CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TORINO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino - in funzione di giudice di prevenzione - ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, in data 27/10/2020 che ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, ravvisando la sussistenza della pericolosità sociale nella categoria criminologica descritta dall'art. 1, lett. b) D. Lgs. n. 159 del 2011. La Corte ha dato atto che nel 2015 vi era stato un rigetto di analoga richiesta di misura di prevenzione, all'epoca motivata per difetto del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto. Tuttavia, richiamati gli ele- menti posti a fondamento del decreto appellato, ha evidenziato come alcuni di essi non fossero deducibili nella prima richiesta di applicazione della misura, in quanto sopravvenuti alla stessa - con particolare riferimento al contenuto della richiesta di rinvio a giudizio ed alle notizie di reato, l'ultima delle quali datata 21/6/2017, nonché a diverse annotazioni e accertamenti anche bancari - e come comunque la deducibilità non potesse essere riferita agli atti di indagine in corso. 2. Avverso tale decreto ricorre per cassazione il difensore del proposto, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per falsa e/o erronea appli- cazione del principio del ne bis in idem in materia di giudizio di prevenzione. 2.1. Il ricorrente rivendica che il primo procedimento addotto come elemento nuovo, in cui erano contestati al Grisetti i delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, commessi tra il 2012 e il 2015, era invece già noto al Pubblico ministero proponente all'epoca della prima richiesta di misura di prevenzione, pertanto se ne era eccepita l'inutilizzabilità nel presente procedimento, per violazione del principio del ne bis in idem, vigente anche in tale settore. Quanto alle ragioni espresse nell'impugnato decreto per dimostrare l'oggettiva non deducibilità - anche in concreto, stante il segreto istruttorio - degli atti di indagine, in quanto emersi dopo la conclusione della prima procedura di prevenzione, il ricorrente ribatte che ogni elemento ritenuto nuovo era già contenuto nella comunicazione di notizia di reato del 18/2/2016 e nei relativi allegati, a smentita di quanto affermato dai giudici della prevenzione. 2.2. Si contesta in special modo l'affermazione del decreto per cui l'organo proponente sarebbe stato esonerato dal dovere di allegare gli atti riguardanti vicende processuali ancora in fase di indagini, a garanzia del segreto istruttorio, ritenendo tale assunto in contrasto con le indicazioni del Giudice delle Leggi, che ha affermato la necessità che il giudice di prevenzione sia messo in condizione di conoscere gli elementi probanti su cui si fondano le notitiae criminis a carico del proposto, al fine delle determinazioni di sua competenza. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché avanzato per motivi non consentiti dalla legge. 1.1. Il tema del divieto del bis in idem nel procedimento di prevenzione è stato trattato dalla giurisprudenza di questa Corte in termini coerenti all'applica- zione di tale istituto in settori non soggetti alla definitività propria del giudicato in sede di cognizione, bensì ancorati ad una relativa stabilità della pronuncia giurisdizionale tipica dei procedimenti camerali, e tuttavia sensibili ai mutamenti o agli aggiornamenti resi necessari dalle più varie evenienze. Si è dunque affermato che il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi - precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati - che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175; Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585). 1.2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha distinto, tra gli elementi in tal senso "nuovi", quelli effettivamente tali per essere venuti ad esistenza dopo il primo procedimento di prevenzione, come gli addebiti per detenzione di armi e ricettazione, delitti consumati negli anni 2018 e 2019, e quelli che, pur preesi- stendo a detto procedimento, erano emersi ad una compiuta valutazione in epoca successiva, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio per i delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, commessi tra il 2012 e il 2015, e non delibati in precedenza in quanto non presentati dal Pubblico ministero per esigenze investigative attinenti ad una nutrita compagine di persone, così da rispondere ad una legittima esigenza di riservatezza delle indagini. Correttamente la Corte torinese ha individuato anche in tale seconda evenienza una non deducibilità in concreto che esclude l'operatività del principio del ne bis in idem, nel senso delineato dall'esegesi di legittimità che attribuisce rilievo alla mera mancanza di valutazione di tali elementi nel contraddittorio precedente. In tale prospettiva, i giudici della prevenzione hanno fornito sufficienti argomenti per spiegare l'utilizzabilità degli atti attestanti i nuovi elementi in funzione della nuova valutazione di pericolosità - in questo caso, ai sensi dell'art. 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011 - così da rendere una motivazione congrua e non apparente, peraltro in una materia in cui il ricorso è ammesso per sola violazione di legge (vds., già nel quadro ante d. Igs. cit., Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, nella cui motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co