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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 25928/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6632/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, pres so l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5310/2016 depositata il 09/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La presente causa ha quale sua antecedente un giudizio civile, iniziato avanti alTribunale di Roma nel 1995 da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

In tale giudizio, promosso contro il Ministero delle Finanze, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato richiesto: a) l’accertamento della proprietà, in capo a [OSCURATO:PERSONA], delle quote sociali della Gei; b) l’accertamento dell’appartenenza al patrimonio della società di alcuni beni immobili, oggetto di confisca disposta con sentenza della Corte d’appello di Roma nei confronti di un diverso soggetto, cassata con rinvio dalla Suprema corte.

Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 440/1998, ha riconosciuto la propria competenza a decidere sulla domanda, ai sensi degli artt. 263, comma 3, e 676, comma 2, c.p.p.

Secondo il Tribunale, la mancanza di una sentenza definitiva sulla confisca poneva al limite questioni pregiudiziali di proponibilità della domanda o di sua procedibilità ed eventuale sospensione del processo ex art.295 c.p.c., ferma restando la competenza del giudice civile.

Il medesimo Tribunale, con la sentenza definitiva n. 15893/1998, riconobbe in via preliminare che, pur essendo ancora in quel momento pendente il procedimento penale in sede di rinvio, «la sottoposizione delle quote della Gei di prospettata proprietà del Bega e dei beni immobili di assunta proprietà della Gei a misure penali patrimoniali quali profitto dei reati imputati alla Sorrentino pone i relativi rapporti giuridici in uno stato di incertezza suscettibile di causare alla parte un pregiudizio concreto e attuale, che configura il suo interesse ad agire per il loro accertamento».

Nel merito il Tribunale ha rigettato le eccezioni delle Amministrazioni convenute, secondo cui la Gei era società di comodo, in cui far confluire i proventi dei reati commessi dalla Sorrentino.

Ha quindi accertato la titolarità delle quote sociali in capo alla persona fisica e la proprietà dei beni in capo alla società.

Parallelamente al giudizio civile, si è svolto il processo penale nei confronti della Sorrentino, definito dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 30 marzo 1999, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2000.

Alla sentenza penale ha fatto seguito il decreto attuativo della misura accessoria della confisca: decreto della Corte d’appello di Roma del 23 giugno 2004, trascritto con nota del 7 ottobre 2004 sugli immobili della Gei.

Con citazione del 10 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità delle quote dellaGei) e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno nuovamente chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero delle Finanze, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli attori hanno chiesto accertar si l’inidoneità della confisca disposta ex art. 240 c.p. sulle unità immobiliari della Gei, mediante riconoscimento della proprietà dei beni in capo alla stessa società e della titolarità delle quote sociali, nella misura del 100%, in capo ai due attori.

Il Tribunale, per quanto interessa in questa sede, ha dichiarato la competenza del giudice penale a conoscere della domanda del terzo, in quanto volta a contestare l’esistenza di un titolo legittimante la confisca.

La Corte d’appello, adita dai soccombenti, ha confermato la decisione.

Essa ha innanzitutto disatteso il motivo con il quale gli appellanti avevano censurato la decisione di primo grado per avere dato seguito a una eccezione di incompetenza, proposta tardivamente e ad ogni modo sollevata dall’Avvocatura solo nell’interesse di una sola delle Amministrazioni convenute.

Al riguardo la Corte di merito ha osservato che non si poneva una questione di competenza in senso tecnico, trattandosi di questione attinente alla ripartizione di cause tra magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario.

Era conseguentemente irrilevante ogni obiezione relativa al limite di proponibilità della questione o al suo rilievo ufficioso.

La Corte d’appello ha riconosciuto che la competenza spettava effettivamente al giudice dell’esecuzione penale, dovendosi negare qualsiasi preclusione derivante da giudicato esterno, anche «in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 15893 del 1998 resa fra le stesse parti ed avente ad oggetto l’accertamento della proprietà esclusiva degli immobili oggetto della presente causa».

La Corte d’appello ha poi rigettato l’ulteriore assunto degli appellanti, fondato sul principio di Cass. n. 661 del 2005.

Secondo i giudici d’appello tale sentenza di legittimità «ha fissato il princip io che l’azione di sede civile del terzo che agisce per i propri diritti sulla cosa confiscata non può limitarsi a opporre validi titoli aventi data certa anteriore alla confisca, ma deve anche provare la totale estraneità tra chi è sottoposto al procedime nto penale e il terzo medesimo.

Tale prova non è stata assolta dagli odierni appellanti, i quali non solo non hanno prodotto agli atti di causa la sentenza penale irrevocabile pronunciata dalla Corte d’appello in data 30 settembre 1999, né i relativi atti del processo penale che, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda nel merito, avrebbero dovuto essere vagliate in questa sede per verificare la sussistenza della seconda condizione cui fa riferimento la sentenza di legittimità su citata, ma anzi, dall’esame degli scritti difensivi del giudizio di primo grado, emerge che sono essi stessi a dichiarare un evidente collegamento fra [OSCURATO:PERSONA], titolare all’epoca dei fatti del 99% delle quote sociali della Gei, la di lui coniuge [OSCURATO:PERSONA], interessata alle vicende penali, elemento questo di per sé sufficiente per far ritenere a questa Corte che la seconda delle condizioni di cui sopra non ricorre nel caso in esame».

Per la cassazione della sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso, affidato a otto motivi.

Il Ministero delle Finanze, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. in riferimento all’art. 324 c. p. c.

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto ravvisare l’esistenza del duplice giudicato esterno derivante dalle pronunce del Tribunale di Roma, e ciò sia sulla competenza del giudice civile, sia sulla titolarità dei beni confiscati e delle quote sociali.

Il secondo motivo ripropone le medesima questione sotto il profilo della denuncia dell’omesso esame del fatto decisivo, costituito dall’eccepita sussistenza del giudicato esterno (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 38 c.p.c., che si assume applicabile rispetto alla questione sollevata dalle Amministrazioni convenute (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Si sostiene che, non essendosi il giudice avvalso della facoltà di sollevare la questione di competenza nei termini, la competenza stessa restava radicata presso il giudice civile.

Secondo i ricorrenti, il principio di Cass., S.U., n. 26296/2008, richiamato dalla Corte d’appello a sostegno della propria tesi sulla inesistenza di una questione di competenza, correttamente inteso, non giustificava minimamente la diversa decisione assunta in sede di gravame dalla Corte capitolina.

Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., i ricorrenti sostengono che sussistevano nella specie i presupposti richiesti da Cass. n. 6661 del 2005 al fine del riconoscimento della competenza del giudice civile sulla pretesa del terzo estraneo al giudizio penale.

Essi sottolineano di avere agito in rivendicazione sulla base del riconoscimento di proprietà operato con sentenze irrevocabili, senza chiedere la revoca della misura e non opponendosi alla sua esecuzione.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La Corte di merito, nel negare che la fattispecie ponesse una questione di competenza, ha fatto corretta applicazione del principio di Cass., S.U., n. 26296/2008, richiamata nella motivazione della sentenza impugnata.

In quella diversa occasione, un soggetto, estraneo al processo penale, aveva chiamato in giudizio l’Amministrazione, chiedendo che fosse revocato o annullato un provvedimento di confisca di un appartamento, disposto con sentenza passata in giudicato nei confronti del condannato.

Il Tribunale ha dichiarato il proprio “difetto di giurisdizione in favore del giudice dell’esecuzione penale”.

La Suprema Corte, investita del “ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza”, dopo avere riconosciuto l’inammissibilità dell’istanza quale regolamento di giurisdizione, ha aggiunto che «neppure può ritenersi che il ricorso sia ammissibile come istanza di regolamento di competenza [...].

Vi osta infatti il rilievo che, anche allorché il giudice civile adito ritenga che "competente" in ordine alla domanda formulata dall'attore sia un collegio penale del medesimo ufficio, non si pone una questione di competenza suscettibile di essere risolta con il regolamento di competenza, ma di ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario».

Esclusa la sussistenza di una questione di competenza, si deve riconoscere che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di confisca, il terzo che assume di essere proprietario e che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie pretese soltanto a seguito dell'irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca, mediante la proposizione di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Cass. n. 58444/2018; n. 50363/2019).

Vanamente i ricorrenti sostengono che, nella specie, tale regola non potrebbe trovare applicazione in presenza del giudicato contrario costituito dalla decisione del Tribunale di Roma n. 440/1998.

A smentire tale assunto è sufficiente il rilievo che la suddetta decisione n. 440/1998 è intervenuta in un momento in cui una sentenza definitiva sulla confiscanon era stata ancora emessa.

Quanto agli effetti della sentenza definitiva n. 15893/1998 resa dal medesimo Tribunale, i ricorrenti pongono una questione che riguarda il merito della pretesa, sulla quale la Corte capitolina non si è pronunciata.

La pronuncia impugnata, infatti, si esaurisce nel riconoscimento della competenza del giudice dell’esecuzione penale, dinanzi al quale – secondo i giudici d’appello - il terzo può «versare ogni elementi probatorio utile per vanificare il provvedimento di confisca» (così testualmente l’ultimo capoverso a pag. 6 della sentenza impugnata).

Infine, nessun argomento in favore della tesi dei ricorrenti può ricavarsi da Cass. 6661 del 2005, se è vero che sono gli stessi ricorrenti a ricordare, a pag. 42 del ricorso, che, nel caso in esame, «siamo alcospetto di mera confisca e non di misura di prevenzione», laddove la citata pronuncia di legittimità riguarda i terzi non chiamati a intervenire nel procedimento di prevenzione (nello stesso senso Cass. n. 8834/2015).

Si deve aggiungere che la Corte d’appello ha comunque preso in esame la relativa deduzione, negando che i ricorrenti avessero dato la prova dei presupposti per il riconoscimento della competenza del giudice civile.

Ed invero risulta da Cass. n. 6661/2005 che tali presupposti non consistono nella mera intestazione, ma si richiede piuttosto che il terzo rivendichi un bene sul quale il «sottoposto al procedimento non poteva direttamente o indirettamente disporre»; questo perché la confisca è fondata non «sulla intestazione del bene, ma sulla materiale disponibilità da parte del proposto» (Cass. n. 6661/2005 in motivazione).

La relativa valutazione, trascritta nella parte narrativa della presente ordinanza, costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in questa sede.

3. Il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e omessa motivazione, ravvisati nel non avere la Corte d’appello minimamente argomentato in ordine alla competenza del giudice penale rispetto a quello civile ed in ordine a quanto lamentato dagli appellanti nel gravame.

Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione, censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., può concernere esclusivamente la motivazione del giudizio difatto, mentre i vizi di motivazione del giudizio di diritto o costituiscono errores in iudicando, censurabili ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., oppure, qualora riguardino propriamente e soltanto la motivazione, dannoluogo, non alla cassazione della sentenza, ma alla correzione della motivazione, a norma dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. (Cass. n. 19567/2017; n. 19618/2003).

4. Sono inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso, i quali pongono questioni che attengono al merito della pretesa, che non ha costituito oggetto di decisione: precisamente il sesto motivo di ricorso, con il quale si pone la questione dell’illegittima trascrizione del provvedimento della Corte d’appello che ha dato esecuzione alla confisca; il settimo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono ancora una volta della decisione assunta, sostenendo che l’ingiusto disconoscimento del giudicato aveva indotto la Corte d’appello a negare le conseguenze risarcitorie derivante dalla indisponibilità dei beni; l’ottavo motivo, con il quale si sostiene che occorreva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del Demanio.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese e raddoppio del contributo.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6632/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, pres so l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5310/2016 depositata il 09/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La presente causa ha quale sua antecedente un giudizio civile, iniziato avanti alTribunale di Roma nel 1995 da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. In tale giudizio, promosso contro il Ministero delle Finanze, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato richiesto: a) l’accertamento della proprietà, in capo a [OSCURATO:PERSONA], delle quote sociali della Gei; b) l’accertamento dell’appartenenza al patrimonio della società di alcuni beni immobili, oggetto di confisca disposta con sentenza della Corte d’appello di Roma nei confronti di un diverso soggetto, cassata con rinvio dalla Suprema corte. Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 440/1998, ha riconosciuto la propria competenza a decidere sulla domanda, ai sensi degli artt. 263, comma 3, e 676, comma 2, c.p.p. Secondo il Tribunale, la mancanza di una sentenza definitiva sulla confisca poneva al limite questioni pregiudiziali di proponibilità della domanda o di sua procedibilità ed eventuale sospensione del processo ex art.295 c.p.c., ferma restando la competenza del giudice civile. Il medesimo Tribunale, con la sentenza definitiva n. 15893/1998, riconobbe in via preliminare che, pur essendo ancora in quel momento pendente il procedimento penale in sede di rinvio, «la sottoposizione delle quote della Gei di prospettata proprietà del Bega e dei beni immobili di assunta proprietà della Gei a misure penali patrimoniali quali profitto dei reati imputati alla Sorrentino pone i relativi rapporti giuridici in uno stato di incertezza suscettibile di causare alla parte un pregiudizio concreto e attuale, che configura il suo interesse ad agire per il loro accertamento». Nel merito il Tribunale ha rigettato le eccezioni delle Amministrazioni convenute, secondo cui la Gei era società di comodo, in cui far confluire i proventi dei reati commessi dalla Sorrentino. Ha quindi accertato la titolarità delle quote sociali in capo alla persona fisica e la proprietà dei beni in capo alla società. Parallelamente al giudizio civile, si è svolto il processo penale nei confronti della Sorrentino, definito dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 30 marzo 1999, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2000. Alla sentenza penale ha fatto seguito il decreto attuativo della misura accessoria della confisca: decreto della Corte d’appello di Roma del 23 giugno 2004, trascritto con nota del 7 ottobre 2004 sugli immobili della Gei. Con citazione del 10 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità delle quote dellaGei) e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno nuovamente chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero delle Finanze, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli attori hanno chiesto accertar si l’inidoneità della confisca disposta ex art. 240 c.p. sulle unità immobiliari della Gei, mediante riconoscimento della proprietà dei beni in capo alla stessa società e della titolarità delle quote sociali, nella misura del 100%, in capo ai due attori. Il Tribunale, per quanto interessa in questa sede, ha dichiarato la competenza del giudice penale a conoscere della domanda del terzo, in quanto volta a contestare l’esistenza di un titolo legittimante la confisca. La Corte d’appello, adita dai soccombenti, ha confermato la decisione. Essa ha innanzitutto disatteso il motivo con il quale gli appellanti avevano censurato la decisione di primo grado per avere dato seguito a una eccezione di incompetenza, proposta tardivamente e ad ogni modo sollevata dall’Avvocatura solo nell’interesse di una sola delle Amministrazioni convenute. Al riguardo la Corte di merito ha osservato che non si poneva una questione di competenza in senso tecnico, trattandosi di questione attinente alla ripartizione di cause tra magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario. Era conseguentemente irrilevante ogni obiezione relativa al limite di proponibilità della questione o al suo rilievo ufficioso. La Corte d’appello ha riconosciuto che la competenza spettava effettivamente al giudice dell’esecuzione penale, dovendosi negare qualsiasi preclusione derivante da giudicato esterno, anche «in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 15893 del 1998 resa fra le stesse parti ed avente ad oggetto l’accertamento della proprietà esclusiva degli immobili oggetto della presente causa». La Corte d’appello ha poi rigettato l’ulteriore assunto degli appellanti, fondato sul principio di Cass. n. 661 del 2005. Secondo i giudici d’appello tale sentenza di legittimità «ha fissato il princip io che l’azione di sede civile del terzo che agisce per i propri diritti sulla cosa confiscata non può limitarsi a opporre validi titoli aventi data certa anteriore alla confisca, ma deve anche provare la totale estraneità tra chi è sottoposto al procedime nto penale e il terzo medesimo. Tale prova non è stata assolta dagli odierni appellanti, i quali non solo non hanno prodotto agli atti di causa la sentenza penale irrevocabile pronunciata dalla Corte d’appello in data 30 settembre 1999, né i relativi atti del processo penale che, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda nel merito, avrebbero dovuto essere vagliate in questa sede per verificare la sussistenza della seconda condizione cui fa riferimento la sentenza di legittimità su citata, ma anzi, dall’esame degli scritti difensivi del giudizio di primo grado, emerge che sono essi stessi a dichiarare un evidente collegamento fra [OSCURATO:PERSONA], titolare all’epoca dei fatti del 99% delle quote sociali della Gei, la di lui coniuge [OSCURATO:PERSONA], interessata alle vicende penali, elemento questo di per sé sufficiente per far ritenere a questa Corte che la seconda delle condizioni di cui sopra non ricorre nel caso in esame». Per la cassazione della sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso, affidato a otto motivi. Il Ministero delle Finanze, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. in riferimento all’art. 324 c. p. c. Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto ravvisare l’esistenza del duplice giudicato esterno derivante dalle pronunce del Tribunale di Roma, e ciò sia sulla competenza del giudice civile, sia sulla titolarità dei beni confiscati e delle quote sociali. Il secondo motivo ripropone le medesima questione sotto il profilo della denuncia dell’omesso esame del fatto decisivo, costituito dall’eccepita sussistenza del giudicato esterno (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 38 c.p.c., che si assume applicabile rispetto alla questione sollevata dalle Amministrazioni convenute (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Si sostiene che, non essendosi il giudice avvalso della facoltà di sollevare la questione di competenza nei termini, la competenza stessa restava radicata presso il giudice civile. Secondo i ricorrenti, il principio di Cass., S.U., n. 26296/2008, richiamato dalla Corte d’appello a sostegno della propria tesi sulla inesistenza di una questione di competenza, correttamente inteso, non giustificava minimamente la diversa decisione assunta in sede di gravame dalla Corte capitolina. Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., i ricorrenti sostengono che sussistevano nella specie i presupposti richiesti da Cass. n. 6661 del 2005 al fine del riconoscimento della competenza del giudice civile sulla pretesa del terzo estraneo al giudizio penale. Essi sottolineano di avere agito in rivendicazione sulla base del riconoscimento di proprietà operato con sentenze irrevocabili, senza chiedere la revoca della misura e non opponendosi alla sua esecuzione. 2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La Corte di merito, nel negare che la fattispecie ponesse una questione di competenza, ha fatto corretta applicazione del principio di Cass., S.U., n. 26296/2008, richiamata nella motivazione della sentenza impugnata. In quella diversa occasione, un soggetto, estraneo al processo penale, aveva chiamato in giudizio l’Amministrazione, chiedendo che fosse revocato o annullato un provvedimento di confisca di un appartamento, disposto con sentenza passata in giudicato nei confronti del condannato. Il Tribunale ha dichiarato il proprio “difetto di giurisdizione in favore del giudice dell’esecuzione penale”. La Suprema Corte, investita del “ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza”, dopo avere riconosciuto l’inammissibilità dell’istanza quale regolamento di giurisdizione, ha aggiunto che «neppure può ritenersi che il ricorso sia ammissibile come istanza di regolamento di competenza [...]. Vi osta infatti il rilievo che, anche allorché il giudice civile adito ritenga che "competente" in ordine alla domanda formulata dall'attore sia un collegio penale del medesimo ufficio, non si pone una questione di competenza suscettibile di essere risolta con il regolamento di competenza, ma di ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario». Esclusa la sussistenza di una questione di competenza, si deve riconoscere che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di confisca, il terzo che assume di essere proprietario e che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie pretese soltanto a seguito dell'irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca, mediante la proposizione di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Cass. n. 58444/2018; n. 50363/2019). Vanamente i ricorrenti sostengono che, nella specie, tale regola non potrebbe trovare applicazione in presenza del giudicato contrario costituito dalla decisione del Tribunale di Roma n. 440/1998. A smentire tale assunto è sufficiente il rilievo che la suddetta decisione n. 440/1998 è intervenuta in un momento in cui una sentenza definitiva sulla confiscanon era stata ancora emessa. Quanto agli effetti della sentenza definitiva n. 15893/1998 resa dal medesimo Tribunale, i ricorrenti pongono una questione che riguarda il merito della pretesa, sulla quale la Corte capitolina non si è pronunciata. La pronuncia impugnata, infatti, si esaurisce nel riconoscimento della competenza del giudice dell’esecuzione penale, dinanzi al quale – secondo i giudici d’appello - il terzo può «versare ogni elementi probatorio utile per vanificare il provvedimento di confisca» (così testualmente l’ultimo capoverso a pag. 6 della sentenza impugnata). Infine, nessun argomento in favore della tesi dei ricorrenti può ricavarsi da Cass. 6661 del 2005, se è vero che sono gli stessi ricorrenti a ricordare, a pag. 42 del ricorso, che, nel caso in esame, «siamo alcospetto di mera confisca e non di misura di prevenzione», laddove la citata pronuncia di legittimità riguarda i terzi non chiamati a intervenire nel procedimento di prevenzione (nello stesso senso Cass. n. 8834/2015). Si deve aggiungere che la Corte d’appello ha comunque preso in esame la relativa deduzione, negando che i ricorrenti avessero dato la prova dei presupposti per il riconoscimento della competenza del giudice civile. Ed invero risulta da Cass. n. 6661/2005 che tali presupposti non consistono nella mera intestazione, ma si richiede piuttosto che il terzo rivendichi un bene sul quale il «sottoposto al procedimento non poteva direttamente o indirettamente disporre»; questo perché la confisca è fondata non «sulla intestazione del bene, ma sulla materiale disponibilità da parte del proposto» (Cass. n. 6661/2005 in motivazione). La relativa valutazione, trascritta nella parte narrativa della presente ordinanza, costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in questa sede. 3. Il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e omessa motivazione, ravvisati nel non avere la Corte d’appello minimamente argomentato in ordine alla competenza del giudice penale rispetto a quello civile ed in ordine a quanto lamentato dagli appellanti nel gravame. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione, censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., può concernere esclusivamente la motivazione del giudizio difatto, mentre i vizi di motivazione del giudizio di diritto o costituiscono errores in iudicando, censurabili ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., oppure, qualora riguardino propriamente e soltanto la motivazione, dannoluogo, non alla cassazione della sentenza, ma alla correzione della motivazione, a norma dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. (Cass. n. 19567/2017; n. 19618/2003). 4. Sono inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso, i quali pongono questioni che attengono al merito della pretesa, che non ha costituito oggetto di decisione: precisamente il sesto motivo di ricorso, con il quale si pone la questione dell’illegittima trascrizione del provvedimento della Corte d’appello che ha dato esecuzione alla confisca; il settimo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono ancora una volta della decisione assunta, sostenendo che l’ingiusto disconoscimento del giudicato aveva indotto la Corte d’appello a negare le conseguenze risarcitorie derivante dalla indisponibilità dei beni; l’ottavo motivo, con il quale si sostiene che occorreva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del Demanio. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese e raddoppio del contributo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presu
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