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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 dicembre 1968

Cassazione n. 12023/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/12/1968 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza di revoca del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

L'ordinanza, dopo aver richiamato il decreto ministeriale applicativo, datato 8 marzo 2018, lo giudicava tuttora pienamente legittimo.

La pericolosità qualificata dell'interessato non era venuta meno, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, per effetto dell'intervenuta assoluzione, in primo grado, rispetto a tutti i reati contestati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal del Tribunale dì Catanzaro il 14 febbraio 2017, cui era seguita l'adozione del provvedimento di rigore.

Si tratterebbe di sopravvenienza non decisiva, atteso che le relative gravissime imputazioni sarebbero ancora sub judice, rimanendo sotto ogni altro aspetto inalterata la capacità del detenuto, condannato in via definitiva per altra causa, di alimentare i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza.

2. Pititto, con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

Nell'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione del citato art. 41-bis e l'apparenza della motivazione, sottolineando la stretta correlazione genetica tra il titolo custodiale caducato e il regime penitenziario di rigore disposto nei suoi confronti, la cui permanente vigenza risulterebbe allo stato priva di qualsivoglia giustificazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è ammissibile in rito, alla pari del pregresso reclamo, per il suo carattere di rimedio generale a garanzia dei diritti del detenuto assoggettato al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., e ciò ancorché la novella introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, non contempli più, in via espressa, la possibilità di una revisione, per sopravvenienze, dell'originario provvedimento applicativo (da ultimo, Sez. 5, n. 47568 del 20/09/2016, Mancuso, Rv. 268416-01).

Esso risulta altresì fondato.

2. La posizione giuridica dell'interessato, condannato in via definitiva per reati iscritti nel catalogo di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., è tale invero da permetterne tuttora, sotto il profilo astratto dei nomina delicti, la sottoposizione a regime penitenziario differenziato.

Trattasi, tuttavia, di posizione giuridica consolidatasi sin da epoca assai risalente, mentre il provvedimento di rigore è stato pacificamente adottato molti anni dopo, solo a seguito dell'intervenuto assoggettamento di Pititto a misure custodiali cautelari previa contestazione, tra l'altro, del reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. stup.), e in relazione alla posizione apicale da lui acquisita in seno all'organizzazione dedita al narcotraffico, espressiva di correlata caratura criminale.

3. Assolto l'interessato, ancorché con sentenza non ancora definitiva, dalle corrispondenti imputazioni, e caducate le misure custodiali anzidette, sono senz'altro venuti meno, dunque, tanto il quadro penalistico di riferimento che lo scenario di pericolosità sociale attuale, cui il provvedimento ministeriale in concreto si rapportava.

L'ordinanza impugnata, di fronte ad una tale evidenza, avrebbe dovuto altrimenti giustificarne la tenuta, dimostrando realmente che le condizioni per l'applicazione del regime differenziato non fossero - ciò nonostante - venute meno.

Mancante, e meramente apparente, tale da rilevare dunque sotto il profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Strisdiiglio, Rv. 234179-01), risulta - di contro - una motivazione ancorata ad una biografia penale anacronistica, o almeno fortemente indiziata di essere tale, e facente leva sulla pretesa ultravigenza di accuse non resistenti all'operato vaglio dibattimentale.

4. L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha adottata per rinnovato giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/12/1968 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza di revoca del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). L'ordinanza, dopo aver richiamato il decreto ministeriale applicativo, datato 8 marzo 2018, lo giudicava tuttora pienamente legittimo. La pericolosità qualificata dell'interessato non era venuta meno, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, per effetto dell'intervenuta assoluzione, in primo grado, rispetto a tutti i reati contestati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal del Tribunale dì Catanzaro il 14 febbraio 2017, cui era seguita l'adozione del provvedimento di rigore. Si tratterebbe di sopravvenienza non decisiva, atteso che le relative gravissime imputazioni sarebbero ancora sub judice, rimanendo sotto ogni altro aspetto inalterata la capacità del detenuto, condannato in via definitiva per altra causa, di alimentare i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza. 2. Pititto, con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. Nell'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione del citato art. 41-bis e l'apparenza della motivazione, sottolineando la stretta correlazione genetica tra il titolo custodiale caducato e il regime penitenziario di rigore disposto nei suoi confronti, la cui permanente vigenza risulterebbe allo stato priva di qualsivoglia giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è ammissibile in rito, alla pari del pregresso reclamo, per il suo carattere di rimedio generale a garanzia dei diritti del detenuto assoggettato al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., e ciò ancorché la novella introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, non contempli più, in via espressa, la possibilità di una revisione, per sopravvenienze, dell'originario provvedimento applicativo (da ultimo, Sez. 5, n. 47568 del 20/09/2016, Mancuso, Rv. 268416-01). Esso risulta altresì fondato. 2. La posizione giuridica dell'interessato, condannato in via definitiva per reati iscritti nel catalogo di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., è tale invero da permetterne tuttora, sotto il profilo astratto dei nomina delicti, la sottoposizione a regime penitenziario differenziato. Trattasi, tuttavia, di posizione giuridica consolidatasi sin da epoca assai risalente, mentre il provvedimento di rigore è stato pacificamente adottato molti anni dopo, solo a seguito dell'intervenuto assoggettamento di Pititto a misure custodiali cautelari previa contestazione, tra l'altro, del reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. stup.), e in relazione alla posizione apicale da lui acquisita in seno all'organizzazione dedita al narcotraffico, espressiva di correlata caratura criminale. 3. Assolto l'interessato, ancorché con sentenza non ancora definitiva, dalle corrispondenti imputazioni, e caducate le misure custodiali anzidette, sono senz'altro venuti meno, dunque, tanto il quadro penalistico di riferimento che lo scenario di pericolosità sociale attuale, cui il provvedimento ministeriale in concreto si rapportava. L'ordinanza impugnata, di fronte ad una tale evidenza, avrebbe dovuto altrimenti giustificarne la tenuta, dimostrando realmente che le condizioni per l'applicazione del regime differenziato non fossero - ciò nonostante - venute meno. Mancante, e meramente apparente, tale da rilevare dunque sotto il profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Strisdiiglio, Rv. 234179-01), risulta - di contro - una motivazione ancorata ad una biografia penale anacronistica, o almeno fortemente indiziata di essere tale, e facente leva sulla pretesa ultravigenza di accuse non resistenti all'operato vaglio dibattimentale. 4. L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha adottata per rinnovato giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorve
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