriodev essere aggiunto che risulta parimenti totalmenteimmotivata se non con una vuota formula autoreferenterelazionata a “età e ritardo diagnostico” la statuizione di perditadel 55% di chances in luogo della misura del 30% risultantedall istruttoria tecnica peritaleal contempo quanto all affermata impossibilità di verificarel effettiva contaminazione linfonodale al momento del refertoerroneo essa di per sé non può incidere sull accertamento dellasussistenza eziologica del danno da perdita di chance se non conuna rivalutazione istruttoria estranea alla presente sede dilegittimitàil terzo motivo di ricorso principale è inammissibileinfatti a prescindere dalla configurabilità di un vizio diomessa pronuncia riferito non a statuizioni giurisdizionali sulledomande conclusivamente formulate dalla parte per l ottenimentodi beni della vita bensì a una richiesta istruttoria e premessogradatamente che il giudice di merito non deve dar singolo contodi tutte le componenti istruttorie anche in termini d implicito rigettodelle relative istanze e prospettazioni a fronte delle evidenzeprocessuali giudicate sufficienti alla decisione cfr solo adesempio Cass 29/12/2020 n 29730 non è dato comprenderel assunta incidenza del materiale probatorio oggetto della richiestadi rimessione in termini al contempo neppure dettagliata inrelazione al suo prospettato fondamento in specie non essendoriportato né meglio spiegato in quali termini il medesimoconsulente d ufficio incaricato anche in sede penale abbiaconcluso per una percentuale del 10% di chance perduta con13 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024conseguente inammissibilità per difetto di specificità anche ai sensiNumero di raccolta generale 21415/2024dell art 366 n 6 cod proc civ [OSCURATO:PERSONA] U 27/12/D2a0ta 1pu9bb l icnaz io ne 30/07/202434469il quarto motivo di ricorso principale è logicamente assorbitospese al giudice del rinviova disposto che ai sensi dell art 52 d lgs n 196 del 2003in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi delle parti odiernecontroricorrenti e della loro dante causaCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024Data pubblicazione 30/07/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 10/05/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 20923/2021 R G proposto da* * * 2 * CHIETI *domiciliazione telematicafabiogiuseppelucchesi@ordineavvocatiroma org dell avvocato* * * * rappresentatae difesa dall avvocato * * *con ulteriore domiciliazione telematicamicheletavazzi@ordineavvocatibopec it ricorrentecontro* * * * * ** * * * domiciliazione telematica* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024adriano calandrella@pecordineavvocatilaquila it eNumero di raccolta generale 21415/2024chiaradelbuono@ordineavvocatiroma org rappresentati * a pudbibfleicasziio ne 30/07/2024dall avvocato * * * controricorrenti e ricorrenti incidentalinonché contro* * intimatoavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO L * n 740/2021depositata il 17/05/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere * *Rilevato cheL * * * * n 2 * Chieti *ricorre sulla base di quattro motivi corredati da memoria per lacassazione della sentenza n 740 del 2021 della Corte di appello diL * esponendo per quanto ancora qui di utilità che * * giorno il 30 marzo 2006 aveva eseguitoun controllo mammografico presso il * di *del * * * di * dipendentedalla deducente e il conseguente referto redatto daldottore * * aveva escluso alterazioni afocolaio neoplastico l esame mammografico del 17 maggio 2007 aveva inveceevidenziato un opacità pseudonodulare conmicrocalcificazioni e il successivo completamentoecografico aveva confermato l iniziale diagnosi e la2 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024presenza di linfoadenopatie nel cavo ascellareData pubblicazione 30/07/2024omolaterale ulteriori accertamenti senologici e bioptici avevanoconfermato la natura maligna delle suddette evidenze il 30 maggio 2007 la signora era stata sottoposta a Paviaa quadrantectomia della mammella destra e dissezionelinfonodale e il referto istologico del tessuto avevaconfermato l esistenza del carcinoma duttale infiltrantedella mammella le metastasi di carcinoma linfonodali divari livelli da I a III dopo terapie radio e chemio e un periodo di regressionetriennale la patologia era ricomparsa nel 2010caratterizzata da metastasi epatiche ed ossee consusseguente terapia antiblastica nel 2013 erano apparse lesioni nell emisfero cerebrale didestra con successive cure palliative domiciliari il marito le due figlie e la nipote minorenne della signorarispettivamente * * * e ** quest ultima insieme a * * anchequale esercente la potestà genitoriale sulla minore ** avevano convenuto la deducente per ilrisarcimento dei danni indicati come causati dal ritardodiagnostico colposo il Tribunale all esito di consulenza medico legale officiosaaveva accolto la domanda con pronuncia parzialmenteriformata dalla Corte di appello solo in punto di onere dellespese della medesima c t u imputato agli originariconvenuti in solido osservando in particolare che il giudice di primo grado aveva correttamente affermato ilpregiudizio da perdita di chance innanzando sino al 55%la percentuale proposta dal consulente d ufficio nellamisura del 30% tenuto conto dell età della paziente nata3 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024nel 1954 e del descritto ritardo nell esecuzione delle cureData pubblicazione 30/07/2024previa conferma della sussistenza del nesso causale traerrore medico accertato anche in sede penale epossibilità di sopravvivenza perdute liquidando quindi ildanno morale da diminuzione della durata e peggiorequalità della vita e il correlato danno da perdita anticipatadel rapporto parentale con riduzione equitativa dei valoritabellari c d milanesi rispetto a quelli relativi alladifferente perdita della vita stessa escludendo in specieil danno da perdita di chance ipotizzabile iure hereditatispoiché la domanda era stata formulata sotto tale profilosolo come perdita della possibilità di giovarsi dellapresenza in vita della congiunta in modo parimenti corretto il Tribunale aveva esclusoperché non provato e comunque non integrante unaconseguenza immediata risarcibile il ristoro del dannobiologico non configurabile ad avviso del medesimoconsulente d ufficio nonché catastrofale e tanatologicoresistono con controricorso * * * e* * quest ultima insieme a * * anche qualeesercente la potestà genitoriale sulla minore * *i controricorrenti hanno altresì proposto ricorso incidentalebasato su motivo unicoè rimasto intimato * *rilevato checon il primo motivo di ricorso principale si prospetta l errorein cui sarebbe incorsa la Corte di appello dapprima accertando ildanno da perdita delle chance di sopravvivenza peraltrodeterminate apoditticamente in misura maggiore rispetto a quellericostruite dal consulente medico d ufficio e poi liquidando conquantificazione oltremodo sproporzionata il danno morale e da4 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024perdita del rapporto parentale con riferimento esplicito alla perditaData pubblicazione 30/07/2024anticipata della vita della congiuntacon il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt 360 n 5 132 n 4 cod proc civ poichéla Corte di appello avrebbe errato mancando del tutto di motivarese non per generici richiami alla decisione di prime cure macomunque in modo sterile e apparente l affermazione della misuradelle chances perdute rispetto alle conclusioni peritali d ufficiocondivise dai consulenti di parte fino alla comparsa nel fascicoloprocessuale di una relazione peritale integrativa di parte attoreadella quale la deducente aveva avuto notizia solo con la sentenzanon potendosi neppure ritenere corretto l assunto per cui ilmancato accertamento dell effettiva contaminazione dei linfonodiascellari nel momento della prestazione medica del dottore* non avrebbe potuto andare a danno della vittimaposto che l onere di provare il nesso causale nella cornice dellaresponsabilità extracontrattuale tanto quanto contrattualerimaneva in capo agli attoricon il terzo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt 112 153 secondo comma 294 cod procciv poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando dipronunciarsi sull esplicitata istanza di rimessione in termini per laproduzione della documentazione del procedimento penale svoltoin cui in particolare lo stesso perito d ufficio aveva quantificato nel10% il danno da perdita di chancecon il quarto motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell art 92 secondo comma cod proc civ poiché laCorte di appello avrebbe errato per un verso compensando le spesedi lite per altro verso ponendo a carico della deducente ** quelle della consulenza medica d ufficiocon l unico motivo di ricorso incidentale si prospetta laviolazione e falsa applicazione dell art 112 cod proc civ poiché5 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsiData pubblicazione 30/07/2024sulla domanda esplicitamente formulata per il risarcimento deidanni da perdita di chance anche in via ereditaria in quantopreviamente acquisiti in capo alla vittimaconsiderato chepreliminarmente dev essere rimarcato che il ricorsoincidentale tardivo è ammissibile a mente dell arresto di questaCorte a Sezioni Unite 28/03/2024 n 8486 essendo qualificabilel interesse alla sua proposizione quale sorto in relazione allaproposizione del ricorso principalei primi due motivi di ricorso principale e il motivo di ricorsoincidentale da esaminare congiuntamente per connessione sonofondati per quanto di ragionedi recente questa Corte Cass 19/09/2023 n 26851 chequi si riprende seguita tra le altre da Cass 27/12/2023 n35998 ha chiarito chei in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui siaconseguita la perdita anticipata della vita perdita che sisarebbe comunque verificata sia pur in epoca successivaper la pregressa patologia del paziente non è concepibilené logicamente né giuridicamente un danno da perditaanticipata della vita trasmissibile iure successionis nonessendo predicabile nell attuale sistema dellaresponsabilità civile la risarcibilità del danno tanatologicoè possibile dunque discorrere risarcendolo di danno daperdita anticipata della vita con riferimento al diritto iureproprio degli eredi rappresentato dal pregiudizio da minortempo vissuto con il congiuntoii in linea generale il danno da perdita anticipata della vitava distinto da quello da perdita di chance di maggioresopravvivenza posto che se la morte è intervenuta conriferimento alla patologia riguardo alla quale si discute6 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024dell errore medico l incertezza eventistica che diData pubblicazione 30/07/2024quest ultima costituisce il fondamento logico prim ancorache giuridico è stata smentita da quell evento neconsegue l inammissibilità della congiunta attribuzione diun risarcimento da perdita anticipata della vita e daperdita di chance di sopravvivenza trattandosi di voci didanno logicamente incompatibili salvo il caso del tuttoeccezionale in cui si accerti anche sulla base della provascientifica acquisita che esista in relazione alle specifichecircostanze del caso concreto la seria concreta eapprezzabile possibilità sulla base dell eziologica certezzadella sua riconducibilità all errore medico che oltre queltempo già determinato di vita perduta il paziente avrebbepotuto sopravvivere ancora più a lungopiù in particolarea il primo accertamento danno da premorienza saràeffettuato secondo il criterio del “più probabile che non”proprio della responsabilità civile e avrà ad oggetto unpregiudizio non risarcibile come detto per la vittima masolo per i suoi congiunti [OSCURATO:PERSONA] U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n15350 conseguente all omissione colposa dell agente econsolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minorvissuto L evento di danno è rappresentato pertanto in talcaso non dalla possibilità di vivere più a lungo bensì dallaperdita anticipata della vita perdita che pure si sarebbe intesi comunque verificata sia pur in epoca successiva per lapregressa patologiab quanto alla seconda verifica accertamento del nessodi causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance in cuila “possibilità perduta” e non la perdita anticipata della vitacostituisce l evento di danno l incertezza sull eventuale eulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe7 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024potuto godere qualora anche in via di policyData pubblicazione 30/07/2024sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranzamessa a sua volta in relazione causale con l errorediagnostico e terapeutico potrebbe in concreto edeccezionalmente legittimare il riconoscimento di un distintorisarcimento in via strettamente equitativa sempre che sulpiano eziologico sia stata raggiunta una soglia di certezzarispetto a quella concreta possibilità perché la “seriaapprezzabile e concreta possibilità eventistica” conformamorfologicamente la struttura del bene tutelato e dunqueaffermarne la sussistenza al di là dei termini utilizzati in viadi principio equivale logicamente a farlo con eziologicacertezza dovrà pertanto risultare causalmente certo chealla condotta colpevole sia conseguita la perdita dellapossibilità di un risultato migliore – non potendosi discorreredi una “probabilità della possibilità” dove il primo termineidentifica la relazione causale e il secondo l evento di dannoc al contempo tanto il danno da perdita anticipatadella vita quanto quello da perdita della chance di unapossibile ulteriore sopravvivenza “bene” va ancora ripetutomorfologicamente diverso da quello della vitaanticipatamente perduta dovranno distintamente accertarsinon solo in base ai principî di causalità generale e diregolarità statistica bensì anche in specie quanto alla“seconda” perdita in ragione del nesso di causalità specificaovvero tenuto conto nel singolo caso di tutti i dati medicoanamnestici in tesi irripetibilmente peculiari del soggettoalla luce dei quali predicarsi poi quanto alla chancel esistenza di un incerta ma seria concreta e apprezzabilepossibilità di vivere per un lasso temporale più lungoin questo contesto8 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/20241 se la vittima è già deceduta al momentoData pubblicazione 30/07/2024dell introduzione del giudizio da parte degli eredi non èconcepibile né logicamente né giuridicamente un“danno da perdita anticipata della vita” trasmissibileiure successionis non essendo predicabile come vistonell attuale sistema della responsabilità civile larisarcibilità del danno tanatologico esemplificandocausare la morte d un ottantenne sano che ha dinanzia sé cinque anni di vita sperata non divergeontologicamente dal causare la morte d un ventennemalato che se correttamente curato avrebbe avutodinanzi a sé ancora cinque anni di vita l unicadifferenza tra le due ipotesi sta nel fatto che nel primocaso la vittima muore prima del tempo che gliassegnava la statistica demografica mentre nelsecondo caso muore prima del tempo che gliassegnava la statistica e la scienza clinica ma taledifferenza non consente di pervenire ad una distinzione“morfologica” tra le due vicende così da affermare larisarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno épossibile dunque discorrere risarcendolo di “dannoda perdita anticipata della vita” con riferimento aldiritto iure proprio degli eredi solo definendolo ilpregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valorebiologico relazionale residuo di cui non si è fruito inconclusione nell ipotesi di un paziente che al momentodell introduzione della lite sia già deceduto sono diregola alternativamente concepibili e risarcibili iurehereditario se allegati e provati i danni conseguentia alla condotta del medico che abbia causato la perditaanticipata della vita del paziente determinata nell an enel quantum come danno biologico differenziale9 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024 peggiore qualità della vita effettivamente vissutaData pubblicazione 30/07/2024considerato nella sua oggettività e come danno moraleda lucida consapevolezza dell anticipazione della propriamorte eventualmente predicabile soltanto a far datadall altrettanto eventuale acquisizione di taleconsapevolezza in vita b alla condotta del medico cheabbia causato la perdita della apprezzabile possibilitàdi vivere più a lungo non determinata né nell an né nelquantum come danno da perdita di chances disopravvivenza in nessun caso sarà risarcibile iurehereditario e tanto meno cumulabile con i pregiudizi dicui sopra un danno da “perdita anticipata della vita”con riferimento al periodo di vita non vissuta dalpaziente stesso2 se la vittima è ancora vivente al momento dellaliquidazione del danno i danni liquidabili nondivergono morfologicamente da quelle indicate sub 1se non per il fatto che non saranno gli eredi ma ilpaziente stesso ancora in vita a invocarne ilrisarcimento salvo il diverso profilo del danno moralea se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitamdell errore medico il paziente può pretendere ilrisarcimento del danno da perdita delle chances disopravvivenza ricorrendone i consueti presupposti serietà apprezzabilità concretezza riferibilitàeziologica certa della perdita di quella chance allacondotta in rilievo b se invece è accertato secondo icomuni criteri eziologici che l errore medico anticiperàla morte del paziente sarà risarcibile il danno biologicodifferenziale peggiore qualità della vita e il dannomorale da futura morte anticipata in questo casosicuramente predicabile essendo il paziente ancora in10 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024vita a far data dalla acquisizione della relativaData pubblicazione 30/07/2024consapevolezza3 se la vittima vivente al momento dell introduzione delgiudizio è deceduta al momento della liquidazione deldanno a se è certo che l errore medico abbia causatola morte anticipata del paziente si ricadrà nell ipotesi dicui sopra sub 1 a il paziente può avere patito etrasmesso agli eredi un danno biologico differenzialee un danno morale da lucida consapevolezza dellamorte imminente ma non un danno da “perditaanticipata della vita” risarcibile soltanto nel perimetrosopra chiarito iure proprio agli eredi che potrannoaltresì proporre la relativa domanda in corso di causaper ragioni di economia di giudizi b se è incerto chel errore medico abbia causato la morte del paziente ilpaziente può avere patito in relazione al tempo di vitavissuto e trasmesso agli eredi un danno da perditadelle chances di sopravvivenza ma non un danno da“perdita anticipata della vita”ribaditi tali principî nella fattispecie in esame la Corteterritoriale ha sovrapposto e così confuso il danno da perdita dichance a quello di anticipata perdita della vita affermandol accertamento del primo e parametrandolo in funzione delsecondo pagg 7 8 della sentenza gravata quanto allaprima affermazione e pag 9 quanto alla secondaconclusione in punto di danno morale e danno da lesionedel rapporto parentale ha negato del tutto apoditticamente pag 12 delladecisione che fosse stato richiesto iure successionis ilrisarcimento del danno da perdita di chance invecerichiesto in linea subordinata come dimostrato col ricorso11 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024incidentale 16ma pagina nel rispetto dei requisiti diData pubblicazione 30/07/2024ammissibilità di cui all art 366 n 6 cod proc civ conciò incorrendo in violazione del vincolo di corrispondenzatra chiesto e pronunciato per inesatta rilevazione delcontenuto della domanda Cass 6/11/2023 n 30770Cass 10/06/2020 n 11103e così è stato negato il riscontro di un danno biologicodifferenziale pag 12 della sentenza di merito affermandoal contempo con irresolubile contraddizione ovvero senzaalcuna decifrabilità motivazionale la sussistenza di unapeggiore qualità della vita pag 9 in tesi coincidente è stata affermata la spettanza del danno moralerapportandolo dunque al minor vissuto oltre che alpeggior vissuto laddove posta la distinzione tra danno daperdita anticipata della vita e danno – come in questocaso si ripete affermato dalla Corte territoriale inpremessa – da perdita di chance avrebbe potuto e dovutorapportarsi solo all acquisizione verificata dellaconsapevolezza degli esiti infausti è stata parimenti affermata la risarcibilità evidentementeiure proprio del danno per la perdita del rapportoparentale ma rapportandolo alla certa perdita di unaquota di vita pag 9 ultimo capoverso invece che aquella della chance di maggiore sopravvivenza delcongiunto affermata come detto in premessa generalene consegue che posti gli evidenziati errori in diritto e diviolazione dell art 132 n 4 cod proc civ in cui è incorsa ladecisione di seconde cure il giudice del rinvio dovrà liquidare il danno accertato quale perdita di chanceverificando e spiegando in termini razionalmentedecifrabili la componente biologica differenziale da12 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024Numero di raccolta generale 21415/2024peggiore qualità della vita e la componente morale daData pubblicazione 30/07/2024lucida consapevolezza acquisita degli esiti entrambeassegnabili per via ereditaria liquidare il danno da perdita della chance di un più ampiorapporto parentale assegnabile iure propriodev essere aggiunto che risulta parimenti totalmenteimmotivata se non con una vuota formula autoreferenterelazionata a “età e ritardo diagnostico” la statuizione di perditadel 55% di chances in luogo della misura del 30% risultantedall istruttoria tecnica peritaleal contempo quanto all affermata impossibilità di verificarel effettiva contaminazione linfonodale al momento del refertoerroneo essa di per sé non può incidere sull accertamento dellasussistenza eziologica del danno da perdita di chance se non conuna rivalutazione istruttoria estranea alla presente sede dilegittimitàil terzo motivo di ricorso principale è inammissibileinfatti a prescindere dalla configurabilità di un vizio diomessa pronuncia riferito non a statuizioni giurisdizionali sulledomande conclusivamente formulate dalla parte per l ottenimentodi beni della vita bensì a una richiesta istruttoria e premessogradatamente che il giudice di merito non deve dar singolo contodi tutte le componenti istruttorie anche in termini d implicito rigettodelle relative istanze e prospettazioni a fronte delle evidenzeprocessuali giudicate sufficienti alla decisione cfr solo adesempio Cass 29/12/2020 n 29730 non è dato comprenderel assunta incidenza del materiale probatorio oggetto della richiestadi rimessione in termini al contempo neppure dettagliata inrelazione al suo prospettato fondamento in specie non essendoriportato né meglio spiegato in quali termini il medesimoconsulente d ufficio incaricato anche in sede penale abbiaconcluso per una percentuale del 10% di chance perduta con13 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 20923/2021Numero sezionale 1793/2024conseguente inammissibilità per difetto di specificità anche ai sensiNumero di raccolta generale 21415/2024dell art 366 n 6 cod proc civ [OSCURATO:PERSONA] U 27/12/D2a0ta 1pu9bb l icnaz io ne 30/07/202434469il quarto motivo di ricorso principale è logicamente assorbitospese al giudice del rinviova disposto che ai sensi dell art 52 d lgs n 196 del 2003in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi delle parti odiernecontroricorrenti e della loro dante causa P Q MLa Corte accoglie per quanto di ragione i primi due motivi diricorso principale e il ricorso incidentale inammissibile il terzomotivo di ricorso principale assorbito il quarto cassa in relazionealle censure accolte la decisione impugnata e rinvia alla Corte diappello di L * perché in diversa composizione si pronuncianche sulle spese del giudizio di legittimità* dei dati come in motivazioneCosì deciso in Roma il 10/05/2024Il Presidente* *14 di 14P Q MLa Corte accoglie per quanto di ragione i primi due motivi diricorso principale e il ricorso incidentale inammissibile il terzomotivo di ricorso principale assorbito il quarto cassa in relazionealle censure accolte la decisione impugnata e rinvia alla Corte diappello di L * perché in diversa composizione si pronuncianche sulle spese del giudizio di legittimità* dei dati come in motivazioneCosì deciso in Roma il 10/05/2024Il Presidente* *14 di 14