CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2426-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE, REGIONE CALABRIA; - intimati - avverso la sentenza n. 1175/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 17/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate — Riscossione ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha rigettato l'appello sulla pronuncia della CI P di Cosenza ove erano parzialmente accolte le ragioni della parte contribuente in tema di prescrizione dei tributi all'esito della decadenza per decorso del termine di impugnazione della cartella esattoriale, valorizzando altresì la mancata prova della notifica di fermo amministrativo. Più in particolare, il giudice del gravame ha affermato la prescrizione quinquennale dei crediti erariali oggetto di contestazione. Sono rimaste intimate le altre parti. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione del giudicato interno ex art. 54 e 56 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza affermando che la sentenza di primo grado, con accertamento autonomo non oggetto di contestazione da alcuna parte, abbia dichiarato ed accertato la prescrizione decennale per i tributi erariali in oggetto, depurando la pretesa da quelli già prescritti per decorso del decennio alla data di intimazione di pagamento, nonché quelli regionali automobilistici, sia perché prescritti, sia perché comunque rientranti nella legislazione speciale in tema di definizione agevolata o cessazione della materia del contendere in ragione del modico valore. Ric. 2021 n. 02426 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Dall'esame delle sentenze di merito -riportate altresì nel corpo del ricorso, ai fini della sua completezza- emerge chiara in questo senso la decisione dei giudici di primo grado, non revocata in dubbio in sede d'appello. In materia è intervenuta anche di recente questa Corte, affermando che nel processo tributario, anche in relazione ai diversi gradi del medesimo giudizio, l'interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia - salvo che su di essa si sia formato il giudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. V, n. 15215/2021). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Calabria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di l