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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 1965

Cassazione n. 43446/2022

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11.10.1965 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.05.1960 avverso la sentenza del 18 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27:3194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; Considerato che alla medesima censura si espone il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denuncia l'omessa indicazione del reato base, esulando lo stesso dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11.10.1965 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.05.1960 avverso la sentenza del 18 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27:3194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; Considerato che alla medesima censura si espone il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denuncia l'omessa indicazione del reato base, esulando lo stesso dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43446/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris