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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 25691/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33336/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ADER) , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat a in Roma via d ei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 287/2019 depositata il 29/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 6 novembre 2012 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] adiva il T ribunale di Brindisi chiedendo l'annullamento della intimazione notificata dall’agente di riscossione, allora Equitalia sud (oggi ADER), per il mancato pagamento di una cartella esattoriale emessa dalla Cassa di previdenza e assistenza forense per crediti previdenziali relativi alle annualità 1995 -1996 -1997, perla somma di euro 10.868,07.

Si costituiva in giudizio resistendo l'agente di riscossione; si costituiva altresì la C assa nazionale di previdenza e assistenza forense spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell'agente di riscossione, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo iscritto al ruolo e non riscosso, a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda principale dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito e, in accoglimento della domanda rico nvenzionale spiegata da C assa forense , condannava l'agente della riscossione al pagamento della somma di euro 9.140,64.

L'agente di riscossione proponeva appello, che la Corte d'appello di Lecce respingeva,ritenendo la responsabilità del concessionario nei confronti della C assa , per aver omesso il compimento di validi atti interruttivi della prescrizione del credito vantato dalla Cassa.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle entrate- R iscossione, affidandosi a t re motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria.

Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La causa è stata trattata al l'udienza camerale non partecipata del 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- 1 Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione falsa applicazione degli artt.19 e 20 del D.lgs. n. 112 del 1999 , dell’art.100 c.p.c. e dell'art.1710 c.p.c. e si si deduce l'inammissibilità della domanda di Cassa forense e il difetto assoluto di giurisdizione.

L'Agenzia rileva che, diversamente da quanto ritenuto d al giudice d’appello,l'attività di esazione non è svolta in funzione di un rapporto contrattuale ma è regolata direttamente dalla legge , segnatamente da una legge speciale; soltanto quando l'inesigibilità è dichiarata trova avvio la procedura prescritta dalla legge per la verifica, in contraddittorio tra le parti , delle cause della mancata riscossione e, in esito a detta procedura, nella misura in cui sia accertata una responsabilità in capo all'agente della riscossione, questi è tenuto versare all'ente creditore le somme predeterminate per legge. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del D.lgs. n. 112 del 1999, dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1 comma 683 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

La ricorrentededuce che il controllo di merito sulla inesigibilità può essere avviato dall'ente impositore solo una volta decorsi i termini previsti dall'articolo 1 comma 684 della legge 190/2014 e non è ammissibile il controllo anticipato delle quote non riscosse. 3.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art.20 del D.lgs. n. 112 del 1999 nonché dell'articolo 1225 c.c..

La parte deduce l’erronea determinazione del quantum ritenuto liquidabile in quanto stabilito in violazione dell'art. 20 citato perché nel caso in cui la riscossione non sia andata a buon fine per causa imputabile all'agente di riscossione la somma dovuta è pari a 1/3 dell'importo iscritto al ruolo; in questi termini è quantificato, quale danno prevedibil e , il massimo liquidabile. 4.-Il primo motivo è fondat o nei termini di cui appresso si dirà.

Preliminarmente si rileva che nella fattispecie si è formato il giudicato interno sia sulla questione della giurisdizione,ritenuta dal giudice di primo grado e non impugnata in appello, sia sulla questione della prescrizione del credito e il conseguente annullamento della cartella esattoriale oggetto dell’intimazione e della opposizione.

Ciò premesso, si osserva che l a Corte d'appello ha ritenuto il rapporto di natura privatistica e ha applicato le regole del mandato, escludendo che solo il titolare del credito possa ritenersi legittimato a interrompere il termine di prescrizione , ed ha ritenuto la responsabilità del concessionario, pos t o che nel caso di specie la prescrizione del credito si è verificata tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento impugnata. 4.1.-Il complessivo quadro normativo di riferimento, tuttavia, non consente di inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato privatistico.

Ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 18, recante la riforma del sistema previdenziale forense, ribadito dal D.lgs.n. 46 del 1999, art. 17, comma 3, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense provvedealla riscossione dei contributi insoluti a mezz o di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette; pertanto, la Cassa compila e trasmette all'agente della riscossione i ruoli (e cioè, come precisato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, gli elenchi dei debitori della Cassa e del loro debito), i quali costituiscono il titolo esecutivo attraverso il quale effettuare la riscossione dei contributi previdenziali nei confronti degli avvocati iscritti alla gestione previdenziale che non li hanno corrisposti.

Ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 32, comma 3, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionario versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse.

Il concessionario aveva quindi l'obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione (c.d. meccanismo del "non riscosso come riscosso"), con possibilità, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 75 e 77, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell'esazione (c.d.

"diritto al discarico" o "sistema del discarico").

Il citato D.P.R. n. 43 del 1988, e in particolare il meccanismo del "non riscosso come riscosso", è stato abrogato dal D.lgs.n. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l'obbligo dell'agente di versare anticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l'obbligo di riversarli alla Cassa (D.lgs.n. 37 del 1999, art. 2; D.lgs. n. 112 del 1999, art. 22); in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il "discarico per inesigibilità" (e quindi non ha l'obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dal D.lgs. n. 112 del 1999, art. 19, lett. a, b, c, d, e), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui al D.lgs. n. 112 del 1999, art. 20, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.

In materia è poi intervenuta la L. n. 228 del 2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: 1) l'annullamento automatico dei crediti di importo sino ad Euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (citata L., art. 1, comma 527); in particolare, ai sensi del detto D.M. 15 giugno 2015, art. 1, l'elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore; 2) l'obbligo dell'Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di riscossione (citata L., art. 1, comma 528); obbligo poi precisato (D.M. 15 giugno 2015, artt. 2 e 3) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell'elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore; per i crediti superiori a Euro 2000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all'Agente della riscossione, obbligo di quest'ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all'ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore; 3) per tutti i crediti,di cui ai commi 527 e 528 indipendentemente dal valore, la non applicabilità del D.lgs.n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 (citata L., art. 1, comma 529).

Questa Corte ha poi precisato che la Cassa forense è un ente privatizzato, ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass.

S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria).

Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti.

Si è altresì precisato che la legge 228/2012, non incide sui diritti di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non significa annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura (Cass.12229/2019; Cass.6766/2022 e Cass.6767/2022; Cass.21031/2022; Cass. 106/2023). 4.2.- D alla complessiva ricostruzione normativa si desume che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, tra le parti è intercorso non già un rapporto disciplinato dalle norme del codice civile, ma un mandato regolato ex lege, il cui oggetto è limitato a l la sola riscossione ed esclude atti di gestione e disposizione del diritto, che restano nella sfera del titolare.

Ha quindi errato la Corte ad inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato di diritto privato e a ritenere l’agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella.

Ne consegue, in a ccoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la c assazione della se ntenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto , può decidersi nel merito rigettando l'originaria domanda di risarcimento danni proposta dalla Cassa nei confronti dell'agente di riscossione.

Rilevato che la questione, sotto lo specifico profilo qui esaminato , può considerarsi nuova, le spese dell'intero giudizio si compensano tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decide ndo nel merito rigetta la originaria domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense nei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33336/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ADER) , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat a in Roma via d ei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 287/2019 depositata il 29/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 6 novembre 2012 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] adiva il T ribunale di Brindisi chiedendo l'annullamento della intimazione notificata dall’agente di riscossione, allora Equitalia sud (oggi ADER), per il mancato pagamento di una cartella esattoriale emessa dalla Cassa di previdenza e assistenza forense per crediti previdenziali relativi alle annualità 1995 -1996 -1997, perla somma di euro 10.868,07. Si costituiva in giudizio resistendo l'agente di riscossione; si costituiva altresì la C assa nazionale di previdenza e assistenza forense spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell'agente di riscossione, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo iscritto al ruolo e non riscosso, a titolo di risarcimento del danno. Il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda principale dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito e, in accoglimento della domanda rico nvenzionale spiegata da C assa forense , condannava l'agente della riscossione al pagamento della somma di euro 9.140,64. L'agente di riscossione proponeva appello, che la Corte d'appello di Lecce respingeva,ritenendo la responsabilità del concessionario nei confronti della C assa , per aver omesso il compimento di validi atti interruttivi della prescrizione del credito vantato dalla Cassa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle entrate- R iscossione, affidandosi a t re motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattata al l'udienza camerale non partecipata del 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- 1 Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione falsa applicazione degli artt.19 e 20 del D.lgs. n. 112 del 1999 , dell’art.100 c.p.c. e dell'art.1710 c.p.c. e si si deduce l'inammissibilità della domanda di Cassa forense e il difetto assoluto di giurisdizione. L'Agenzia rileva che, diversamente da quanto ritenuto d al giudice d’appello,l'attività di esazione non è svolta in funzione di un rapporto contrattuale ma è regolata direttamente dalla legge , segnatamente da una legge speciale; soltanto quando l'inesigibilità è dichiarata trova avvio la procedura prescritta dalla legge per la verifica, in contraddittorio tra le parti , delle cause della mancata riscossione e, in esito a detta procedura, nella misura in cui sia accertata una responsabilità in capo all'agente della riscossione, questi è tenuto versare all'ente creditore le somme predeterminate per legge. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del D.lgs. n. 112 del 1999, dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1 comma 683 e seguenti della legge n. 190 del 2014. La ricorrentededuce che il controllo di merito sulla inesigibilità può essere avviato dall'ente impositore solo una volta decorsi i termini previsti dall'articolo 1 comma 684 della legge 190/2014 e non è ammissibile il controllo anticipato delle quote non riscosse. 3.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art.20 del D.lgs. n. 112 del 1999 nonché dell'articolo 1225 c.c.. La parte deduce l’erronea determinazione del quantum ritenuto liquidabile in quanto stabilito in violazione dell'art. 20 citato perché nel caso in cui la riscossione non sia andata a buon fine per causa imputabile all'agente di riscossione la somma dovuta è pari a 1/3 dell'importo iscritto al ruolo; in questi termini è quantificato, quale danno prevedibil e , il massimo liquidabile. 4.-Il primo motivo è fondat o nei termini di cui appresso si dirà. Preliminarmente si rileva che nella fattispecie si è formato il giudicato interno sia sulla questione della giurisdizione,ritenuta dal giudice di primo grado e non impugnata in appello, sia sulla questione della prescrizione del credito e il conseguente annullamento della cartella esattoriale oggetto dell’intimazione e della opposizione. Ciò premesso, si osserva che l a Corte d'appello ha ritenuto il rapporto di natura privatistica e ha applicato le regole del mandato, escludendo che solo il titolare del credito possa ritenersi legittimato a interrompere il termine di prescrizione , ed ha ritenuto la responsabilità del concessionario, pos t o che nel caso di specie la prescrizione del credito si è verificata tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento impugnata. 4.1.-Il complessivo quadro normativo di riferimento, tuttavia, non consente di inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato privatistico. Ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 18, recante la riforma del sistema previdenziale forense, ribadito dal D.lgs.n. 46 del 1999, art. 17, comma 3, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense provvedealla riscossione dei contributi insoluti a mezz o di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette; pertanto, la Cassa compila e trasmette all'agente della riscossione i ruoli (e cioè, come precisato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, gli elenchi dei debitori della Cassa e del loro debito), i quali costituiscono il titolo esecutivo attraverso il quale effettuare la riscossione dei contributi previdenziali nei confronti degli avvocati iscritti alla gestione previdenziale che non li hanno corrisposti. Ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 32, comma 3, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionario versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva quindi l'obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione (c.d. meccanismo del "non riscosso come riscosso"), con possibilità, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 75 e 77, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell'esazione (c.d. "diritto al discarico" o "sistema del discarico"). Il citato D.P.R. n. 43 del 1988, e in particolare il meccanismo del "non riscosso come riscosso", è stato abrogato dal D.lgs.n. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l'obbligo dell'agente di versare anticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l'obbligo di riversarli alla Cassa (D.lgs.n. 37 del 1999, art. 2; D.lgs. n. 112 del 1999, art. 22); in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il "discarico per inesigibilità" (e quindi non ha l'obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dal D.lgs. n. 112 del 1999, art. 19, lett. a, b, c, d, e), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui al D.lgs. n. 112 del 1999, art. 20, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione. In materia è poi intervenuta la L. n. 228 del 2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: 1) l'annullamento automatico dei crediti di importo sino ad Euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (citata L., art. 1, comma 527); in particolare, ai sensi del detto D.M. 15 giugno 2015, art. 1, l'elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore; 2) l'obbligo dell'Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di riscossione (citata L., art. 1, comma 528); obbligo poi precisato (D.M. 15 giugno 2015, artt. 2 e 3) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell'elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore; per i crediti superiori a Euro 2000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all'Agente della riscossione, obbligo di quest'ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all'ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore; 3) per tutti i crediti,di cui ai commi 527 e 528 indipendentemente dal valore, la non applicabilità del D.lgs.n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 (citata L., art. 1, comma 529). Questa Corte ha poi precisato che la Cassa forense è un ente privatizzato, ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria). Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti. Si è altresì precisato che la legge 228/2012, non incide sui diritti di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non significa annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura (Cass.12229/2019; Cass.6766/2022 e Cass.6767/2022; Cass.21031/2022; Cass. 106/2023). 4.2.- D alla complessiva ricostruzione normativa si desume che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, tra le parti è intercorso non già un rapporto disciplinato dalle norme del codice civile, ma un mandato regolato ex lege, il cui oggetto è limitato a l la sola riscossione ed esclude atti di gestione e disposizione del diritto, che restano nella sfera del titolare. Ha quindi errato la Corte ad inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato di diritto privato e a ritenere l’agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella. Ne consegue, in a ccoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la c assazione della se ntenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto , può decidersi nel merito rigettando l'originaria domanda di risarcimento danni proposta dalla Cassa nei confronti dell'agente di riscossione. Rilevato che la questione, sotto lo specifico profilo qui esaminato , può considerarsi nuova, le spese dell'intero giudizio si compensano tra le parti. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decide ndo nel merito rigetta la originaria domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense nei
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