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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38327/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15156/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sents nza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in >rdins alla qua- lificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 bi cod. pen.

Se- condo la difesa, i giudici di merito hanno errato nel quaUicare il ga age - luogo di consumazione del furto- come "pertinenza di privata dimora" per duis ordini di ragione: l'assenza della contiguità spaziale tra l'abitazione principale e garage e la mera disponibilità (non la proprietà) che la persona offesa aveva dello stesso.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di egittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi la neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im :annata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificani: il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato ( :;u1 conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 5 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cessazione).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta ir punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato risposta alle Joglianze poste con l'atto di appello e relative al profilo che qui deva, conforma idosi alla giurisprudenza di legittimità prevalente secondo cui integra il reatc: previsto dall'art. 624-bis cod. pan. la condotta di chi si impossessa di beni imob i introdu- cendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingns sso, trat- tandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compio lo in ma- niera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile ser za il con- senso del titolare (Sez. 4 n. 5789 del 04/12/2019, deo. 2020, Gemo:tine, Rv. 278446 - 01).

Ancora di recente, è stato precisato che, in tema di furt: in abita- zione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dim ora" >gni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile princi mie (i, comun- que, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica Iltra i )eni (così N. 15156/2024 R.G.

Sez. 4 n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 - 01 in una attispecie ana- loga a quella che ci occupa in cui la Corte ha riconosciuto natura pertimenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un div in-so com- plesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale).

In attuazione di tali principi giurisprudenziali, la Corte territori le hi: corretta- mente qualificato il garage come pertinenza dell'abita -i:ione dal nìomeito che il Guglielmo, pur essendo il padre della proprietaria del garage, era un u ilizzatore abituale del garage dove svolgeva un'attività periodica e continuat 3 atti lente alla sua vita privata e dove vi custodiva strumenti personali per l'attività di caccia.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma deh art. 616 cod. ,: roc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causci di i r ammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ri :Due ite al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento i iella san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15156/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sents nza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in >rdins alla qua- lificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 bi cod. pen. Se- condo la difesa, i giudici di merito hanno errato nel quaUicare il ga age - luogo di consumazione del furto- come "pertinenza di privata dimora" per duis ordini di ragione: l'assenza della contiguità spaziale tra l'abitazione principale e garage e la mera disponibilità (non la proprietà) che la persona offesa aveva dello stesso. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di egittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi la neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im :annata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificani: il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato ( :;u1 conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 5 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cessazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta ir punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato risposta alle Joglianze poste con l'atto di appello e relative al profilo che qui deva, conforma idosi alla giurisprudenza di legittimità prevalente secondo cui integra il reatc: previsto dall'art. 624-bis cod. pan. la condotta di chi si impossessa di beni imob i introdu- cendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingns sso, trat- tandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compio lo in ma- niera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile ser za il con- senso del titolare (Sez. 4 n. 5789 del 04/12/2019, deo. 2020, Gemo:tine, Rv. 278446 - 01). Ancora di recente, è stato precisato che, in tema di furt: in abita- zione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dim ora" >gni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile princi mie (i, comun- que, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica Iltra i )eni (così N. 15156/2024 R.G. Sez. 4 n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 - 01 in una attispecie ana- loga a quella che ci occupa in cui la Corte ha riconosciuto natura pertimenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un div in-so com- plesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale). In attuazione di tali principi giurisprudenziali, la Corte territori le hi: corretta- mente qualificato il garage come pertinenza dell'abita -i:ione dal nìomeito che il Guglielmo, pur essendo il padre della proprietaria del garage, era un u ilizzatore abituale del garage dove svolgeva un'attività periodica e continuat 3 atti lente alla sua vita privata e dove vi custodiva strumenti personali per l'attività di caccia. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma deh art. 616 cod. ,: roc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causci di i r ammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ri :Due ite al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento i iella san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas