CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2015
Cassazione n. 00660/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5423/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA - SEZ.DIST.CATANIAn. 765/ 17/ 15 depositata i l 27/02/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 765/17/15 del 27/02/2015la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 559/01/09della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei F ratelli [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e Silvia (oggi [OSCURATO:SOCIETA]. dei [OSCURATO:PERSONA] C., di seguito solo [OSCURATO:SOCIETA]), nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestato a società e soci il fittizio acquisto di macchinari, con conseguente indeducibilità della relativa quota di ammortamento e indetraibilità della relativa IVA. 1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) il ricorso era ai limiti dell’inammissibilità per difetto di specifici motivi di impugnazione; b) la sentenza impugnata si fondava sulla documentazione prodotta e non contestata dall’Ufficio, documentazione che prevaleva «sulle presunzioni, sui sospetti o sulle dichiarazioni di terzi»;c) la sentenza penale ben poteva essere considerata dal giudice tributario; d) i verbalizzanti avevano «acclarato che l’operazione commerciale era oggettivamente esistente ma che vi era stata una presunta maggiorazione del prezzo di acquisto»; e) tale maggiorazione, tuttavia, non poteva essere presa in considerazione, non rivestendo i requisiti voluti dalla legge; f) «l’Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il costo portato dalla fattura emessa dalla ditta Faccioli invece di disconoscere, senza alcuna prova e per l’interol’operazione di acquisto». 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR illegittimamente dichiarato che l’appello proposto dall’Ufficio era ai limiti dell’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. 1.2. È vero che la CTR si è a lungo soffermata sulla questione dell’inammissibilità dell’appello di AE, ma il predetto appello è stato poi deciso nel merito e non già dichiarato inammissibile (la Commissione ha semplicemente affermato che l’appello è ai limiti dell’inammissibilità e non già che lo stesso sia inammissibile). 1.3. Ne consegue che la ricorrente non ha alcun interesse alla declaratoria di nullità della sentenza in parte qua, non rientrando l’inammissibilità dell’appello nella ratio decidendi. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la rilevanza del processo penale nel processo tributario. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Com’è noto nel giudizio tributario non può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione (Cass. n. 27814 del 04/12/2020); pertanto, il giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione resa in sede penale, ponendola a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio (Cass. n. 28174 del 24/11/2017; si vedano, altresì Cass. n. 10578 del 22/05/2015). 2.2.1. In buona sostanza, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l'accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva (Cass. n. 2938 del 13/02/2015; si veda anche Cass. n. 4924 del 27/02/2013). 2.2.2. Peraltro, anche la sentenza penale non irrevocabile può assumere valenza indiziaria nel processo tributario, potendo il giudice liberamente valutare, unitamente ad altri elementi, le risultanze del processo penale. 2.3. Così precisate le affermazioni un po’ confuse della sentenza impugnata, deve ancora una volta evidenziarsi il difetto di interesse della ricorrente, atteso che la CTR non ha fatto alcun riferimento ad una sentenza e, tanto meno, adun giudicato penale, avendo deciso la causa indipendentemente dalle risultanze di altri procedimenti. 3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR reso motivazione apparente, riferendosi a fatture non oggetto di discussione (quelle della società Faccioli) e non spiegando le ragioni per le quali ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. 3.1. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), per avere la CTR erroneamente escluso la fondatezza delle contestazioni di AE, concernenti l’indeducibilità dei costi in violazione del principio di certezza ed inerenza. 3.2. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR preso in considerazione numerosi argomenti addotti dall’Ufficio che, se esaminati, avrebbero condotto ad una diversa decisione. 4. Il primo motivo è fondatoe assorbente degli altri due. 4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 4.2.Nel caso di specie la CTR ha affermato che: i) la sentenza della CTP si fonda sulla documentazione prodotta e non contestata dall’Ufficio, documentazione che prevaleva «sulle presunzioni, sui sospetti o sulle dichiarazioni di terzi»; ii ) i verbalizzanti hanno «acclarato che l’operazione commerciale era oggettivamente esistente ma che vi era stata una presunta maggiorazione del prezzo di acquisto»; iii)tale maggiorazione, tuttavia, non può essere presa in considerazione, non rivestendo i requisiti voluti dalla legge; iv) «l’Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il costo portato dalla fattura emessa dalla ditta Faccioli invece di disconoscere, senza alcuna prova e per l’intero l’operazione di acquisto». 4.3.Orbene, le affermazioni della CTR sono del tutto generiche e, peraltro, riguardanti fatture non oggetto di contestazione da parte di AE, che ha contestato l’inesistenza (soggettiva) delle operazioni intercorse con [OSCURATO:SOCIETA]., essendo la merce direttamente transitata da Faccioli a [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3.1. Del resto, non si comprende quale sia la documentazione prodotta e non contestata, quali siano le erronee presunzioni su cui l’Amministrazione finanziaria poggia il suo convincimento, quali siano i requisiti previsti dalla legge per cui possa essere presunta la maggiorazione del prezzo e perché l’Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il costo recato dalle fatture emesse da Faccioli. 4.4. In buona sostanza, dalle motivazioni fornite dal giudice di appello non è enucleabile la ratio decidendi, sicché la motivazione deve ritenersi apparente, con conseguente nullità della sentenza. 5. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due motivi, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto