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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16892/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LAZIM [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]NOURELDIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il[OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE di ASSISE di APPELLO di ROMA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] A. e [OSCURATO:PERSONA] A. edichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] A. A.udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata.udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne hachiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18/06/2024, la Corte di assise di Roma ha dichiarato KhalifaMohamed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RedaAbdelazim [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di omicidiopluriaggravato.

Segnatamente gli imputati, in data 22 gennaio 2022, in concorso tra loro econ premeditazione - consistita questa nel dare appuntamento alla persona offesa ElderryAbdelsattar [OSCURATO:PERSONA] e nel costringerla a salire in auto, nonché nel condurla in unluogo distante ed isolato, ubicato al km 17,200 della via [OSCURATO:PERSONA], in territorioappartenente al Comune di [OSCURATO:PERSONA] - approfittando anche dello stato dei luoghi(trovandosi essi in un terreno completamente isolato e privo di qualsivoglia illuminazione) edi tempo (svolgendosi i fatti in piena notte) tale da comportare una minorata difesa,dapprima stordivano [OSCURATO:PERSONA] con un colpo alla testa e poi gli sferravano duecoltellate, da parte a parte, al collo (ferite che, di per sé, sarebbero state già idonee acagionare la morte della p.o.) e, infine, adoperavano sevizie e crudeltà, consistenti nelcospargere il corpo della p.o. di cherosene e nell’accendere il fuoco.

In tal modo, i suddettiimputati cagionavano la morte di [OSCURATO:PERSONA] bruciandolo vivo, conl’ulteriore finalità di conseguire l’impunità, rendendo irriconoscibili le impronte delle mani edei piedi di quest’ultimo.

Per l’effetto la Corte di assise - riconosciute le circostanzedella prevalenza, rispetto alle contestate aggravanti – ha condannato [OSCURATO:PERSONA] MohamedMagdy [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RedaAbdelazim alla pena dell’ergastolo e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di annidiciotto di reclusione, oltre che tutti al pagamento delle spese processuali e, pro quota, diquelle relative alla custodia cautelare in carcere.Gli imputati sono stati dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in statodi interdizione legale durante l’espiazione della pena, oltre che esclusi dall’esercizio dellaresponsabilità genitoriale; è stata disposta la ulteriore pena accessoria della pubblicazionedella sentenza di condanna, mediante affissione nei Comuni di Roma e di AnguillaraSabazia, oltre che sul sito internet del Ministero della Giustizia.

È stata ordinata, infine, laconfisca e distruzione dei reperti in sequestro, con restituzione agli aventi diritto diquant’altro in sequestro.2.

Con la sentenza del 08/04/2025 indicata in epigrafe, la Corte di assise diappello di Roma – in riforma della sentenza gravata – ha:- assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto, per non aver commesso il fatto;- escluso l’aggravante della premeditazione;- concesso le circostanze aggravanti generiche, da ritenersi equivalenti alle residueaggravanti, a [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha rideterminatola pena a quest’ultimo inflitta nella misura di anni ventiquattro di reclusione;- confermato nel resto la decisione appellata.3.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro ilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.3.1.

Con il primo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione,con specifico riferimento alla ritenuta consapevolezza – da parte del ricorrente e dei correi –della permanenza in vita della persona offesa dal reato, al momento dell’appiccamento delfuoco.

Viene denunciata, altresì, ai sensi dell’ art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,inosservanza e/o inesatta applicazione degli artt. 40, 41, 42, 43, 47, 56 e 575 cod. pen., peravere il giudice di appello mancato di qualificare i fatti di reato - così come ricostruiti all’esitodel giudizio di secondo grado - quale concorso materiale tra i delitti di tentato omicidio e diomicidio colposo, non sussistendo prova che gli imputati e, in particolare, l’odierno ricorrenteabbiano agito - al momento dell’appiccamento del fuoco - nella consapevolezzadell’esistenza in vita della vittima.Non si è considerato come lo stordimento e i tagli alla gola non siano stati in gradodi cagionare il decesso della vittima, né si è valutato il fatto che i due momenti in cui puòsuddividersi l’esecuzione dell’omicidio sono intervallati, fra loro, da circa quindici minuti.Entrambe le sentenze di merito non si sarebbero poste il problema dellaconsapevolezza, da parte degli imputati, della vitalità della vittima, prima che alla stessavenisse dato fuoco. [OSCURATO:PERSONA] hanno dato per assodato che la vittima abbia sanguinatoquando ancora si trovava a bordo dell’autovettura, ossia mentre sedeva sul sedile posterioredella stessa, traendo il dato dalla presenza di tracce ematiche riconducibili proprio adAbdelsattar; gli accertamenti tecnici compiuti hanno chiarito, poi, come la vittima siadeceduta per carbonizzazione, dopo esser stata ridotta in stato di incoscienza a mezzo deicolpi inferti.

La dichiarazione eteroaccusatoria resa da Abdoulkehir è però risultata falsa, inordine a un punto decisivo, rappresentato dall’aver egli collocato l’azione di sgozzamentoesclusivamente all’esterno dell’autovettura, in contrasto con il rinvenimento di sangueall’interno dell’abitacolo di questa, chiaro essendo che i colpi inferti alla testa non abbianoprovocato alcuna fuoriuscita ematica.Dato che i colpi ricevuti dalla vittima al capo non avevano determinatosanguinamento, deve dedursi che le tracce repertate all’interno dell’abitacolo vadano riferiteall’azione di sgozzamento; tale circostanza era decisiva, in quanto da correlare con l’altra,costituita dal lungo stazionamento della Mercedes nello spazio antistante il depositogiudiziario.3.2.

Con il secondo motivo, viene anzitutto denunciata, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., carenza assoluta di motivazione ed estrinsecacontraddittorietà della medesima, con specifico riguardo alla pretesa consapevolezza - daparte del ricorrente- della permanenza in vita della vittima, al momento dell’appiccamento delfuoco ad opera dei concorrenti nel reato.

Nell’ambito del medesimo motivo, ci si duole, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazionedella circostanza aggravante dell’aver adoperato sevizie e dell’aver agito con crudeltà versole persone, di cui agli artt. 577, primo comma, n. 4 e 61, n. 4 cod. pen., in quanto ritenutasussistente, in difetto di qualsivoglia apprezzamento circa i requisiti di imputazionesoggettiva della circostanza medesima.3.3.

Con il terzo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alriconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61, n. 5 cod.pen., lamentandosi anche, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazionedella medesima disposizione di legge.4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 42, 43, 47, 56-575 e 589 cod.pen., per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, in ordine alla mancataderubricazione del fatto omicidiario contestato nei delitti ex artt. 56-575 e 589 cod. pen.4.2.

Con il secondo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 577 e 61, n. 4 cod. pen.

La natura soggettiva ditale aggravante è un dato da ritenersi ormai pacificamente acquisito, nella giurisprudenza dilegittimità; il controllo circa la sussistenza della stessa avrebbe richiesto, in questaprospettiva, la verifica in punto di consapevolezza – in capo al soggetto agente – che lavittima, al momento dell’accensione del fuoco, non fosse ancora deceduta, per effetto delfendente che aveva poco prima ricevuto al collo.4.3.

Con il terzo motivo, vengono denunciati, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 61, n. 5 cod. pen., violazione di legge e difettoassoluto di motivazione, quanto alla configurabilità della circostanza aggravante dellaminorata difesa.Le sentenze di merito avrebbero dovuto chiarire le ragioni in base alle quali, a loroavviso, la commissione del fatto in orario notturno e in luogo poco frequentato avesse inconcreto ridotto le possibilità di difesa della vittima.

Non si è tenuto conto, invece, di comeElderry si sia strenuamente difeso, riuscendo a ferire tre dei suoi aggressori, il cui sanguesarebbe stato poi repertato all’interno del veicolo.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse disarmato,peraltro, è solo frutto di una personale opinione espressa dal primo giudice; tale opinione,però, è contrastata dal dato oggettivo emerso agli atti, rappresentato dall’avvenutosanguinamento degli aggressori all’interno dell’abitacolo dell’autovettura.4.4.

Con il quarto motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.5.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengono di seguito enunciati entro ilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.5.1.

Con il primo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d)cod. proc. pen., mancata assunzione di una prova decisiva, con particolare riferimento aduna perizia, nonché all’audizione di alcuni ufficiali di p.g. e alla ricostruzione esatta dellostato dei luoghi.5.2.

Con il secondo motivo, si lamenta vizio rilevante ex art. 606, comma 1,lett. e)cod. proc. pen., per carenza o manifesta illogicità della motivazione in punto diresponsabilità.

Ritiene la difesa che la vittima sia stata attinta da fendenti inferti da unsoggetto sicuramente più esperto, rispetto agli attuali imputati, nel maneggiare il coltello.

Iricorrenti, come si evince dalle riprese estrapolate dai sistemi di sorveglianza, non avrebberoavuto il tempo di allontanarsi dal luogo e, inoltre, anche il preteso movente non regge.

Nérisultano acquisiti, infine, ulteriori elementi a carico dei prevenuti, attraverso la captazionedelle conversazioni telefoniche.5.3.

Con il terzo motivo, vengono denunciati vizi motivazionali e violazione dilegge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alle circostanzeaggravanti reputate sussistenti.

L’esame condotto dal medico legale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], haconsentito di appurare come – nonostante la vittima fosse stata attinta da due fendenti allagola, che avrebbero comunque portato alla morte in tempi più lunghi – il decesso debbaessere ricondotto alla carbonizzazione, verificatasi in seguito all’appiccamento del fuoco.Non vi è stata alcuna forma di sevizia o crudeltà, posto che il fuoco è stato appiccato nellaconsapevolezza che la vittima fosse ormai deceduta.

Parimenti insussistente è l’aggravantedella minorata difesa, posto che la vittima avrebbe avuto tutta la possibilità di darsi alla fuga.5.4.

Con il quarto motivo, vengono denunciati vizi motivazionali e violazione dilegge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento allo stato e allapersonalità del ricorrente, in punto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Ilricorrente è un onesto lavoratore, padre di un figlio nato nel 2021, rispettoso delle regole delPaese che da anni lo ospita e che da molti anni collaborava con i fratelli [OSCURATO:PERSONA].

La Corte diassise di appello gli ha concesso le generiche, ma non ha chiarito le ragioni poste afondamento della scelta di bilanciarle con il solo canone dell’equivalenza – e non dellaprevalenza – rispetto alle contestate aggravanti.6.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi e i difensori hanno insistitoper il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati.2.

Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, la vicenda riguarda la tristesorte del cittadino egiziano [OSCURATO:PERSONA] che – in quanto sospettatodi essere il responsabile di incendi e danneggiamenti, patiti dall’esercizio commercialegestito da [OSCURATO:PERSONA], titolare di una attività di rivendita di frutta –viene, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, condotto nottetempo in un luogo isolato,ad opera di un gruppo di connazionali, oggi imputati.

Giunti sul posto (segnatamente, al km17,200 della via [OSCURATO:PERSONA], in territorio ricompreso nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]),l’uomo viene dapprima colpito da [OSCURATO:PERSONA] con due pugni alla testa e così stordito;poi viene trascinato – ad opera dello stesso soggetto - all’esterno dell’abitacolodell’autovettura nella quale tutti si trovavano e, una volta fuori, attinto con due coltellate allagola.Infine, una volta discesi dalla vettura anche gli altri imputati, la vittima vienericoperta di cherosene e data alle fiamme, tanto che i successivi accertamenti di caratteretecnico ricondurranno la morte alla carbonizzazione.In primo grado, come sopra precisato, vi è stata condanna a carico di quattrosoggetti (in particolare, tre imputati sono stati condannati all’ergastolo e uno alla pena diventiquattro anni di reclusione); all’esito del giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] AhmedElsayed è stato assolto.

A carico dei residui tre imputati, poi, è stata esclusa l’aggravantedella premeditazione; la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]– previo riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, computate conil criterio dell’equivalenza rispetto alle residue aggravanti – è stata rideterminata nella misuradi anni ventiquattro di reclusione, mentre a carico degli altri due imputati è stata confermatala pena dell’ergastolo, che era stata già inflitta in primo grado.3.

Sono tra loro sovrapponibili e, quindi, ben si prestano a una agevole trattazioneunitaria, il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in partenarrativa, sub 3.1.) e il primo motivo del ricorso preposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivoenumerato, in parte narrativa, sub 4.1.).3.1.

Secondo la prospettazione difensiva, in primo luogo, sarebbe impropriodiscorrere di una doppia conforme affermazione di penale responsabilità, atteso che la Cortedi secondo grado ha assolto [OSCURATO:PERSONA], attribuendo piena credibilitàalle dichiarazioni eteroaccusatorie da questi rese e, in tal modo, discostandosi dallavalutazione frazionata che era stata invece compiuta dalla Corte di assise.Tanto premesso, sarebbe stato necessario motivare – in ottica difensiva - circa ilfatto che la combustione del corpo della vittima rientrasse entro l’alveo complessivodell’animus necandi, ovvero chiarire se tale gesto fosse sorretto soltanto dalla diversavolontà di distruggere le tracce del fatto omicidiario, nella pur erronea convinzione che taleeffetto si fosse già prodotto; in caso di risposta affermativa a tale quesito di caratterepreliminare, la condotta sarebbe stata da riqualificare quale concorso materiale fra il delittodi tentato omicidio (stante la commissione di atti idonei e univocamente diretti a cagionare lamorte dell’aggredito, non ancora verificatasi) e quello di omicidio colposo (responsabilitàcolposa derivante dall’appiccamento del fuoco alla vittima, nella inesatta convinzione chel’oggetto dell’azione fosse un corpo ormai già privo di vita).Scarsamente analizzate, poi, risulterebbero secondo la difesa le dichiarazionieteroaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva, in realtà, una dinamica frazionatain due distinte fasi, ascrivibili a diversi soggetti agenti.

Per la precisione, [OSCURATO:PERSONA] aggredito la vittima mentre questa ancora si trovava all’interno della autovettura, abordo della quale era stata condotta in loco e – una volta trascinatala all’esterno - le avrebbepraticato i tagli alla gola, già intrinsecamente letali; il fratello del primo, ossia [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero poi sottratto alla vittima alcuni oggetti personali e, infine, l’avrebberocosparsa di liquido infiammabile e le avrebbero dato fuoco.Sarebbe errata, quindi, la qualificazione giuridica attribuita al fatto, essendo stateposte in essere distinte condotte materiali, tra loro ben distinte quanto al versantefenomenologico: prima lo sgozzamento e, solo in un secondo momento, la carbonizzazione,da ritenersi causa effettiva della morte della vittima.

Il primo segmento della condottadovrebbe essere ricondotto allo schema teorico del tentato omicidio, del quale ricorrono tuttigli estremi, anche in considerazione del fatto che la vittima non è stata uccisaimmediatamente dal primo fendente.

La porzione successiva di condotta è rappresentatadall’accensione della fiamma, in relazione alla quale non è dato sapere se vi fosse laconsapevolezza – ad opera dei soggetti attivi – circa la attuale vitalità della vittima; su taleultimo aspetto, la difesa lamenta dunque una totale carenza motivazionale.3.2.

Vengono in rilievo, quindi, doglianze che attengono alla qualificazionegiuridica del fatto, che sarebbe da ricondurre - secondo le difese - a una ipotesi di concorsomateriale fra tentato omicidio e omicidio colposo, per non esser stata acquisita la prova chegli imputati fossero consci della vitalità della vittima, al momento dell’abbruciamento dellastessa; sposando tale prospettiva interpretativa, consequenzialmente, l’accoltellatoredovrebbe, a sua volta, rispondere solo di tentato omicidio.La tesi propugnata dalla difesa – con argomentazioni assai pregevoli – rinvia aldictum di Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, Iovino, Rv. 224155 – 01, che a sua volta originadai principi fissati da Sez. 1, n. 10535 del 02/05/1988, Auriemma, Rv. 179560 – 01, a mentedella quale: «La possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postula che lavolontà dell’ultimo atto sia effettiva, non potendosi ricavare in via ipotetica attraverso unprocedimento fondato su presunzioni e condotto alla stregua dell’id quod plerumque accidit.Ne consegue che, allorquando la condotta del soggetto sia consapevolmente diretta arealizzare un evento e questo si produca non già per effetto di quella condotta, bensì di uncomportamento sorretto dall’erroneo convincimento della già avvenuta produzionedell’evento, quest’ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sub specie di delittotentato, mentre l’ulteriore frammento del fatto può essere punito a titolo di colpa, se èprevisto dalla legge come delitto colposo».

Nella parte motiva di questa pronuncia, puòleggersi quanto segue: «Per quanto riguarda in particolare l’aspetto della condotta, siavverte che, se per i reati a forma vincolata oggetto del dolo è la condotta specificamentedescritta nella norma incriminatrice, nei reati a forma libera - e cioè nelle fattispeciecasualmente orientate-, in cui il legislatore pone l’accento con espressioni come "cagionare","determinare" e simili, piuttosto che sul tipo di azione, sulla produzione di un certo tipo dirisultato naturalistico, la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postulache sia effettiva la volontà "dell’ultimo atto" causalmente idoneo a produrre l’evento.

Nederiva, come logico corollario, che, nei casi come quello in esame, non è consentitoconfigurare il supporto psicologico dell’illecito in via ipotetica o secondo schemi congetturalialla stregua dell’id quod plerumque accidit, sulla base di una presunta, unitaria,rappresentazione finalistica dell’agente, nella presunzione che, se questi avessetempestivamente riconosciuto l’errore sulla permanenza in vita della vittima, avrebbecomunque perseverato nell’intenzione di ucciderla.

Neppure appare lecita una ricostruzionegiuridica della vicenda in termini di non rilevanza della deviazione, nel compimentocomplessivo dell’azione, del decorso causale comunque consapevolmente avviatodall’agente (c.d. aberratio causae irrilevante), mediante il richiamo all’oggettivo criterio dicollegamento fra l’azione dolosa precedentemente spiegata per il conseguimento di un certorisultato e la successiva condotta volontaria dello stesso agente, pure assistita da unelemento psicologico non direttamente pertinente all’evento letale da esso realmentecausato, evento questo che viene tuttavia rappresentato come sviluppo ed esito "indiretto" o"mediato" dell’iter causale avviato dall’iniziale comportamento.

Che la rappresentazione e lavolizione debbano in realtà avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica-condotta, evento inteso in senso naturalistico e nesso di causalità materiale -, e non il soloevento causalmente dipendente dalla condotta, lo si desume chiaramente, d’altra parte,dalla disciplina dell’errore sul fatto costituente reato contenuta nel primo comma dell’art. 47,secondo cui siffatto errore, facendo venire meno il dolo sotto il profilo della indispensabileconsapevolezza degli elementi essenziali della fattispecie, esclude la responsabilità dolosa ela punibilità dell’agente.

Quando l’errore sopravvenuto cade su dati essenziali del fatto tipicoe in concomitanza con un secondo segmento esecutivo della condotta tipica del reato,dotato di propria ed autonoma efficienza causale, il dato volitivo dell’elemento psichico resta,in tal caso, irrimediabilmente inficiato dall’atteggiarsi di quello intellettivo e l’errore haun’efficacia escludente il dolo.

Si è altresì osservato che, quando l’agente tiene undeterminato comportamento sulla base di una direttiva psicologica rapportabile ad una falsarappresentazione della realtà fenomenica ed in tali condizioni realizzi il risultato preso di miraanteriormente al formarsi dell’erroneo convincimento di averlo cagionato, in siffatto episodiocriminoso si verte nell’ipotesi, non di uno o più atti tipici contestuali o strettamenteconsecutivi ma comunque deponenti a favore dell’unicità dell’azione, bensì di azioni plurime,non solo frazionate cronologicamente, ancorché immediatamente consecutive, ma altresìdifferenziate per l’aspetto attinente all’offesa del bene giuridico protetto ed all’efficacia lesiva,giuridicamente autonome per i profili di tipicità di ciascun segmento comportamentale,sorrette infine da distinti coefficienti psicologici.

E più precisamente: il dolo di un omicidio nonrealizzato per la prima fase della condotta; il dolo di un reato non realizzato (la distruzione el’occultamento del cadavere) e una colpa effettiva (da accertare in concreto, non in forzadella mera imputazione oggettiva, secondo il modello normativo dell’aberratio delicti di cuiall’art. 83 comma 1° cod. pen.) per l’evento letale prodotto, quanto alla seconda parte dellacondotta che si pone come immediato e diretto fattore eziologico della morte, ascrivibile cosìa titolo di omicidio colposo.

Due fattispecie tipiche di reato, dunque, strutturalmenteautonome e sottoposte a distinto regime giuridico».Le regole ermeneutiche cristallizzate in tali pronunce sono espresse in manieraormai unanime, nel panorama giurisprudenziale di legittimità e sono espressione delgeneralizzato abbandono della risalente impostazione dogmatica fondata sul dolusgeneralis, in base alla quale – in vista della possibilità di elevare una contestazione a titolodoloso – si pretendeva che la volontà di cagionare il decesso della vittima fosse sicuramentesussistente, nel solo momento iniziale dell’azione delittuosa.

Stando a tale desueta teoria,infatti, l’iter criminis andrebbe riguardato esclusivamente in modo unitario, non prestandosiad analisi atomistiche e parcellizzate, pure allorquando la morte si sia in concreto verificataper una causa naturalisticamente difforme, avulsa dal percorso realizzativo originariamentevoluto e intrapreso.Siffatta impostazione concettuale - come correttamente notano i Difensori – èormai superata dalla moderna scienza penalistica, preferendosi riconnettere, in ossequio aldettato normativo ex art. 43 cod. pen., un uguale rilievo ai due profili – rappresentativo evolitivo – che coesistono nell’elemento psicologico doloso.

Da tali considerazioni scaturiscel’impostazione ermeneutica oggi divenuta patrimonio condiviso della teoria generale deldiritto penale, che postula la permanenza della primigenia volontà omicida, durante l’interasequenza esecutiva che conduce alla concretizzazione dell’exitus.Trattasi peraltro di tematica sviluppata, all’indomani dei primi arresti soprarichiamati, da una copiosa messe di pronunce giurisprudenziali che hanno chiarito come –allorquando venga messa in moto una condotta consapevolmente diretta a cagionare lamorte, ma l’evento si realizzi non per effetto di questa, bensì di altra, successivamente postain essere dal medesimo soggetto attivo, erroneamente convinto del già avvenuto decessodella vittima - il fatto omicidiario vada imputato quale delitto tentato, dovendosi ascriverel’ulteriore frammento di azione a titolo di responsabilità colposa (si vedano, fra tante, Sez. 1,n. 15774 del 17/11/2015, dep. 2016, Mainetti, Rv. 266600 – 01; Sez. 1, n. 5096 del17/01/2012, Qypi, Rv. 251856 – 01 e Sez. 1, n. 631 del 07/12/2006, dep. 2007, Kusi, Rv.236560 – 01; in tempi più recenti, infine, si potranno leggere Sez. 1, n. 34021 del29/04/2022, Rullo, Rv. 283574 – 01 e Sez. 1, n. 16318 del 13/03/2024, P., Rv. 286353 – 01,secondo cui: «In tema di omicidio, ove la morte della vittima derivi da un concorso di causeoriginato da un atto intenzionale dell’agente, l’imputazione del fatto a titolo di dolopresuppone l’accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l’iter dellacondotta, fino all’ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima»).3.3.

Ciò posto, occorre rilevare che la questione della quale si tratta non involgeun mero profilo di definizione giuridica del fatto – che può sicuramente essere posto ancheper la prima volta dinanzi a questa Corte ed è persino rilevabile d’ufficio, nel rispetto delprincipio del contraddittorio: art. 611, comma 1-sexies cod. proc. pen. – poiché presupponeuna ricostruzione fattuale diversa da quella recepita dalla Corte territoriale, la legittimità elogicità del cui percorso argomentativo devono essere sindacate alla luce delle doglianzeche erano state sottoposte con gli atti di appello.I sopra enucleati principi di diritto in tema di “dolo colpito a mezza via dall’errore”,infatti, postulano l’acquisizione di un elemento di certezza, costituito dall’accertamento che lavittima – al momento dell’abbruciamento – sicuramente non presentasse ancora segni divitalità esteriormente percepibili, dunque ricadenti nel sistema senso-percettivo dei soggettipresenti in loco; e infatti solo in tal modo – ossia, in virtù dell’assenza di manifestazioni, daparte della vittima, di una persistente vitalità – si può logicamente giustificare l’erroneoconvincimento, in capo agli agenti, del già avvenuto decesso della vittima medesima.L’applicazione delle sopra sviscerate regole ermeneutiche – che, si ribadisce, sonointegralmente condivise da questo Collegio – muove da un presupposto indefettibile dicarattere oggettivo, rappresentato non solo dalla persistente vitalità della vittima, al momentodell’adozione del secondo meccanismo causalmente efficiente, bensì anche dalla sicurainesistenza di segnali esterni, immediatamente evocativi di tale - pur ormai flebile edigradante - energia vitale.

Può invocarsi l’applicazione della categoria dogmatica del dolocolpito a mezza via dall’errore, in altri termini, solo ponendo – quale incontestata basericostruttiva – la sicura insussistenza di una concreta possibilità, per le persone presenti sulposto, di comprendere come esse si accingessero a dar fuoco a un soggetto ancora vivo.Da questo punto di vista, si osserva che un solido ancoraggio di tipo oggettivo ècostituito da quanto riportato nella parte motiva della sentenza di primo grado, laddove siprecisa come siano state rinvenute – nei polmoni della vittima – tracce di fuliggine e dimonossido di carbonio, a indubitabile dimostrazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] ancorarespirasse, mentre gli imputati provvedevano ad appiccare il fuoco (una delle coltellate chegli erano state inferte presentava, come sopra accennato, una sua attitudine letifera e neavrebbe comunque determinato la morte, ma in tempi più dilatati, secondo quanto puòleggersi a pag. 21, ancora della sentenza della Corte di assise).

Ebbene, la sentenza diprimo grado descrive lo stato della vittima – immediatamente prima di venire avviluppatadalle fiamme – come “inerme e inoffensivo”, ma “ancora vivo”; tanto ciò vero, che i giudici dimerito hanno reputato sussistente l’aggravante della crudeltà, giustamente ad onta dellacondizione di incoscienza nella quale versava [OSCURATO:PERSONA].Rispetto a tale ricostruzione, si osserva che il motivo dei ricorsi che qui siesamina, senza dar conto, salvo quanto si specificherà infra, di avere devoluto al giudice dimerito la questione dell’esistenza di dati idonei a rendere oggettivamente percepibile negliimputati l’avvenuto decesso già per effetto delle coltellate, assume che tali dati sarebberoinequivocabilmente consegnati dagli accertamenti operati, con la conseguenza che la Corted’assise d’appello avrebbe, nell’esercizio dei propri poteri officiosi, dovuto trarne le coerenticonseguenze in tema di qualificazione giuridica.Tutto ciò, se rappresenta la necessaria conseguenza dell’impostazione difensivache, in sede di merito, si era essenzialmente e legittimamente preoccupata di allontanare gliimputati dalla stessa condotta di accoltellamento della vittima, salvo che per quanto riguarda– e sul punto si tornerà subito infra -_ la sussistenza della circostanza aggravante dellesevizie e della crudeltà, rende, tuttavia, doveroso sottolineare che i ricorsi, per un verso, nonsi confrontano in termini specifici con il dato obiettivo della persistente respirazione dellavittima e, per altro verso, nel valorizzare gli altri dati consegnati dai rilievi scientifici,propongono due ricostruzioni fattuali antitetiche.E, infatti, nel ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si assume,coerentemente con quanto ritenuto dai giudici di merito, che l’accoltellamento della vittimasarebbe avvenuto fuori dall’autovettura, laddove il ricorso proposto nell’interesse di KhalifaAhmed, in termini assertivi – poiché non si confronta con l’apparato argomentativo delle duesentenze (e, in particolare, di quella di primo grado) che esclude che l’accoltellamento possaessere avvenuto nel veicolo – afferma che «”lo sgozzamento” […] fosse avvenuto dentro enon fuori l’auto!».Tanto si dice per ribadire che il controllo sul processo che ha condotto i giudici dimerito a una determinata ricostruzione dei fatti, nei termini occorrenti per verificare lafondatezza della contestazione, lungi dal cercare «comode, ma traverse e indebite “vie difuga”», non può che restare saldamente ancorato ai limiti della verifica di legittimità, tenendoconto della logicità della motivazione delle sentenze impugnate, da apprezzare alla lucedelle emergenze obiettive ma anche dei motivi di appello che sono stati proposti.A questo riguardo, deve aggiungersi che il limite rappresentato dal contenuto deglisecondo grado, di Aboulkheir, dal momento che quest’ultima scaturisce da una rivisitazione,da parte della Corte d’assise d’appello, della valutazione frazionata delle dichiarazioni diquest’ultimo operata dal primo giudice.

In particolare, la sentenza impugnata ribadisce dicondividere il giudizio positivo sui “requisiti di credibilità ed attendibilità, intrinseca edestrinseca, necessari per poter essere utilizzate dal giudicante nella propria decisione” esupera soltanto le critiche espresse dalla Corte d’assise quanto alla professione di estraneitàai fatti del dichiarante.Quale che sia la valutazione di tale decisione – non oggetto di impugnazione – restail fatto che essa, sul piano ricostruttivo della responsabilità dei ricorrenti, nulla muta in terminidi rilievo.E non casualmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] proprio alle dichiarazioni delcoimputato assolto affida la ricostruzione dei fatti (pag. 12 e pag. 19 del ricorso) al punto dadenunciare il travisamento per omissione delle stesse.E, tuttavia, sia lo stato di incoscienza della vittima, sia i circa quindici minuti nei qualisi è svolta l’azione – si ribadisce alla luce dell’assenza di critiche specifiche sul puntodevolute al giudice del merito – non rappresentano elementi ex se idonei a scardinare leconclusioni alle quali sono giunti anche i giudici di secondo grado.Come si diceva, peraltro, la contestazione con la quale la Corte di secondo gradoera stata investita, in via subordinata, della questione relativa alla circostanza aggravantedelle sevizie e della crudeltà, senza coinvolgere il dato della persistente respirazione dellavittima e della sua incidenza sulle possibilità degli autori di percepire la persistente esistenzain vita di quest’ultima, si era concentrata sul rilievo che, se si attinge qualcuno con un coltelloalla gola, è chiaro l’intento omicidiario, talché, se la vittima non muore, l’autore del reato nonpuò esserne consapevole.Si tratta di proposizione che non riposa su alcuna massima di esperienza, nonessendo possibile trarre dalla volontà di uccidere, espressa dall’iniziale accoltellamento,alcuna logica conseguenza sullo stato della persona offesa prima di essere data allefiamme.A questo riguardo, va anche aggiunto, poiché il tema è stato introdotto in sede didiscussione orale, che il capo di imputazione non consente alcun equivoco sul punto, poichél’«ultronea» finalità di conseguire l’impunità.

Ne discende che non c’è nessunaincompatibilità strutturale, tra il fatto nel quale è stato colto l’esercizio di crudeltà e sevizie el’obiettivo di impedire l’identificazione del cadavere.In tale contesto, si osserva che l’avversata decisione descrive una sequenza diazioni praticamente priva di soluzioni di continuità, che nasce con i colpi al capo inferti allavittima mentre tutti si trovavano all’interno dell’abitacolo dell’autovettura, prosegue con lafase delle coltellate nel distretto del collo (portate mediante “uno strumento da punta e taglio,verosimilmente con lama mono tagliente, con il quale il soggetto era stato attinto a livello delcollo con due colpi, uno superficiale ed uno profondo.

Era possibile affermare ciò dallecaratteristiche morfologiche della lesività esterna a carico del collo presentata dalla vittima,vale a dire forma ad asola, dai margini netti, regolari e diastasati, dalla presenza di angoli edalla perdita di sostanza”) e, nell’immediatezza, culmina con la carbonizzazione, causaunivocamente efficiente del decesso [“… la vittima presentava tutti gli aspetti patognomicitipici dei cadaveri deceduti appunto per carbonizzazione: la colorazione nerastra dei distretticorporei … il caratteristico aspetto a pelle di leopardo (alternanza tra aree interessate dallacarbonizzazione e zone di necrosi); l’atteggiamento a lottatore, con intensa retrazionecutanea ed articolare dovuta all’azione di calore …”].Le due sentenze di merito, allora, descrivono l’azione eteroaggressiva posta inessere in danno di [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di un climax ininterrotto e privo di pause davverorilevanti; una tragica sequenza, nella quale la povera vittima – sebbene ormai incapace direagire – era sicuramente ancora viva fino all’arrivo del fuoco.

E dunque, non emergono –perché non introdotti negli atti di impugnazione, né emergenti da massime di esperienza –profili che, rispetto all’accertamento dei giudici di merito, fondato sulla persistenterespirazione della vittima - autorizzino ragionevolmente a ritenere che, in alcuno degliimputati, possa essersi formato il convincimento del già avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA],una volta che questi era stato attinto dalle coltellate alla gola.Tale situazione oggettiva sposta radicalmente il fuoco dell’analisi e impedisce diapplicare i condivisibili principi sopra richiamati, in tema di “dolo colpito a mezza viadall’errore”.Riguardati gli accadimenti per i quali è processo secondo tale angolazione,emerge palese come le doglianze difensive siano volte ad auspicare il compimento di unnuovo accertamento di tipo fattuale, incentrato su profili già ricostruiti in modo conforme dadue sentenze di merito e mai oggetto di puntuali censure nelle sedi proprie.

Si è in presenzadi una ricostruzione storica e oggettiva, dunque, che non è censurabile in sede di legittimità -neanche sotto il profilo della eventuale carenza motivazionale - appunto perché non criticatatempestivamente, a mezzo dell’impugnazione di merito.

La questione ora proposta, indefinitiva, si risolve nell’invocare non una riqualificazione giuridica, bensì una rivisitazione dielementi di fatto già ampiamente valutati e – per quanto di specifico interesse – mai oggettodi censura.Tale postulazione, proprio in quanto non attiene esclusivamente al versante dellaqualificazione giuridica - rispetto a un fatto compiutamente ricostruito nella sua strettamaterialità – si risolve, a ben vedere, nell’auspicio di una operazione ricostruttiva di tipofattuale, avulsa dal perimetro valutativo demandato al giudizio di legittimità.4.

Presentano una matrice unitaria - e ben si prestano, quindi, ad essere affrontaticongiuntamente - il secondo motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivoenumerato, in parte narrativa, sub 3.2.), il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 4.2.) e parte del terzo motivo del ricorsoproposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 5.3.), che riguardanol’aggravante della crudeltà.4.1.

Ricorda la difesa come, all’esito del giudizio di secondo grado, sianoresiduate le aggravanti della crudeltà e della minorata difesa; sarebbe rimasta del tuttoassente, però, la necessaria motivazione circa la consapevolezza – in capo agli autori –della permanenza in vita della vittima, al momento dell’accensione del fuoco.

Entrambe lesentenze hanno ritenuto che le coltellate alla gola, inflitte al ricorrente, avrebbero comunqueavuto un effetto letifero; la decisione di appiccare il fuoco alla vittima, poi, è stata valutataquale indice della volontà di infliggerle una sofferenza «ultronea», rispetto alla ordinaria seriecausale, ma ciò postula che vi sia stata la consapevolezza della permanenza in vita delsoggetto.

Chi, del resto, non ha partecipato all’appiccamento del fuoco e non era presentesulla scena di tali avvenimenti, non era in grado, in ipotesi difensiva, di appurare lapermanente vitalità della vittima, già ridotta in stato di incoscienza e già mortalmente attintacon due coltellate alla gola.4.2.

Si tratta di questioni strettamente collegate al tema della qualificazionegiuridica, sopra ampiamente esaminato e che trovano la loro soluzione in maniera ad essoquasi consequenziale.La Corte territoriale – contrariamente alle deduzioni difensive – ha fatto buongoverno delle regole ermeneutiche elaborate, sulla specifica tematica, dalla giurisprudenzadi legittimità.

È noto come il criterio guida, ai fini dell’individuazione della sussistenzadell’aggravante dell’aver agito con crudeltà, sia costituito dal concetto della eccedenza,rispetto al canone della “normalità causale” - quale tratto distintivo dell’agire - oggetto di unaccertamento da compiere secondo parametri concreti, rappresentati dalle modalità attuativedella condotta e dalle circostanze del caso concreto; da questo punto di vista, è sufficienterichiamare l’insegnamento di Sez.

U, n. 40516 del 23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267629 –01, a mente della quale: «La circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cuiall’art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da unacondotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive edesprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole» (si veda anche Sez. 1, n.20185 del 20/12/2017, Q., Rv. 272828 – 01, secondo la quale: «Ai fini della sussistenzadella circostanza aggravante comune consistente nell’avere agito con crudeltà verso lepersone, non è necessario che l’azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendosufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima,purché si concreti in un "quid pluris" rispetto all’esplicazione ordinaria dell’attività necessariaper la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rendeparticolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l’indole malvagia e l’insensibilitàa ogni richiamo umanitario»; così anche Sez. 1, n. 35187 del 10/07/2002, Botticelli, Rv.222520 – 01).La Corte distrettuale - applicando correttamente tale principio di diritto - havalorizzato la particolare efferatezza dimostrata nel non arrestarsi alle due coltellate inferte alcollo della vittima e, invece, nell’accanirsi sulla stessa, dandola alle fiamme mentre eraancora viva, seppur ridotta all’impotenza.

Nella sentenza impugnata, sul punto, può leggersicome la fase eteroaggressiva rappresentata dall’abbruciamento abbia inflitto ad [OSCURATO:PERSONA]“patimenti fisici ulteriori e gratuiti, quasi a sfregio”, restando ovviamente ininfluente lacircostanza che quegli fosse privo di conoscenza.Il profilo di eccedenza rispetto al canone di normalità causale, correttamente, èstato rinvenuto dalla Corte di assise di appello anche nel fatto che già le due coltellateavrebbero sortito un effetto mortale, sebbene maggiormente dilatato quanto a tempistica; lacarbonizzazione, in tale ottica, assume la veste di strumento causale ulteriore, volto in primisproprio all’inflizione di terribili sofferenze, ulteriori rispetto a ciò che era causalmentenecessario.La struttura motivazionale adottata dalla Corte territoriale, con riferimento allacondotta di tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro fisica presenza in ogni segmentodell’azione e senza che da ciò possa trarsi la conseguenza – per quanto si è detto sopra –che gli stessi potessero essere caduti in errore quanto all’avvenuto decesso della vittima,quindi, è esaustiva e lineare, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà, logicao infratestuale; tale impostazione, inoltre, è pienamente aderente ai principi di dirittoripetutamente tracciati da questa Corte.In conclusione, la doglianza deve essere disattesa.5.

Pongono problematiche di contenuto tra loro similare, tanto da poter esseretrattati unitariamente, il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivoenumerato, in parte narrativa, sub 3.3.), il terzo motivo del ricorso proposto dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 4.3.) e parte del terzo motivodell’impugnazione presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in parte narrativa, sub5.3.), che riguardano l’aggravante della minorata difesa.5.1.

Sostiene la difesa non potersi configurarsi l’aggravante della minorata difesa,per essersi svolto il fatto in prossimità di una strada extraurbana, assai trafficata anche inorari non diurni.

Non si sarebbe neanche adeguatamente considerata, del resto, la presenza– all’interno dell’abitacolo della vettura in uso agli imputati – di uno stretto amico dellavittima, ossia di una persona in grado di portare a quest’ultima aiuto, all’occorrenza.Conclude la difesa segnalando come lo stesso Aboulkheir abbia ricordato che la posizioneassunta dalla vittima, all’interno dell’autovettura, è stata casuale, ossia non frutto disuggerimento o coazione ad opera degli imputati.5.2.

Per ciò che attiene all’inquadramento concettuale di tale aggravante, non puòche farsi riferimento alla nota Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02,a mente della quale: «Ai f ini dell ’ integrazione della circostanza aggravantedella minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze ditempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, inuna particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendosufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dellostesso».

Nell’ambito della medesima pronuncia, il massimo consesso di questa Corte hachiarito come la perpetrazione del reato in tempo di notte sia idonea ad integrarel’aggravante della minorata difesa, pure laddove difettino ulteriori elementi inerenti al luogo,al tempo o alla persona, a patto però che la pubblica o privata difesa ne siano restatecomunque ostacolate in concreto e a condizione che non emergano circostanze ulteriori, dinatura diversa, in grado di porre nel nulla tale effetto.5.3.

Tanto posto quanto alla base teorica della dedotta questione, non vi è chi nonrilevi come i Giudici del merito si siano attentamente confrontati con lo specifico tema,tenendo anche conto di tutte le deduzioni formulate dalla difesa (si veda quanto riportato,nella sentenza impugnata, a pag. 23; la tematica era stata oggetto di accorta disamina, delresto, già in seno alla pronuncia di primo grado, come può leggersi a pag. 58 della stessa).Le due sentenze - quanto allo specifico profilo – evidenziano infatti come il fatto sisia verificato in una zona del tutto isolata e in cui non vi era altra presenza umana, oltre chein tempo di notte e in aperta campagna, laddove insistono sia una fitta vegetazione, siacumuli di rifiuti abbandonati.

A ciò non può non aggiungersi l’ulteriore condizione di carattereoggettivo, rappresentata dal numero stesso degli aggressori; una situazione, quest’ultima,che è stata giustamente considerata atta a inibire ogni forma di possibile resistenza, da partedella vittima.Si è in presenza, in definitiva, di una motivazione congruente e puntuale, dallaquale è assente qualsivoglia profilo di illogicità; una struttura argomentativa, poi, che nonviene minimamente disarticolata dalle osservazioni difensive.6.

Con il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, inparte narrativa, sub 5.1.) si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva.6.1.

Era stato domandato l’espletamento di una perizia, volta ad accertare le variefasi degli spostamenti compiuti dagli imputati a bordo dell’autovettura Mercedes, registratidal sistema gps della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] approfondimento tecnicoavrebbe dimostrato – attenendosi alla tesi propugnata dalla difesa - come la Mercedes siatransitato nell’abitato della zona [OSCURATO:PERSONA], fermandosi colà per oltre due minuti, proprio alfine di consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di perfezionare gli accordi presi con gli imputati e farscendere dall’auto lo stesso.I dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] mostrerebbero, prosegue la difesa, la sostadel veicolo nella suddetta località, laddove [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sceso dall’autovettura perincontrare i suoi fornitori, nonché il successivo incontro – avvenuto nella non distante areaadiacente la [OSCURATO:PERSONA], laddove poi è stato rivenuto cadavere – deputato allaconsegna della sostanza stupefacente.Ricorda la difesa che si era anche domandata la rinnovazione dell’istruttoria, conriferimento sia alla presenza di plurimi accessi, nell’ampio piazzale dove si è consumato ildelitto, sia quanto all’audizione degli agenti di p.g.

Ugolini e Soldatini.

Parimentifondamentale resterebbe, in ottica difensiva, l’assenza di segni di trascinamento del corpodella vittima, che sarebbe invece stata – secondo la narrazione di [OSCURATO:PERSONA] - tramortita etrascinata, dalla vettura sino al luogo dell’omicidio.6.2.

Giova sottolineare che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultatidel ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione oraavversata, contraria alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sul rilievo che - nelgiudizio di appello – quest’ultima rappresenta un istituto di carattere eccezionale, fondatosulla presunzione di completezza dell’indagine istruttoria, corroborata dalle acquisizionioperate nel corso del dibattimento di primo grado.Il potere del giudice di secondo grado, di disporre la rinnovazione, è dunquesubordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga - contro la predetta presunzione - di nonessere in grado di decidere in base agli elementi di valutazione e conoscenza già presentinell’incarto processuale (Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 - 01).L’esercizio di tale potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello,restando incensurabile in sede di legittimità, laddove congruamente motivato [Sez. 3, n.7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 40705de l 10 /01/2018 Capi tan io , Rv. 274337 – 01, che ha cos ì s ta tu i to : ‹ ‹Lamancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituireviolazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di provesopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado››; sulla medesima direttriceinterpretativa si sono poste Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275114 – 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 – 01 e Sez.5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, Pacini, Rv. 246859 – 01, nonché Sez. 5, n. 32379del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 – 01, che ha chiarito come possa essere censuratad inanz i a l l a Co r te d i cassaz ione l a manca ta r i nnovaz ione i n appe l l odell’istruttoria dibattimentale, solo qualora emerga l’esistenza, nella struttura motivazionaleche sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, che siano desumibilidal testo del medesimo provvedimento e che attengano a profili di rilievo dirimente, essendoperaltro necessaria la dimostrazione che tali forme di incoerenza argomentativa sarebberostate verosimilmente scongiurate, laddove si fosse provveduto all’assunzione, ovvero allariassunzione, delle prove invocate e Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240995].Costituisce consolidato principio di questa Corte, insomma, ritenere che la omessarinnovazione dell’istruzione dibattimentale – nel corso del giudizio di secondo grado – possaintegrare violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., esclusivamente inpresenza di prove sopravvenute, o scoperte in epoca successiva, rispetto alla sentenza diprimo grado, a norma dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., mentre l’error in procedendo èconfigurabile, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., soltanto nel caso in cuila prova richiesta e non ammessa, posta a confronto con l’apparato motivazionale addotto asostegno della sentenza impugnata, risulti di valenza decisiva, ossia tale che - se fosse stataesperita - avrebbe potuto disarticolare la struttura stessa della decisione e, così, condurre adifformi lumi in fase decisoria.6.3.

La doglianza, invece, reitera negli esatti termini la analoga questione posta insede di gravame; la risposta fornita dalla Corte di assise di appello, sul punto specifico, èstata del tutto coerente ed esaustiva, oltre che priva di qualsivoglia aspetto contraddittorio.La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che i dati tecnici raccolti fossero diagevole lettura e non necessitassero di alcuna integrazione; ciò in disparte la considerazioneche l’interesse manifestato dagli imputati – espresso nella relativa richiesta di rinnovazioneistruttoria – afferiva ad aspetti secondari, rispetto alla collocazione temporale e spaziale delgesto omicidiario.

Viene altresì chiarito, in sentenza, come siano stati compiutamentesviscerati – attraverso le deposizioni rese dai medesimi testi di p.g. dei quali è stata poidomandata una nuova audizione, nonché grazie alla documentazione fotografica evideografica acquisita – gli aspetti inerenti agli accessi carrabili al sito, oltre che quelliconcernenti lo stato dei luoghi e le tracce, di natura organica e non, presenti sul posto.La Corte distrettuale, infine, non si è sottratta nemmeno al confronto con la tesialternativa prospettata dalla difesa, imperniata su quella che ha definito “una sorta di doppiavita di [OSCURATO:PERSONA]”, che si pretende esser stato uno spregiudicato narcotrafficante.

Senzaricevere smentite dalle allegazioni difensive, la Corte ha dunque giudicato radicalmenteinattendibile tale ricostruzione, in quanto fondata su voci incontrollate, legate a un nonmeglio specificato fatto notorio e collegata a informazioni fuorvianti, che originavano propriodalla voce degli imputati.7.

Il secondo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in partenarrativa, sub. 5.2.) attinge direttamente il versante della ritenuta responsabilità degliimputati.7.1.

La circostanza che non siano state rinvenute tracce di sangue - secondo ladifesa - avvalorerebbe la tesi che la vittima sia stata accoltellata da una mano esperta e nondagli imputati, soggetti del tutto inesperti nel maneggiare le armi.

Inoltre, il tempo di appenaotto secondi, registrato dai sistemi di videosorveglianza e intercorso tra la fiammata ed ilmomento dell’allontanamento della vettura, è del tutto incompatibile con il tempo necessarioper effettuare le operazioni descritte in sentenza (accendere il liquido, raggiungerel’autovettura, percorrere il tratto di strada fino alla piccola rampa di accesso alla viapubblica).

Si deve anche ricordare, prosegue l’impugnazione, che il liquido accelerante, chesi ritiene esser stato adoperato, provoca una fiammata immediata; risulterebbe perciòinspiegabile il mancato ritrovamento - tanto sui vestiti degli imputati, quanto all’internodell’abitacolo della vettura – di tracce di tale liquido (gli imputati, sul punto, hanno sostenutodi esser restati fermi nell’auto e di essersi allontanati solo dopo aver visto la fiammata).Quanto al tema degli assegni, i tre negozi di frutta gestiti dai fratelli Kalifaprocuravano a fine giornata una certa quantità di denaro contante, che essi poi adoperavanoper effettuare gli acquisti giornalieri ai mercati generali.

Nella settimana precedente al fattoper il quale si procede, essi hanno conservato del denaro liquido, da adoperare in seguitoper l’acquisto di sostanza stupefacente.

Tanto ciò vero, che erano stati compilati assegnipostdatati di importo complessivo ben eccedente la somma di euro ventimila, con dataaddirittura successiva al momento dell’arresto.

Il tutto dovrebbe valere a dimostrarel’estraneità degli imputati al fatto omicidiario ascritto.Secondo la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], tutti e quattro si sarebbero recati a Ostiaper disfarsi degli oggetti utilizzati per l’omicidio o presi durante il fatto; le riprese delletelecamere fisse, però evidenziano l’uscita dei quattro dalla vettura, senza che alcuno di essitrasporti fardelli o oggetti.

Non è stata chiarita, inoltre, la ragione per la quale la schedatelefonica della vittima abbia continuato a funzionare dopo il fatto, risultando inverosimile chegli imputati si possano essere disfatti del solo telefono e non anche della scheda.Quanto al movente, è inconsistente l’idea che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avessero individuatonella vittima l’autore dell’incendio dei loro negozi; ciò perché quest’ultima, in concomitanzacon tali incendi, si era sempre trovata in compagnia dei [OSCURATO:PERSONA] o di loro lavoranti.Ugualmente privo di alcuna base è il movente economico, consistente nell’esistenza di undebito ammontante a tremila euro, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto nei confronti diAbdelsattar, in relazione a un permesso di soggiorno: in primo luogo, la pratica per il rilasciodi tale permesso era ancora in itinere e, inoltre, sarebbe stato qui il debitore a sopraffare ilcreditore.Dalle intercettazioni telefoniche relative agli imputati e a soggetti loro vicini, infine,non risultano riferimenti al fatto; la stessa descrizione della dinamica è poco convincente,stante l’impossibilità di colpire la vittima all’interno di un abitacolo nel quale si trovavano altrisoggetti, oltre che con un corpo contundente mai ritrovato.

Nelle intercettazioni riguardantiAbdoulkheir non si trovano riferimenti agli imputati; le dichiarazioni rese da quest’ultimo,infine, sono utilitaristiche e funzionali a ottenere un trattamento più mite rispetto agli altri.7.2.

Va evidenziato come tali censure si sviluppino sul piano del fatto e siano tesea sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quellarecepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa diquelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen.

Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dalperimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa datempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essereinvalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una"mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovveronell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, dapreferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormenteplausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto incui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).7.3.

D’altronde, nessun vizio concettuale o argomentativo è ravvisabile nellamotivazione sviluppata dalla Corte territoriale, che si è confrontata in modo sostanziale conle tesi ricostruttive alternative prospettate dalla difesa; in particolare:- ha preso in considerazione (definendola “fantasiosa”) la tesi dell’incontro diAbdelsattar con un ignoto spacciatore (gli imputati, secondo tale versione, avrebberolasciato quest’ultimo in località [OSCURATO:PERSONA], con l’intesa che lo avrebbero recuperato in seguito,nella località in cui, poi, sarebbe stato trovato morto);- ha adeguatamente valorizzato la ricostruzione oggettiva del luogo teatrodell’omicidio - condotta sulla base delle dichiarazioni rese dai testi di p.g.

Ugolini e Soldatini,risultate collimanti con le immagini estrapolate dalle riprese, che erano state effettuatemediante il sistema di videosorveglianza di un deposito giudiziario avente sede nei pressi –ed ha escluso l’esistenza di un secondo accesso carrabile al sito, ossia di un ingressoulteriore, rispetto a quello adoperato dalla Mercedes sulla viaggiavano i ricorrenti;- si è soffermata sugli aspetti dell’assenza di tracce ematiche della vittima, nelleadiacenze del corpo carbonizzato, nonché sulla valenza dimostrativa da riconnettereall’assenza di odore di liquido infiammabile nella vettura e sugli abiti degli imputati;- ha analizzato il tema del lasso di tempo impiegato per commettere l’assassinio,nonché quello degli otto secondi che intercorrono, fra la fiammata ed il riposizionamentodella Mercedes sulla via [OSCURATO:PERSONA] (un periodo talmente esiguo, che le difese pretendonoessere significativo della presenza sul posto di altri soggetti, i quali avrebbero dato allefiamme [OSCURATO:PERSONA]);- ha valutato la questione attinente alla sosta effettuata dagli imputati su un pontile aOstia, ritenendo che in tale momento gli imputati si siano disfatti del coltello adoperato perferire la vittima.A fronte di tale struttura motivazionale attenta e approfondita, le difese indugiano suuna vera e propria rilettura degli elementi di valutazione e conoscenza posti a fondamentodella decisione, senza però riuscire ad evidenziare alcuno dei vizi ricompresi nella rosa diquelli deducibili, ex art. 606 cod. proc. pen., nel giudizio di legittimità.

Anche per ciò cheafferisce a tale profilo, quindi, la sentenza impugnata merita di restare al riparo daqualsivoglia stigma, ad opera di questa Corte.8.

Sono tra loro sovrapponibili - e quindi, possono essere oggetto di trattazioneunitaria - il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in partenarrativa, sub 4.4.) e il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato,in parte narrativa, sub 5.4.), entrambi relativi alle circostanze attenuanti generiche.8.1.

Non risulterebbe provata, secondo la difesa, la sussistenza di un movente dinatura economica; la Corte di assise di appello, inoltre, si sarebbe limitata a recepire quantoaffermato dalla Corte di primo grado, omettendo di esporre le ragioni atte a supportare lescelte operate in punto di attenuanti generiche.8.2.

Va immediatamente sottolineato come i ricorsi non riescano a indicare alcunelemento positivo asseritamente trascurato, nella motivazione della pronuncia impugnata.L’attenuazione della pena scaturente dal riconoscimento delle generiche, però,deve essere ancorata a precisi profili ambientali e comportamentali della vicenda,considerata nel suo complesso ed incastonata in un peculiare ambito cronologico, spaziale estorico, o anche ad aspetti della personalità del reo, che lo rendano concretamentemeritevole di attenuazione del rigore sanzionatorio; lungi dal divenire mera applicazioneconsuetudinaria, tale riconoscimento deve ricevere adeguato sostegno, attraverso aspetticoncreti emergenti dagli avvenimenti, che militino in senso favorevole al reo.La concessione delle circostanze attenuanti generiche, inoltre, non dovrà maidivenire una pura e semplice concessione di stile, quasi che essa si atteggiasse alla streguadi un diritto, invece inesistente, in capo al colpevole.

Noto è, infatti, come le circostanzecompendiarsi nella esistenza di motivi positivi, atti a giustificare la decurtazionesanzionatoria.

La richiesta di generiche, quindi, deve connotarsi per l’indicazione di elementidi carattere specifico, con i quali è poi doveroso instaurare un confronto e fornire rispostaesaustiva (tale regola ermeneutica, unanimemente affermata dalla giurisprudenza dilegittimità, si trova, fra tante, in Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590– 01, che ha così statuito: «L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche noncostituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalitàdel soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente derivail diniego di concessione delle stesse»; nello stesso senso, si veda Sez. 1, n. 3529 del22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339 – 01).8.3.

Nella concreta fattispecie, il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non va oltrel’evidenziazione di tratti meramente personologici che connoterebbero l’imputato NoureldineAbdelazim (l’essere questi un onesto lavoratore, da lungo tempo stabilitosi in Italia e sempreossequioso delle leggi di questo Paese, come già riportato in parte espositiva); tali dati, però,sono sostanzialmente di valenza dimostrativa neutra, ai fini che ora interessano.Né risulta, soprattutto, che gli elementi esaltati dalla difesa siano stati trascuratidai giudici di merito, nella valutazione complessiva circa la personalità e le condizionidell’imputato.

Ed anzi la Corte distrettuale, nell’adoperare il criterio di computodell’equivalenza delle riconosciute generiche - a fronte delle contestate aggravanti – haricordato il ruolo gregario dallo stesso ricoperto, rispetto ai correi; tale posizione “di secondopiano” ha consentito – pur a fronte della enorme efferatezza del fatto posto in essere – laconcessione delle generiche e il bilanciamento delle stesse in termini di equivalenza.8.4.

La critica sussunta nell’impugnazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], invece,presenta caratteristiche meramente oppositive e fattuali, arrestandosi essa alla meracensura delle valutazioni compiute dalla Corte distrettuale.Non tiene dunque conto, la difesa, della coerente e lineare valutazione contenutanella avversata decisione, laddove le invocate circostanze attenuanti generiche vengononegate a due degli imputati, sulla base non solo dell’insufficienza – a tal fine - dello stato diincensuratezza, ma anche in forza del comportamento processuale, ritenuto non corretto, daessi serbato.

A tale elemento - stimato dai Giudici di secondo grado quale fattore di univocasignificazione negativa - sono andati a saldarsi gli ulteriori elementi di segno sfavorevole (viè il richiamo, in particolare, alla personalità dei soggetti ed alla gravità della condotta posta inessere).In presenza di una critica solo confutativa e di tenore marcatamente aspecifico,dunque, i motivi non possono che essere dichiarati inammissibili.9.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dei ricorsi;segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LAZIM [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]NOURELDIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il[OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE di ASSISE di APPELLO di ROMA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] A. e [OSCURATO:PERSONA] A. edichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] A. A.udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata.udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne hachiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18/06/2024, la Corte di assise di Roma ha dichiarato KhalifaMohamed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RedaAbdelazim [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di omicidiopluriaggravato. Segnatamente gli imputati, in data 22 gennaio 2022, in concorso tra loro econ premeditazione - consistita questa nel dare appuntamento alla persona offesa ElderryAbdelsattar [OSCURATO:PERSONA] e nel costringerla a salire in auto, nonché nel condurla in unluogo distante ed isolato, ubicato al km 17,200 della via [OSCURATO:PERSONA], in territorioappartenente al Comune di [OSCURATO:PERSONA] - approfittando anche dello stato dei luoghi(trovandosi essi in un terreno completamente isolato e privo di qualsivoglia illuminazione) edi tempo (svolgendosi i fatti in piena notte) tale da comportare una minorata difesa,dapprima stordivano [OSCURATO:PERSONA] con un colpo alla testa e poi gli sferravano duecoltellate, da parte a parte, al collo (ferite che, di per sé, sarebbero state già idonee acagionare la morte della p.o.) e, infine, adoperavano sevizie e crudeltà, consistenti nelcospargere il corpo della p.o. di cherosene e nell’accendere il fuoco. In tal modo, i suddettiimputati cagionavano la morte di [OSCURATO:PERSONA] bruciandolo vivo, conl’ulteriore finalità di conseguire l’impunità, rendendo irriconoscibili le impronte delle mani edei piedi di quest’ultimo. Per l’effetto la Corte di assise - riconosciute le circostanzedella prevalenza, rispetto alle contestate aggravanti – ha condannato [OSCURATO:PERSONA] MohamedMagdy [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RedaAbdelazim alla pena dell’ergastolo e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di annidiciotto di reclusione, oltre che tutti al pagamento delle spese processuali e, pro quota, diquelle relative alla custodia cautelare in carcere.Gli imputati sono stati dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in statodi interdizione legale durante l’espiazione della pena, oltre che esclusi dall’esercizio dellaresponsabilità genitoriale; è stata disposta la ulteriore pena accessoria della pubblicazionedella sentenza di condanna, mediante affissione nei Comuni di Roma e di AnguillaraSabazia, oltre che sul sito internet del Ministero della Giustizia. È stata ordinata, infine, laconfisca e distruzione dei reperti in sequestro, con restituzione agli aventi diritto diquant’altro in sequestro.2. Con la sentenza del 08/04/2025 indicata in epigrafe, la Corte di assise diappello di Roma – in riforma della sentenza gravata – ha:- assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto, per non aver commesso il fatto;- escluso l’aggravante della premeditazione;- concesso le circostanze aggravanti generiche, da ritenersi equivalenti alle residueaggravanti, a [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha rideterminatola pena a quest’ultimo inflitta nella misura di anni ventiquattro di reclusione;- confermato nel resto la decisione appellata.3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro ilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.3.1. Con il primo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione,con specifico riferimento alla ritenuta consapevolezza – da parte del ricorrente e dei correi –della permanenza in vita della persona offesa dal reato, al momento dell’appiccamento delfuoco. Viene denunciata, altresì, ai sensi dell’ art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,inosservanza e/o inesatta applicazione degli artt. 40, 41, 42, 43, 47, 56 e 575 cod. pen., peravere il giudice di appello mancato di qualificare i fatti di reato - così come ricostruiti all’esitodel giudizio di secondo grado - quale concorso materiale tra i delitti di tentato omicidio e diomicidio colposo, non sussistendo prova che gli imputati e, in particolare, l’odierno ricorrenteabbiano agito - al momento dell’appiccamento del fuoco - nella consapevolezzadell’esistenza in vita della vittima.Non si è considerato come lo stordimento e i tagli alla gola non siano stati in gradodi cagionare il decesso della vittima, né si è valutato il fatto che i due momenti in cui puòsuddividersi l’esecuzione dell’omicidio sono intervallati, fra loro, da circa quindici minuti.Entrambe le sentenze di merito non si sarebbero poste il problema dellaconsapevolezza, da parte degli imputati, della vitalità della vittima, prima che alla stessavenisse dato fuoco. [OSCURATO:PERSONA] hanno dato per assodato che la vittima abbia sanguinatoquando ancora si trovava a bordo dell’autovettura, ossia mentre sedeva sul sedile posterioredella stessa, traendo il dato dalla presenza di tracce ematiche riconducibili proprio adAbdelsattar; gli accertamenti tecnici compiuti hanno chiarito, poi, come la vittima siadeceduta per carbonizzazione, dopo esser stata ridotta in stato di incoscienza a mezzo deicolpi inferti. La dichiarazione eteroaccusatoria resa da Abdoulkehir è però risultata falsa, inordine a un punto decisivo, rappresentato dall’aver egli collocato l’azione di sgozzamentoesclusivamente all’esterno dell’autovettura, in contrasto con il rinvenimento di sangueall’interno dell’abitacolo di questa, chiaro essendo che i colpi inferti alla testa non abbianoprovocato alcuna fuoriuscita ematica.Dato che i colpi ricevuti dalla vittima al capo non avevano determinatosanguinamento, deve dedursi che le tracce repertate all’interno dell’abitacolo vadano riferiteall’azione di sgozzamento; tale circostanza era decisiva, in quanto da correlare con l’altra,costituita dal lungo stazionamento della Mercedes nello spazio antistante il depositogiudiziario.3.2. Con il secondo motivo, viene anzitutto denunciata, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., carenza assoluta di motivazione ed estrinsecacontraddittorietà della medesima, con specifico riguardo alla pretesa consapevolezza - daparte del ricorrente- della permanenza in vita della vittima, al momento dell’appiccamento delfuoco ad opera dei concorrenti nel reato. Nell’ambito del medesimo motivo, ci si duole, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazionedella circostanza aggravante dell’aver adoperato sevizie e dell’aver agito con crudeltà versole persone, di cui agli artt. 577, primo comma, n. 4 e 61, n. 4 cod. pen., in quanto ritenutasussistente, in difetto di qualsivoglia apprezzamento circa i requisiti di imputazionesoggettiva della circostanza medesima.3.3. Con il terzo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alriconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61, n. 5 cod.pen., lamentandosi anche, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazionedella medesima disposizione di legge.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 42, 43, 47, 56-575 e 589 cod.pen., per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, in ordine alla mancataderubricazione del fatto omicidiario contestato nei delitti ex artt. 56-575 e 589 cod. pen.4.2. Con il secondo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 577 e 61, n. 4 cod. pen. La natura soggettiva ditale aggravante è un dato da ritenersi ormai pacificamente acquisito, nella giurisprudenza dilegittimità; il controllo circa la sussistenza della stessa avrebbe richiesto, in questaprospettiva, la verifica in punto di consapevolezza – in capo al soggetto agente – che lavittima, al momento dell’accensione del fuoco, non fosse ancora deceduta, per effetto delfendente che aveva poco prima ricevuto al collo.4.3. Con il terzo motivo, vengono denunciati, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 61, n. 5 cod. pen., violazione di legge e difettoassoluto di motivazione, quanto alla configurabilità della circostanza aggravante dellaminorata difesa.Le sentenze di merito avrebbero dovuto chiarire le ragioni in base alle quali, a loroavviso, la commissione del fatto in orario notturno e in luogo poco frequentato avesse inconcreto ridotto le possibilità di difesa della vittima. Non si è tenuto conto, invece, di comeElderry si sia strenuamente difeso, riuscendo a ferire tre dei suoi aggressori, il cui sanguesarebbe stato poi repertato all’interno del veicolo. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse disarmato,peraltro, è solo frutto di una personale opinione espressa dal primo giudice; tale opinione,però, è contrastata dal dato oggettivo emerso agli atti, rappresentato dall’avvenutosanguinamento degli aggressori all’interno dell’abitacolo dell’autovettura.4.4. Con il quarto motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengono di seguito enunciati entro ilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.5.1. Con il primo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d)cod. proc. pen., mancata assunzione di una prova decisiva, con particolare riferimento aduna perizia, nonché all’audizione di alcuni ufficiali di p.g. e alla ricostruzione esatta dellostato dei luoghi.5.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio rilevante ex art. 606, comma 1,lett. e)cod. proc. pen., per carenza o manifesta illogicità della motivazione in punto diresponsabilità. Ritiene la difesa che la vittima sia stata attinta da fendenti inferti da unsoggetto sicuramente più esperto, rispetto agli attuali imputati, nel maneggiare il coltello. Iricorrenti, come si evince dalle riprese estrapolate dai sistemi di sorveglianza, non avrebberoavuto il tempo di allontanarsi dal luogo e, inoltre, anche il preteso movente non regge. Nérisultano acquisiti, infine, ulteriori elementi a carico dei prevenuti, attraverso la captazionedelle conversazioni telefoniche.5.3. Con il terzo motivo, vengono denunciati vizi motivazionali e violazione dilegge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alle circostanzeaggravanti reputate sussistenti. L’esame condotto dal medico legale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], haconsentito di appurare come – nonostante la vittima fosse stata attinta da due fendenti allagola, che avrebbero comunque portato alla morte in tempi più lunghi – il decesso debbaessere ricondotto alla carbonizzazione, verificatasi in seguito all’appiccamento del fuoco.Non vi è stata alcuna forma di sevizia o crudeltà, posto che il fuoco è stato appiccato nellaconsapevolezza che la vittima fosse ormai deceduta. Parimenti insussistente è l’aggravantedella minorata difesa, posto che la vittima avrebbe avuto tutta la possibilità di darsi alla fuga.5.4. Con il quarto motivo, vengono denunciati vizi motivazionali e violazione dilegge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento allo stato e allapersonalità del ricorrente, in punto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Ilricorrente è un onesto lavoratore, padre di un figlio nato nel 2021, rispettoso delle regole delPaese che da anni lo ospita e che da molti anni collaborava con i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. La Corte diassise di appello gli ha concesso le generiche, ma non ha chiarito le ragioni poste afondamento della scelta di bilanciarle con il solo canone dell’equivalenza – e non dellaprevalenza – rispetto alle contestate aggravanti.6. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi e i difensori hanno insistitoper il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, la vicenda riguarda la tristesorte del cittadino egiziano [OSCURATO:PERSONA] che – in quanto sospettatodi essere il responsabile di incendi e danneggiamenti, patiti dall’esercizio commercialegestito da [OSCURATO:PERSONA], titolare di una attività di rivendita di frutta –viene, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, condotto nottetempo in un luogo isolato,ad opera di un gruppo di connazionali, oggi imputati. Giunti sul posto (segnatamente, al km17,200 della via [OSCURATO:PERSONA], in territorio ricompreso nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]),l’uomo viene dapprima colpito da [OSCURATO:PERSONA] con due pugni alla testa e così stordito;poi viene trascinato – ad opera dello stesso soggetto - all’esterno dell’abitacolodell’autovettura nella quale tutti si trovavano e, una volta fuori, attinto con due coltellate allagola.Infine, una volta discesi dalla vettura anche gli altri imputati, la vittima vienericoperta di cherosene e data alle fiamme, tanto che i successivi accertamenti di caratteretecnico ricondurranno la morte alla carbonizzazione.In primo grado, come sopra precisato, vi è stata condanna a carico di quattrosoggetti (in particolare, tre imputati sono stati condannati all’ergastolo e uno alla pena diventiquattro anni di reclusione); all’esito del giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] AhmedElsayed è stato assolto. A carico dei residui tre imputati, poi, è stata esclusa l’aggravantedella premeditazione; la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]– previo riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, computate conil criterio dell’equivalenza rispetto alle residue aggravanti – è stata rideterminata nella misuradi anni ventiquattro di reclusione, mentre a carico degli altri due imputati è stata confermatala pena dell’ergastolo, che era stata già inflitta in primo grado.3. Sono tra loro sovrapponibili e, quindi, ben si prestano a una agevole trattazioneunitaria, il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in partenarrativa, sub 3.1.) e il primo motivo del ricorso preposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivoenumerato, in parte narrativa, sub 4.1.).3.1. Secondo la prospettazione difensiva, in primo luogo, sarebbe impropriodiscorrere di una doppia conforme affermazione di penale responsabilità, atteso che la Cortedi secondo grado ha assolto [OSCURATO:PERSONA], attribuendo piena credibilitàalle dichiarazioni eteroaccusatorie da questi rese e, in tal modo, discostandosi dallavalutazione frazionata che era stata invece compiuta dalla Corte di assise.Tanto premesso, sarebbe stato necessario motivare – in ottica difensiva - circa ilfatto che la combustione del corpo della vittima rientrasse entro l’alveo complessivodell’animus necandi, ovvero chiarire se tale gesto fosse sorretto soltanto dalla diversavolontà di distruggere le tracce del fatto omicidiario, nella pur erronea convinzione che taleeffetto si fosse già prodotto; in caso di risposta affermativa a tale quesito di caratterepreliminare, la condotta sarebbe stata da riqualificare quale concorso materiale fra il delittodi tentato omicidio (stante la commissione di atti idonei e univocamente diretti a cagionare lamorte dell’aggredito, non ancora verificatasi) e quello di omicidio colposo (responsabilitàcolposa derivante dall’appiccamento del fuoco alla vittima, nella inesatta convinzione chel’oggetto dell’azione fosse un corpo ormai già privo di vita).Scarsamente analizzate, poi, risulterebbero secondo la difesa le dichiarazionieteroaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva, in realtà, una dinamica frazionatain due distinte fasi, ascrivibili a diversi soggetti agenti. Per la precisione, [OSCURATO:PERSONA] aggredito la vittima mentre questa ancora si trovava all’interno della autovettura, abordo della quale era stata condotta in loco e – una volta trascinatala all’esterno - le avrebbepraticato i tagli alla gola, già intrinsecamente letali; il fratello del primo, ossia [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero poi sottratto alla vittima alcuni oggetti personali e, infine, l’avrebberocosparsa di liquido infiammabile e le avrebbero dato fuoco.Sarebbe errata, quindi, la qualificazione giuridica attribuita al fatto, essendo stateposte in essere distinte condotte materiali, tra loro ben distinte quanto al versantefenomenologico: prima lo sgozzamento e, solo in un secondo momento, la carbonizzazione,da ritenersi causa effettiva della morte della vittima. Il primo segmento della condottadovrebbe essere ricondotto allo schema teorico del tentato omicidio, del quale ricorrono tuttigli estremi, anche in considerazione del fatto che la vittima non è stata uccisaimmediatamente dal primo fendente. La porzione successiva di condotta è rappresentatadall’accensione della fiamma, in relazione alla quale non è dato sapere se vi fosse laconsapevolezza – ad opera dei soggetti attivi – circa la attuale vitalità della vittima; su taleultimo aspetto, la difesa lamenta dunque una totale carenza motivazionale.3.2. Vengono in rilievo, quindi, doglianze che attengono alla qualificazionegiuridica del fatto, che sarebbe da ricondurre - secondo le difese - a una ipotesi di concorsomateriale fra tentato omicidio e omicidio colposo, per non esser stata acquisita la prova chegli imputati fossero consci della vitalità della vittima, al momento dell’abbruciamento dellastessa; sposando tale prospettiva interpretativa, consequenzialmente, l’accoltellatoredovrebbe, a sua volta, rispondere solo di tentato omicidio.La tesi propugnata dalla difesa – con argomentazioni assai pregevoli – rinvia aldictum di Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, Iovino, Rv. 224155 – 01, che a sua volta originadai principi fissati da Sez. 1, n. 10535 del 02/05/1988, Auriemma, Rv. 179560 – 01, a mentedella quale: «La possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postula che lavolontà dell’ultimo atto sia effettiva, non potendosi ricavare in via ipotetica attraverso unprocedimento fondato su presunzioni e condotto alla stregua dell’id quod plerumque accidit.Ne consegue che, allorquando la condotta del soggetto sia consapevolmente diretta arealizzare un evento e questo si produca non già per effetto di quella condotta, bensì di uncomportamento sorretto dall’erroneo convincimento della già avvenuta produzionedell’evento, quest’ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sub specie di delittotentato, mentre l’ulteriore frammento del fatto può essere punito a titolo di colpa, se èprevisto dalla legge come delitto colposo». Nella parte motiva di questa pronuncia, puòleggersi quanto segue: «Per quanto riguarda in particolare l’aspetto della condotta, siavverte che, se per i reati a forma vincolata oggetto del dolo è la condotta specificamentedescritta nella norma incriminatrice, nei reati a forma libera - e cioè nelle fattispeciecasualmente orientate-, in cui il legislatore pone l’accento con espressioni come "cagionare","determinare" e simili, piuttosto che sul tipo di azione, sulla produzione di un certo tipo dirisultato naturalistico, la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postulache sia effettiva la volontà "dell’ultimo atto" causalmente idoneo a produrre l’evento. Nederiva, come logico corollario, che, nei casi come quello in esame, non è consentitoconfigurare il supporto psicologico dell’illecito in via ipotetica o secondo schemi congetturalialla stregua dell’id quod plerumque accidit, sulla base di una presunta, unitaria,rappresentazione finalistica dell’agente, nella presunzione che, se questi avessetempestivamente riconosciuto l’errore sulla permanenza in vita della vittima, avrebbecomunque perseverato nell’intenzione di ucciderla. Neppure appare lecita una ricostruzionegiuridica della vicenda in termini di non rilevanza della deviazione, nel compimentocomplessivo dell’azione, del decorso causale comunque consapevolmente avviatodall’agente (c.d. aberratio causae irrilevante), mediante il richiamo all’oggettivo criterio dicollegamento fra l’azione dolosa precedentemente spiegata per il conseguimento di un certorisultato e la successiva condotta volontaria dello stesso agente, pure assistita da unelemento psicologico non direttamente pertinente all’evento letale da esso realmentecausato, evento questo che viene tuttavia rappresentato come sviluppo ed esito "indiretto" o"mediato" dell’iter causale avviato dall’iniziale comportamento. Che la rappresentazione e lavolizione debbano in realtà avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica-condotta, evento inteso in senso naturalistico e nesso di causalità materiale -, e non il soloevento causalmente dipendente dalla condotta, lo si desume chiaramente, d’altra parte,dalla disciplina dell’errore sul fatto costituente reato contenuta nel primo comma dell’art. 47,secondo cui siffatto errore, facendo venire meno il dolo sotto il profilo della indispensabileconsapevolezza degli elementi essenziali della fattispecie, esclude la responsabilità dolosa ela punibilità dell’agente. Quando l’errore sopravvenuto cade su dati essenziali del fatto tipicoe in concomitanza con un secondo segmento esecutivo della condotta tipica del reato,dotato di propria ed autonoma efficienza causale, il dato volitivo dell’elemento psichico resta,in tal caso, irrimediabilmente inficiato dall’atteggiarsi di quello intellettivo e l’errore haun’efficacia escludente il dolo. Si è altresì osservato che, quando l’agente tiene undeterminato comportamento sulla base di una direttiva psicologica rapportabile ad una falsarappresentazione della realtà fenomenica ed in tali condizioni realizzi il risultato preso di miraanteriormente al formarsi dell’erroneo convincimento di averlo cagionato, in siffatto episodiocriminoso si verte nell’ipotesi, non di uno o più atti tipici contestuali o strettamenteconsecutivi ma comunque deponenti a favore dell’unicità dell’azione, bensì di azioni plurime,non solo frazionate cronologicamente, ancorché immediatamente consecutive, ma altresìdifferenziate per l’aspetto attinente all’offesa del bene giuridico protetto ed all’efficacia lesiva,giuridicamente autonome per i profili di tipicità di ciascun segmento comportamentale,sorrette infine da distinti coefficienti psicologici. E più precisamente: il dolo di un omicidio nonrealizzato per la prima fase della condotta; il dolo di un reato non realizzato (la distruzione el’occultamento del cadavere) e una colpa effettiva (da accertare in concreto, non in forzadella mera imputazione oggettiva, secondo il modello normativo dell’aberratio delicti di cuiall’art. 83 comma 1° cod. pen.) per l’evento letale prodotto, quanto alla seconda parte dellacondotta che si pone come immediato e diretto fattore eziologico della morte, ascrivibile cosìa titolo di omicidio colposo. Due fattispecie tipiche di reato, dunque, strutturalmenteautonome e sottoposte a distinto regime giuridico».Le regole ermeneutiche cristallizzate in tali pronunce sono espresse in manieraormai unanime, nel panorama giurisprudenziale di legittimità e sono espressione delgeneralizzato abbandono della risalente impostazione dogmatica fondata sul dolusgeneralis, in base alla quale – in vista della possibilità di elevare una contestazione a titolodoloso – si pretendeva che la volontà di cagionare il decesso della vittima fosse sicuramentesussistente, nel solo momento iniziale dell’azione delittuosa. Stando a tale desueta teoria,infatti, l’iter criminis andrebbe riguardato esclusivamente in modo unitario, non prestandosiad analisi atomistiche e parcellizzate, pure allorquando la morte si sia in concreto verificataper una causa naturalisticamente difforme, avulsa dal percorso realizzativo originariamentevoluto e intrapreso.Siffatta impostazione concettuale - come correttamente notano i Difensori – èormai superata dalla moderna scienza penalistica, preferendosi riconnettere, in ossequio aldettato normativo ex art. 43 cod. pen., un uguale rilievo ai due profili – rappresentativo evolitivo – che coesistono nell’elemento psicologico doloso. Da tali considerazioni scaturiscel’impostazione ermeneutica oggi divenuta patrimonio condiviso della teoria generale deldiritto penale, che postula la permanenza della primigenia volontà omicida, durante l’interasequenza esecutiva che conduce alla concretizzazione dell’exitus.Trattasi peraltro di tematica sviluppata, all’indomani dei primi arresti soprarichiamati, da una copiosa messe di pronunce giurisprudenziali che hanno chiarito come –allorquando venga messa in moto una condotta consapevolmente diretta a cagionare lamorte, ma l’evento si realizzi non per effetto di questa, bensì di altra, successivamente postain essere dal medesimo soggetto attivo, erroneamente convinto del già avvenuto decessodella vittima - il fatto omicidiario vada imputato quale delitto tentato, dovendosi ascriverel’ulteriore frammento di azione a titolo di responsabilità colposa (si vedano, fra tante, Sez. 1,n. 15774 del 17/11/2015, dep. 2016, Mainetti, Rv. 266600 – 01; Sez. 1, n. 5096 del17/01/2012, Qypi, Rv. 251856 – 01 e Sez. 1, n. 631 del 07/12/2006, dep. 2007, Kusi, Rv.236560 – 01; in tempi più recenti, infine, si potranno leggere Sez. 1, n. 34021 del29/04/2022, Rullo, Rv. 283574 – 01 e Sez. 1, n. 16318 del 13/03/2024, P., Rv. 286353 – 01,secondo cui: «In tema di omicidio, ove la morte della vittima derivi da un concorso di causeoriginato da un atto intenzionale dell’agente, l’imputazione del fatto a titolo di dolopresuppone l’accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l’iter dellacondotta, fino all’ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima»).3.3. Ciò posto, occorre rilevare che la questione della quale si tratta non involgeun mero profilo di definizione giuridica del fatto – che può sicuramente essere posto ancheper la prima volta dinanzi a questa Corte ed è persino rilevabile d’ufficio, nel rispetto delprincipio del contraddittorio: art. 611, comma 1-sexies cod. proc. pen. – poiché presupponeuna ricostruzione fattuale diversa da quella recepita dalla Corte territoriale, la legittimità elogicità del cui percorso argomentativo devono essere sindacate alla luce delle doglianzeche erano state sottoposte con gli atti di appello.I sopra enucleati principi di diritto in tema di “dolo colpito a mezza via dall’errore”,infatti, postulano l’acquisizione di un elemento di certezza, costituito dall’accertamento che lavittima – al momento dell’abbruciamento – sicuramente non presentasse ancora segni divitalità esteriormente percepibili, dunque ricadenti nel sistema senso-percettivo dei soggettipresenti in loco; e infatti solo in tal modo – ossia, in virtù dell’assenza di manifestazioni, daparte della vittima, di una persistente vitalità – si può logicamente giustificare l’erroneoconvincimento, in capo agli agenti, del già avvenuto decesso della vittima medesima.L’applicazione delle sopra sviscerate regole ermeneutiche – che, si ribadisce, sonointegralmente condivise da questo Collegio – muove da un presupposto indefettibile dicarattere oggettivo, rappresentato non solo dalla persistente vitalità della vittima, al momentodell’adozione del secondo meccanismo causalmente efficiente, bensì anche dalla sicurainesistenza di segnali esterni, immediatamente evocativi di tale - pur ormai flebile edigradante - energia vitale. Può invocarsi l’applicazione della categoria dogmatica del dolocolpito a mezza via dall’errore, in altri termini, solo ponendo – quale incontestata basericostruttiva – la sicura insussistenza di una concreta possibilità, per le persone presenti sulposto, di comprendere come esse si accingessero a dar fuoco a un soggetto ancora vivo.Da questo punto di vista, si osserva che un solido ancoraggio di tipo oggettivo ècostituito da quanto riportato nella parte motiva della sentenza di primo grado, laddove siprecisa come siano state rinvenute – nei polmoni della vittima – tracce di fuliggine e dimonossido di carbonio, a indubitabile dimostrazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] ancorarespirasse, mentre gli imputati provvedevano ad appiccare il fuoco (una delle coltellate chegli erano state inferte presentava, come sopra accennato, una sua attitudine letifera e neavrebbe comunque determinato la morte, ma in tempi più dilatati, secondo quanto puòleggersi a pag. 21, ancora della sentenza della Corte di assise). Ebbene, la sentenza diprimo grado descrive lo stato della vittima – immediatamente prima di venire avviluppatadalle fiamme – come “inerme e inoffensivo”, ma “ancora vivo”; tanto ciò vero, che i giudici dimerito hanno reputato sussistente l’aggravante della crudeltà, giustamente ad onta dellacondizione di incoscienza nella quale versava [OSCURATO:PERSONA].Rispetto a tale ricostruzione, si osserva che il motivo dei ricorsi che qui siesamina, senza dar conto, salvo quanto si specificherà infra, di avere devoluto al giudice dimerito la questione dell’esistenza di dati idonei a rendere oggettivamente percepibile negliimputati l’avvenuto decesso già per effetto delle coltellate, assume che tali dati sarebberoinequivocabilmente consegnati dagli accertamenti operati, con la conseguenza che la Corted’assise d’appello avrebbe, nell’esercizio dei propri poteri officiosi, dovuto trarne le coerenticonseguenze in tema di qualificazione giuridica.Tutto ciò, se rappresenta la necessaria conseguenza dell’impostazione difensivache, in sede di merito, si era essenzialmente e legittimamente preoccupata di allontanare gliimputati dalla stessa condotta di accoltellamento della vittima, salvo che per quanto riguarda– e sul punto si tornerà subito infra -_ la sussistenza della circostanza aggravante dellesevizie e della crudeltà, rende, tuttavia, doveroso sottolineare che i ricorsi, per un verso, nonsi confrontano in termini specifici con il dato obiettivo della persistente respirazione dellavittima e, per altro verso, nel valorizzare gli altri dati consegnati dai rilievi scientifici,propongono due ricostruzioni fattuali antitetiche.E, infatti, nel ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si assume,coerentemente con quanto ritenuto dai giudici di merito, che l’accoltellamento della vittimasarebbe avvenuto fuori dall’autovettura, laddove il ricorso proposto nell’interesse di KhalifaAhmed, in termini assertivi – poiché non si confronta con l’apparato argomentativo delle duesentenze (e, in particolare, di quella di primo grado) che esclude che l’accoltellamento possaessere avvenuto nel veicolo – afferma che «”lo sgozzamento” […] fosse avvenuto dentro enon fuori l’auto!».Tanto si dice per ribadire che il controllo sul processo che ha condotto i giudici dimerito a una determinata ricostruzione dei fatti, nei termini occorrenti per verificare lafondatezza della contestazione, lungi dal cercare «comode, ma traverse e indebite “vie difuga”», non può che restare saldamente ancorato ai limiti della verifica di legittimità, tenendoconto della logicità della motivazione delle sentenze impugnate, da apprezzare alla lucedelle emergenze obiettive ma anche dei motivi di appello che sono stati proposti.A questo riguardo, deve aggiungersi che il limite rappresentato dal contenuto deglisecondo grado, di Aboulkheir, dal momento che quest’ultima scaturisce da una rivisitazione,da parte della Corte d’assise d’appello, della valutazione frazionata delle dichiarazioni diquest’ultimo operata dal primo giudice. In particolare, la sentenza impugnata ribadisce dicondividere il giudizio positivo sui “requisiti di credibilità ed attendibilità, intrinseca edestrinseca, necessari per poter essere utilizzate dal giudicante nella propria decisione” esupera soltanto le critiche espresse dalla Corte d’assise quanto alla professione di estraneitàai fatti del dichiarante.Quale che sia la valutazione di tale decisione – non oggetto di impugnazione – restail fatto che essa, sul piano ricostruttivo della responsabilità dei ricorrenti, nulla muta in terminidi rilievo.E non casualmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] proprio alle dichiarazioni delcoimputato assolto affida la ricostruzione dei fatti (pag. 12 e pag. 19 del ricorso) al punto dadenunciare il travisamento per omissione delle stesse.E, tuttavia, sia lo stato di incoscienza della vittima, sia i circa quindici minuti nei qualisi è svolta l’azione – si ribadisce alla luce dell’assenza di critiche specifiche sul puntodevolute al giudice del merito – non rappresentano elementi ex se idonei a scardinare leconclusioni alle quali sono giunti anche i giudici di secondo grado.Come si diceva, peraltro, la contestazione con la quale la Corte di secondo gradoera stata investita, in via subordinata, della questione relativa alla circostanza aggravantedelle sevizie e della crudeltà, senza coinvolgere il dato della persistente respirazione dellavittima e della sua incidenza sulle possibilità degli autori di percepire la persistente esistenzain vita di quest’ultima, si era concentrata sul rilievo che, se si attinge qualcuno con un coltelloalla gola, è chiaro l’intento omicidiario, talché, se la vittima non muore, l’autore del reato nonpuò esserne consapevole.Si tratta di proposizione che non riposa su alcuna massima di esperienza, nonessendo possibile trarre dalla volontà di uccidere, espressa dall’iniziale accoltellamento,alcuna logica conseguenza sullo stato della persona offesa prima di essere data allefiamme.A questo riguardo, va anche aggiunto, poiché il tema è stato introdotto in sede didiscussione orale, che il capo di imputazione non consente alcun equivoco sul punto, poichél’«ultronea» finalità di conseguire l’impunità. Ne discende che non c’è nessunaincompatibilità strutturale, tra il fatto nel quale è stato colto l’esercizio di crudeltà e sevizie el’obiettivo di impedire l’identificazione del cadavere.In tale contesto, si osserva che l’avversata decisione descrive una sequenza diazioni praticamente priva di soluzioni di continuità, che nasce con i colpi al capo inferti allavittima mentre tutti si trovavano all’interno dell’abitacolo dell’autovettura, prosegue con lafase delle coltellate nel distretto del collo (portate mediante “uno strumento da punta e taglio,verosimilmente con lama mono tagliente, con il quale il soggetto era stato attinto a livello delcollo con due colpi, uno superficiale ed uno profondo. Era possibile affermare ciò dallecaratteristiche morfologiche della lesività esterna a carico del collo presentata dalla vittima,vale a dire forma ad asola, dai margini netti, regolari e diastasati, dalla presenza di angoli edalla perdita di sostanza”) e, nell’immediatezza, culmina con la carbonizzazione, causaunivocamente efficiente del decesso [“… la vittima presentava tutti gli aspetti patognomicitipici dei cadaveri deceduti appunto per carbonizzazione: la colorazione nerastra dei distretticorporei … il caratteristico aspetto a pelle di leopardo (alternanza tra aree interessate dallacarbonizzazione e zone di necrosi); l’atteggiamento a lottatore, con intensa retrazionecutanea ed articolare dovuta all’azione di calore …”].Le due sentenze di merito, allora, descrivono l’azione eteroaggressiva posta inessere in danno di [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di un climax ininterrotto e privo di pause davverorilevanti; una tragica sequenza, nella quale la povera vittima – sebbene ormai incapace direagire – era sicuramente ancora viva fino all’arrivo del fuoco. E dunque, non emergono –perché non introdotti negli atti di impugnazione, né emergenti da massime di esperienza –profili che, rispetto all’accertamento dei giudici di merito, fondato sulla persistenterespirazione della vittima - autorizzino ragionevolmente a ritenere che, in alcuno degliimputati, possa essersi formato il convincimento del già avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA],una volta che questi era stato attinto dalle coltellate alla gola.Tale situazione oggettiva sposta radicalmente il fuoco dell’analisi e impedisce diapplicare i condivisibili principi sopra richiamati, in tema di “dolo colpito a mezza viadall’errore”.Riguardati gli accadimenti per i quali è processo secondo tale angolazione,emerge palese come le doglianze difensive siano volte ad auspicare il compimento di unnuovo accertamento di tipo fattuale, incentrato su profili già ricostruiti in modo conforme dadue sentenze di merito e mai oggetto di puntuali censure nelle sedi proprie. Si è in presenzadi una ricostruzione storica e oggettiva, dunque, che non è censurabile in sede di legittimità -neanche sotto il profilo della eventuale carenza motivazionale - appunto perché non criticatatempestivamente, a mezzo dell’impugnazione di merito. La questione ora proposta, indefinitiva, si risolve nell’invocare non una riqualificazione giuridica, bensì una rivisitazione dielementi di fatto già ampiamente valutati e – per quanto di specifico interesse – mai oggettodi censura.Tale postulazione, proprio in quanto non attiene esclusivamente al versante dellaqualificazione giuridica - rispetto a un fatto compiutamente ricostruito nella sua strettamaterialità – si risolve, a ben vedere, nell’auspicio di una operazione ricostruttiva di tipofattuale, avulsa dal perimetro valutativo demandato al giudizio di legittimità.4. Presentano una matrice unitaria - e ben si prestano, quindi, ad essere affrontaticongiuntamente - il secondo motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivoenumerato, in parte narrativa, sub 3.2.), il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 4.2.) e parte del terzo motivo del ricorsoproposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 5.3.), che riguardanol’aggravante della crudeltà.4.1. Ricorda la difesa come, all’esito del giudizio di secondo grado, sianoresiduate le aggravanti della crudeltà e della minorata difesa; sarebbe rimasta del tuttoassente, però, la necessaria motivazione circa la consapevolezza – in capo agli autori –della permanenza in vita della vittima, al momento dell’accensione del fuoco. Entrambe lesentenze hanno ritenuto che le coltellate alla gola, inflitte al ricorrente, avrebbero comunqueavuto un effetto letifero; la decisione di appiccare il fuoco alla vittima, poi, è stata valutataquale indice della volontà di infliggerle una sofferenza «ultronea», rispetto alla ordinaria seriecausale, ma ciò postula che vi sia stata la consapevolezza della permanenza in vita delsoggetto. Chi, del resto, non ha partecipato all’appiccamento del fuoco e non era presentesulla scena di tali avvenimenti, non era in grado, in ipotesi difensiva, di appurare lapermanente vitalità della vittima, già ridotta in stato di incoscienza e già mortalmente attintacon due coltellate alla gola.4.2. Si tratta di questioni strettamente collegate al tema della qualificazionegiuridica, sopra ampiamente esaminato e che trovano la loro soluzione in maniera ad essoquasi consequenziale.La Corte territoriale – contrariamente alle deduzioni difensive – ha fatto buongoverno delle regole ermeneutiche elaborate, sulla specifica tematica, dalla giurisprudenzadi legittimità. È noto come il criterio guida, ai fini dell’individuazione della sussistenzadell’aggravante dell’aver agito con crudeltà, sia costituito dal concetto della eccedenza,rispetto al canone della “normalità causale” - quale tratto distintivo dell’agire - oggetto di unaccertamento da compiere secondo parametri concreti, rappresentati dalle modalità attuativedella condotta e dalle circostanze del caso concreto; da questo punto di vista, è sufficienterichiamare l’insegnamento di Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267629 –01, a mente della quale: «La circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cuiall’art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da unacondotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive edesprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole» (si veda anche Sez. 1, n.20185 del 20/12/2017, Q., Rv. 272828 – 01, secondo la quale: «Ai fini della sussistenzadella circostanza aggravante comune consistente nell’avere agito con crudeltà verso lepersone, non è necessario che l’azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendosufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima,purché si concreti in un "quid pluris" rispetto all’esplicazione ordinaria dell’attività necessariaper la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rendeparticolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l’indole malvagia e l’insensibilitàa ogni richiamo umanitario»; così anche Sez. 1, n. 35187 del 10/07/2002, Botticelli, Rv.222520 – 01).La Corte distrettuale - applicando correttamente tale principio di diritto - havalorizzato la particolare efferatezza dimostrata nel non arrestarsi alle due coltellate inferte alcollo della vittima e, invece, nell’accanirsi sulla stessa, dandola alle fiamme mentre eraancora viva, seppur ridotta all’impotenza. Nella sentenza impugnata, sul punto, può leggersicome la fase eteroaggressiva rappresentata dall’abbruciamento abbia inflitto ad [OSCURATO:PERSONA]“patimenti fisici ulteriori e gratuiti, quasi a sfregio”, restando ovviamente ininfluente lacircostanza che quegli fosse privo di conoscenza.Il profilo di eccedenza rispetto al canone di normalità causale, correttamente, èstato rinvenuto dalla Corte di assise di appello anche nel fatto che già le due coltellateavrebbero sortito un effetto mortale, sebbene maggiormente dilatato quanto a tempistica; lacarbonizzazione, in tale ottica, assume la veste di strumento causale ulteriore, volto in primisproprio all’inflizione di terribili sofferenze, ulteriori rispetto a ciò che era causalmentenecessario.La struttura motivazionale adottata dalla Corte territoriale, con riferimento allacondotta di tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro fisica presenza in ogni segmentodell’azione e senza che da ciò possa trarsi la conseguenza – per quanto si è detto sopra –che gli stessi potessero essere caduti in errore quanto all’avvenuto decesso della vittima,quindi, è esaustiva e lineare, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà, logicao infratestuale; tale impostazione, inoltre, è pienamente aderente ai principi di dirittoripetutamente tracciati da questa Corte.In conclusione, la doglianza deve essere disattesa.5. Pongono problematiche di contenuto tra loro similare, tanto da poter esseretrattati unitariamente, il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivoenumerato, in parte narrativa, sub 3.3.), il terzo motivo del ricorso proposto dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 4.3.) e parte del terzo motivodell’impugnazione presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in parte narrativa, sub5.3.), che riguardano l’aggravante della minorata difesa.5.1. Sostiene la difesa non potersi configurarsi l’aggravante della minorata difesa,per essersi svolto il fatto in prossimità di una strada extraurbana, assai trafficata anche inorari non diurni. Non si sarebbe neanche adeguatamente considerata, del resto, la presenza– all’interno dell’abitacolo della vettura in uso agli imputati – di uno stretto amico dellavittima, ossia di una persona in grado di portare a quest’ultima aiuto, all’occorrenza.Conclude la difesa segnalando come lo stesso Aboulkheir abbia ricordato che la posizioneassunta dalla vittima, all’interno dell’autovettura, è stata casuale, ossia non frutto disuggerimento o coazione ad opera degli imputati.5.2. Per ciò che attiene all’inquadramento concettuale di tale aggravante, non puòche farsi riferimento alla nota Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02,a mente della quale: «Ai f ini dell ’ integrazione della circostanza aggravantedella minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze ditempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, inuna particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendosufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dellostesso». Nell’ambito della medesima pronuncia, il massimo consesso di questa Corte hachiarito come la perpetrazione del reato in tempo di notte sia idonea ad integrarel’aggravante della minorata difesa, pure laddove difettino ulteriori elementi inerenti al luogo,al tempo o alla persona, a patto però che la pubblica o privata difesa ne siano restatecomunque ostacolate in concreto e a condizione che non emergano circostanze ulteriori, dinatura diversa, in grado di porre nel nulla tale effetto.5.3. Tanto posto quanto alla base teorica della dedotta questione, non vi è chi nonrilevi come i Giudici del merito si siano attentamente confrontati con lo specifico tema,tenendo anche conto di tutte le deduzioni formulate dalla difesa (si veda quanto riportato,nella sentenza impugnata, a pag. 23; la tematica era stata oggetto di accorta disamina, delresto, già in seno alla pronuncia di primo grado, come può leggersi a pag. 58 della stessa).Le due sentenze - quanto allo specifico profilo – evidenziano infatti come il fatto sisia verificato in una zona del tutto isolata e in cui non vi era altra presenza umana, oltre chein tempo di notte e in aperta campagna, laddove insistono sia una fitta vegetazione, siacumuli di rifiuti abbandonati. A ciò non può non aggiungersi l’ulteriore condizione di carattereoggettivo, rappresentata dal numero stesso degli aggressori; una situazione, quest’ultima,che è stata giustamente considerata atta a inibire ogni forma di possibile resistenza, da partedella vittima.Si è in presenza, in definitiva, di una motivazione congruente e puntuale, dallaquale è assente qualsivoglia profilo di illogicità; una struttura argomentativa, poi, che nonviene minimamente disarticolata dalle osservazioni difensive.6. Con il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, inparte narrativa, sub 5.1.) si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva.6.1. Era stato domandato l’espletamento di una perizia, volta ad accertare le variefasi degli spostamenti compiuti dagli imputati a bordo dell’autovettura Mercedes, registratidal sistema gps della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] approfondimento tecnicoavrebbe dimostrato – attenendosi alla tesi propugnata dalla difesa - come la Mercedes siatransitato nell’abitato della zona [OSCURATO:PERSONA], fermandosi colà per oltre due minuti, proprio alfine di consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di perfezionare gli accordi presi con gli imputati e farscendere dall’auto lo stesso.I dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] mostrerebbero, prosegue la difesa, la sostadel veicolo nella suddetta località, laddove [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sceso dall’autovettura perincontrare i suoi fornitori, nonché il successivo incontro – avvenuto nella non distante areaadiacente la [OSCURATO:PERSONA], laddove poi è stato rivenuto cadavere – deputato allaconsegna della sostanza stupefacente.Ricorda la difesa che si era anche domandata la rinnovazione dell’istruttoria, conriferimento sia alla presenza di plurimi accessi, nell’ampio piazzale dove si è consumato ildelitto, sia quanto all’audizione degli agenti di p.g. Ugolini e Soldatini. Parimentifondamentale resterebbe, in ottica difensiva, l’assenza di segni di trascinamento del corpodella vittima, che sarebbe invece stata – secondo la narrazione di [OSCURATO:PERSONA] - tramortita etrascinata, dalla vettura sino al luogo dell’omicidio.6.2. Giova sottolineare che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultatidel ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione oraavversata, contraria alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sul rilievo che - nelgiudizio di appello – quest’ultima rappresenta un istituto di carattere eccezionale, fondatosulla presunzione di completezza dell’indagine istruttoria, corroborata dalle acquisizionioperate nel corso del dibattimento di primo grado.Il potere del giudice di secondo grado, di disporre la rinnovazione, è dunquesubordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga - contro la predetta presunzione - di nonessere in grado di decidere in base agli elementi di valutazione e conoscenza già presentinell’incarto processuale (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 - 01).L’esercizio di tale potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello,restando incensurabile in sede di legittimità, laddove congruamente motivato [Sez. 3, n.7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 40705de l 10 /01/2018 Capi tan io , Rv. 274337 – 01, che ha cos ì s ta tu i to : ‹ ‹Lamancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituireviolazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di provesopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado››; sulla medesima direttriceinterpretativa si sono poste Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275114 – 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 – 01 e Sez.5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, Pacini, Rv. 246859 – 01, nonché Sez. 5, n. 32379del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 – 01, che ha chiarito come possa essere censuratad inanz i a l l a Co r te d i cassaz ione l a manca ta r i nnovaz ione i n appe l l odell’istruttoria dibattimentale, solo qualora emerga l’esistenza, nella struttura motivazionaleche sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, che siano desumibilidal testo del medesimo provvedimento e che attengano a profili di rilievo dirimente, essendoperaltro necessaria la dimostrazione che tali forme di incoerenza argomentativa sarebberostate verosimilmente scongiurate, laddove si fosse provveduto all’assunzione, ovvero allariassunzione, delle prove invocate e Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240995].Costituisce consolidato principio di questa Corte, insomma, ritenere che la omessarinnovazione dell’istruzione dibattimentale – nel corso del giudizio di secondo grado – possaintegrare violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., esclusivamente inpresenza di prove sopravvenute, o scoperte in epoca successiva, rispetto alla sentenza diprimo grado, a norma dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., mentre l’error in procedendo èconfigurabile, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., soltanto nel caso in cuila prova richiesta e non ammessa, posta a confronto con l’apparato motivazionale addotto asostegno della sentenza impugnata, risulti di valenza decisiva, ossia tale che - se fosse stataesperita - avrebbe potuto disarticolare la struttura stessa della decisione e, così, condurre adifformi lumi in fase decisoria.6.3. La doglianza, invece, reitera negli esatti termini la analoga questione posta insede di gravame; la risposta fornita dalla Corte di assise di appello, sul punto specifico, èstata del tutto coerente ed esaustiva, oltre che priva di qualsivoglia aspetto contraddittorio.La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che i dati tecnici raccolti fossero diagevole lettura e non necessitassero di alcuna integrazione; ciò in disparte la considerazioneche l’interesse manifestato dagli imputati – espresso nella relativa richiesta di rinnovazioneistruttoria – afferiva ad aspetti secondari, rispetto alla collocazione temporale e spaziale delgesto omicidiario. Viene altresì chiarito, in sentenza, come siano stati compiutamentesviscerati – attraverso le deposizioni rese dai medesimi testi di p.g. dei quali è stata poidomandata una nuova audizione, nonché grazie alla documentazione fotografica evideografica acquisita – gli aspetti inerenti agli accessi carrabili al sito, oltre che quelliconcernenti lo stato dei luoghi e le tracce, di natura organica e non, presenti sul posto.La Corte distrettuale, infine, non si è sottratta nemmeno al confronto con la tesialternativa prospettata dalla difesa, imperniata su quella che ha definito “una sorta di doppiavita di [OSCURATO:PERSONA]”, che si pretende esser stato uno spregiudicato narcotrafficante. Senzaricevere smentite dalle allegazioni difensive, la Corte ha dunque giudicato radicalmenteinattendibile tale ricostruzione, in quanto fondata su voci incontrollate, legate a un nonmeglio specificato fatto notorio e collegata a informazioni fuorvianti, che originavano propriodalla voce degli imputati.7. Il secondo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in partenarrativa, sub. 5.2.) attinge direttamente il versante della ritenuta responsabilità degliimputati.7.1. La circostanza che non siano state rinvenute tracce di sangue - secondo ladifesa - avvalorerebbe la tesi che la vittima sia stata accoltellata da una mano esperta e nondagli imputati, soggetti del tutto inesperti nel maneggiare le armi. Inoltre, il tempo di appenaotto secondi, registrato dai sistemi di videosorveglianza e intercorso tra la fiammata ed ilmomento dell’allontanamento della vettura, è del tutto incompatibile con il tempo necessarioper effettuare le operazioni descritte in sentenza (accendere il liquido, raggiungerel’autovettura, percorrere il tratto di strada fino alla piccola rampa di accesso alla viapubblica). Si deve anche ricordare, prosegue l’impugnazione, che il liquido accelerante, chesi ritiene esser stato adoperato, provoca una fiammata immediata; risulterebbe perciòinspiegabile il mancato ritrovamento - tanto sui vestiti degli imputati, quanto all’internodell’abitacolo della vettura – di tracce di tale liquido (gli imputati, sul punto, hanno sostenutodi esser restati fermi nell’auto e di essersi allontanati solo dopo aver visto la fiammata).Quanto al tema degli assegni, i tre negozi di frutta gestiti dai fratelli Kalifaprocuravano a fine giornata una certa quantità di denaro contante, che essi poi adoperavanoper effettuare gli acquisti giornalieri ai mercati generali. Nella settimana precedente al fattoper il quale si procede, essi hanno conservato del denaro liquido, da adoperare in seguitoper l’acquisto di sostanza stupefacente. Tanto ciò vero, che erano stati compilati assegnipostdatati di importo complessivo ben eccedente la somma di euro ventimila, con dataaddirittura successiva al momento dell’arresto. Il tutto dovrebbe valere a dimostrarel’estraneità degli imputati al fatto omicidiario ascritto.Secondo la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], tutti e quattro si sarebbero recati a Ostiaper disfarsi degli oggetti utilizzati per l’omicidio o presi durante il fatto; le riprese delletelecamere fisse, però evidenziano l’uscita dei quattro dalla vettura, senza che alcuno di essitrasporti fardelli o oggetti. Non è stata chiarita, inoltre, la ragione per la quale la schedatelefonica della vittima abbia continuato a funzionare dopo il fatto, risultando inverosimile chegli imputati si possano essere disfatti del solo telefono e non anche della scheda.Quanto al movente, è inconsistente l’idea che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avessero individuatonella vittima l’autore dell’incendio dei loro negozi; ciò perché quest’ultima, in concomitanzacon tali incendi, si era sempre trovata in compagnia dei [OSCURATO:PERSONA] o di loro lavoranti.Ugualmente privo di alcuna base è il movente economico, consistente nell’esistenza di undebito ammontante a tremila euro, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto nei confronti diAbdelsattar, in relazione a un permesso di soggiorno: in primo luogo, la pratica per il rilasciodi tale permesso era ancora in itinere e, inoltre, sarebbe stato qui il debitore a sopraffare ilcreditore.Dalle intercettazioni telefoniche relative agli imputati e a soggetti loro vicini, infine,non risultano riferimenti al fatto; la stessa descrizione della dinamica è poco convincente,stante l’impossibilità di colpire la vittima all’interno di un abitacolo nel quale si trovavano altrisoggetti, oltre che con un corpo contundente mai ritrovato. Nelle intercettazioni riguardantiAbdoulkheir non si trovano riferimenti agli imputati; le dichiarazioni rese da quest’ultimo,infine, sono utilitaristiche e funzionali a ottenere un trattamento più mite rispetto agli altri.7.2. Va evidenziato come tali censure si sviluppino sul piano del fatto e siano tesea sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quellarecepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa diquelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dalperimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa datempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essereinvalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una"mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovveronell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, dapreferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormenteplausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto incui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).7.3. D’altronde, nessun vizio concettuale o argomentativo è ravvisabile nellamotivazione sviluppata dalla Corte territoriale, che si è confrontata in modo sostanziale conle tesi ricostruttive alternative prospettate dalla difesa; in particolare:- ha preso in considerazione (definendola “fantasiosa”) la tesi dell’incontro diAbdelsattar con un ignoto spacciatore (gli imputati, secondo tale versione, avrebberolasciato quest’ultimo in località [OSCURATO:PERSONA], con l’intesa che lo avrebbero recuperato in seguito,nella località in cui, poi, sarebbe stato trovato morto);- ha adeguatamente valorizzato la ricostruzione oggettiva del luogo teatrodell’omicidio - condotta sulla base delle dichiarazioni rese dai testi di p.g. Ugolini e Soldatini,risultate collimanti con le immagini estrapolate dalle riprese, che erano state effettuatemediante il sistema di videosorveglianza di un deposito giudiziario avente sede nei pressi –ed ha escluso l’esistenza di un secondo accesso carrabile al sito, ossia di un ingressoulteriore, rispetto a quello adoperato dalla Mercedes sulla viaggiavano i ricorrenti;- si è soffermata sugli aspetti dell’assenza di tracce ematiche della vittima, nelleadiacenze del corpo carbonizzato, nonché sulla valenza dimostrativa da riconnettereall’assenza di odore di liquido infiammabile nella vettura e sugli abiti degli imputati;- ha analizzato il tema del lasso di tempo impiegato per commettere l’assassinio,nonché quello degli otto secondi che intercorrono, fra la fiammata ed il riposizionamentodella Mercedes sulla via [OSCURATO:PERSONA] (un periodo talmente esiguo, che le difese pretendonoessere significativo della presenza sul posto di altri soggetti, i quali avrebbero dato allefiamme [OSCURATO:PERSONA]);- ha valutato la questione attinente alla sosta effettuata dagli imputati su un pontile aOstia, ritenendo che in tale momento gli imputati si siano disfatti del coltello adoperato perferire la vittima.A fronte di tale struttura motivazionale attenta e approfondita, le difese indugiano suuna vera e propria rilettura degli elementi di valutazione e conoscenza posti a fondamentodella decisione, senza però riuscire ad evidenziare alcuno dei vizi ricompresi nella rosa diquelli deducibili, ex art. 606 cod. proc. pen., nel giudizio di legittimità. Anche per ciò cheafferisce a tale profilo, quindi, la sentenza impugnata merita di restare al riparo daqualsivoglia stigma, ad opera di questa Corte.8. Sono tra loro sovrapponibili - e quindi, possono essere oggetto di trattazioneunitaria - il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato, in partenarrativa, sub 4.4.) e il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivo enumerato,in parte narrativa, sub 5.4.), entrambi relativi alle circostanze attenuanti generiche.8.1. Non risulterebbe provata, secondo la difesa, la sussistenza di un movente dinatura economica; la Corte di assise di appello, inoltre, si sarebbe limitata a recepire quantoaffermato dalla Corte di primo grado, omettendo di esporre le ragioni atte a supportare lescelte operate in punto di attenuanti generiche.8.2. Va immediatamente sottolineato come i ricorsi non riescano a indicare alcunelemento positivo asseritamente trascurato, nella motivazione della pronuncia impugnata.L’attenuazione della pena scaturente dal riconoscimento delle generiche, però,deve essere ancorata a precisi profili ambientali e comportamentali della vicenda,considerata nel suo complesso ed incastonata in un peculiare ambito cronologico, spaziale estorico, o anche ad aspetti della personalità del reo, che lo rendano concretamentemeritevole di attenuazione del rigore sanzionatorio; lungi dal divenire mera applicazioneconsuetudinaria, tale riconoscimento deve ricevere adeguato sostegno, attraverso aspetticoncreti emergenti dagli avvenimenti, che militino in senso favorevole al reo.La concessione delle circostanze attenuanti generiche, inoltre, non dovrà maidivenire una pura e semplice concessione di stile, quasi che essa si atteggiasse alla streguadi un diritto, invece inesistente, in capo al colpevole. Noto è, infatti, come le circostanzecompendiarsi nella esistenza di motivi positivi, atti a giustificare la decurtazionesanzionatoria. La richiesta di generiche, quindi, deve connotarsi per l’indicazione di elementidi carattere specifico, con i quali è poi doveroso instaurare un confronto e fornire rispostaesaustiva (tale regola ermeneutica, unanimemente affermata dalla giurisprudenza dilegittimità, si trova, fra tante, in Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590– 01, che ha così statuito: «L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche noncostituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalitàdel soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente derivail diniego di concessione delle stesse»; nello stesso senso, si veda Sez. 1, n. 3529 del22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339 – 01).8.3. Nella concreta fattispecie, il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non va oltrel’evidenziazione di tratti meramente personologici che connoterebbero l’imputato NoureldineAbdelazim (l’essere questi un onesto lavoratore, da lungo tempo stabilitosi in Italia e sempreossequioso delle leggi di questo Paese, come già riportato in parte espositiva); tali dati, però,sono sostanzialmente di valenza dimostrativa neutra, ai fini che ora interessano.Né risulta, soprattutto, che gli elementi esaltati dalla difesa siano stati trascuratidai giudici di merito, nella valutazione complessiva circa la personalità e le condizionidell’imputato. Ed anzi la Corte distrettuale, nell’adoperare il criterio di computodell’equivalenza delle riconosciute generiche - a fronte delle contestate aggravanti – haricordato il ruolo gregario dallo stesso ricoperto, rispetto ai correi; tale posizione “di secondopiano” ha consentito – pur a fronte della enorme efferatezza del fatto posto in essere – laconcessione delle generiche e il bilanciamento delle stesse in termini di equivalenza.8.4. La critica sussunta nell’impugnazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], invece,presenta caratteristiche meramente oppositive e fattuali, arrestandosi essa alla meracensura delle valutazioni compiute dalla Corte distrettuale.Non tiene dunque conto, la difesa, della coerente e lineare valutazione contenutanella avversata decisione, laddove le invocate circostanze attenuanti generiche vengononegate a due degli imputati, sulla base non solo dell’insufficienza – a tal fine - dello stato diincensuratezza, ma anche in forza del comportamento processuale, ritenuto non corretto, daessi serbato. A tale elemento - stimato dai Giudici di secondo grado quale fattore di univocasignificazione negativa - sono andati a saldarsi gli ulteriori elementi di segno sfavorevole (viè il richiamo, in particolare, alla personalità dei soggetti ed alla gravità della condotta posta inessere).In presenza di una critica solo confutativa e di tenore marcatamente aspecifico,dunque, i motivi non possono che essere dichiarati inammissibili.9. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dei ricorsi;segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16892/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris