CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 35104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27471/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Intimati– avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ APPELLO di LECCE - SEZ.DIST.DI TARANTOn. 292/2019 depositata i l 12/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 447 bis cod. pro c . civ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (odierni ricorrenti), convennero dinanzi al Tribunale di TarantoSaverio Mola e [OSCURATO:PERSONA] (odierni intimati), per vederaccertare e dichiarare la risoluzione del contratto di comodato gratuitoavente per oggetto un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (TA) alla [OSCURATO:PERSONA] D ’ Enghien n. 11/b, piano 5°, interno 13, scala B, costituitoin favore di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Eligio M ora) e [OSCURATO:PERSONA],senza determinazione di durata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1810 cod. civ. , ed il rilascio immediato, in proprio favore, unitamentealla restituzione dell ’ immobile allo stato della consegna e la riconsegna delle chiavi. [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle domande attoree e propose domanda riconvenzionale per declaratoria di intervenuta usucapione del diritto di proprietà. AntonellaPassiatore rimase contumace. 2. Con sentenza n. 2746/2018 del 13/4/2018 il Tribunale di Taranto evidenziò che la detenzione dell ’ immobile era avvenuta a titolo di comodato e non era stata realizzata interversione nel possesso . Affermò sussistere urgente ed imprevisto bisogno dei ricorrenti di rientrare nella disponibilità dell ’ immobile, atteso il solo reddito da pensione di [OSCURATO:PERSONA] l a e l ’ escussione di garanzia per euro 224.689,88 in favore d el figlio [OSCURATO:PERSONA] , il quale era inadempiente all’obbligo della relativa restituzione. Rigettò la riconvenzionaleed accolse la domanda di risoluzione del contratto di comodato,ordinando ai convenuti il rilascio dell ’ immobile. 3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, invocando il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale e, subordinatamente, l ’ accoglimento della propriariconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero ilrigetto del gravame. 4. Con sentenza n. 292/2019, depositata in data 12/6/2019, oggetto di ricorso, la Corte d ’ Appello di Lecce, in riforma inte grale della sentenza gravata: (1 ) ha respinto la domanda dei resistenti di risoluzionedel contratto di comodato concernente l ’ immobile de quo; (2)ha dichiarato la nullità delle statuizioni di cui ai capi 1° e 2° della sentenza gravata ; (3 ) ha compensato integralmente tra le parti le spesedi entrambi i gradi del giudizio. La Corte territoriale ha ritenuto cheEligio Mola e [OSCURATO:PERSONA] non avessero efficacemente comprovato la sussistenza di bisogno “ urgente ed impreveduto ” di ottenere la restituzione dell ’ immobile concesso in godimento a [OSCURATO:PERSONA] ed al la sua coniuge [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitati, in prime cure , solamente ad allegare tale circostanza fattuale;ha, dunque, ritenuto i ndubbia la mancanza di prova, di cui erano onerati gli appellati, in ordine al sussistenza di tale presuppostolegale. 5. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria. 6. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituiti nelpresente giudizio di cassazione. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod.prov. civ M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n. 3 , cod. prov. civ , “ Violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 1809,2° comma c.c., in relazione all ’ art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. ” peravere la Corte territoriale ritenuto non sussistente l ’ urgente ed imprevedibile bisogno che consente di esigere la restituzione del bene. La Corte territoriale avrebbe errato nell ’ applicazione della normativarelativa al comodato d ’ uso ed errato nel non tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale della S.C. (S.U. 29 settembre 2014,n. 20448), secondo cui “ anche il sopravvenire d ’ un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante, che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione, consente di porre fine al comodato; il bisogno chegiustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deveessere grave, ma imprevisto ed urgente ” . A detta de i ricorrenti, l’etàavanzata dei genitori, di per sé portatrice di inevitabili problemi di salute e della conseguente necessità di fronteggiare maggiori spese,costituirebbe un fattore decisivo per chiedere la restituzione dellacasa prestata al figlio a titolo di comodato. 2. Con il secondo motivo , i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n n. 3 e4 , cod. prov. civ , “ Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 345, c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.”. I ricorrenti lamentano in primo luogo la contraddittorietà della sentenza gravata, e, i n particolare, si riferiscono al passaggio della motivazione in cui si afferma che: “l’appellante non contesta la sussistenza inter partes di comodato c.d. precario ex artt. 1810 e 1808 c.c. e che ovviamente non integra alcuna domanda, tantomeno “nuova” la contestazione circa la insussistenza dei presupposti per la risoluzione di detto contratto” (così a p. 5, 1° §, della sentenza). Inoltre,secondo i ricorrenti, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di esaminare l ’ eccezione , sollevata per la prima volta dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] , che ha incentrato il ricorso in appello sullainsussistenza dello stato di bisogno dei genitori e, questa volta, soloin via subordinata, chiedendone l ’ usucapione. La novità di tale eccezione,introdotta, per la prima volta in secondo grado, sarebbe dipalese evidenza ed impedisce ai sensi dell ’ art. 345 cod. prov. civ diessere esaminata. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n n. 3 e 5, cod. prov. civ , “ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.”. Iricorrenti censurano il rigetto del terzo motivo d ’ appello per violazione dell ’ art. 112 cod. prov. civ , laddove la Corte territoriale, senza che alcuna delle parti avesse eccepito e/o richiesto alcunché, ma al solo scopo di giustificare la propriadecisione, nella redazione della sentenza , nella parte in cui haaffermato la mancanza di prova relativamente alla sussistenza di bisogno“urgente ed impreveduto ” , ha offerto dissertazioni del tutto personalie prive di rilevanza ai fini del decidere. 4. Va preliminarmente osservato che , in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., i ricorrenti omettono di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure (in particolare del contratto di comodato che rappresenta il “cuore”del ricorso, nonché della fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore del figlio Saverio, la cui escussione da parte della banca avrebbe determinato la situazione di bisogno “urgente ed impreveduto” onde ottenere la restituzione dell ’ immobile dell’appartamento concesso in godimento al figlio). Documenti dei quali non risulta nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirli (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). A tale stregua, i ricorrenti non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni – come nel caso – del tutto apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851). 5. Quanto al primo motivo di ricorso . Secondo la giurisprudenza riportata dallo stesso ricorrente, “Ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d’un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante” (così Cass, Sez. Un., 29/9/2014, n. 20448; conforme Cass, Sez. III, 3/12/2015, n. 24618). 5.1 In particolare, la sentenza delle sezioni unite di questa Corte, 29/9/2014, n. 20448, ha affermato , in motivazione, il principio secondo il quale il comodato di casa familiare è estraneo al cd. “precario”ex art. 1810 cod. civ., ed è invece disciplinato dall ’ art.1809 cod. civ. Questa disposizione stabilisce che il comodato a tempo determinato, soprattutto se con la connotazione della lunga durata, nasce nella convinzione della piena stabilità del rapporto, anche tenendo conto della possibilità di risolverlo motivatamente in caso di bisogno. Tale eventualità – continua la pronuncia – è una componente intrinseca del tipo contrattuale e costituisce insieme espressione di un potere e di un limite del comodante, da questi accettato nel momento in cui concede il bene per un uso potenzialmente di lunghissima durata e di fondamentale importanza per il beneficiario. L ’ urgenza è da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto. Pertanto – conclude la pronuncia – non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che obbiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato anche se la destinazione sia quella di casa familiare. 5.2 Ciò premesso, la sentenza gravata ha dato compiutamente conto del fatto che gli odierni ricorrenti non hanno fornito adeguata prova circa la sussistenza del necessario requisito di bisogno “urgente ed impreveduto” di ottenere la restituzione dell ’ appartamento i n questione. E ciò in quanto: (1) non esiste prova dell’entità effettiva delle entrate patrimoniali di cui i ricorrenti dispongono; (2) non esiste prova che siffatta complessiva somma sia insufficiente per il soddisfacimento dei bisogni quotidiani degli odierni ricorrenti; (3) non è stata data prova che l’eventuale immediata disponibilità dell’immobile potesse consentirne una altret tanto tempestiva locazione e/o alienazione, così da consentire di trarne un immediato reddito onde sopperire alla allegata situazi one di difficoltà economica; (4) non è stata data provache gli odierni ricorrenti non ritraggano reddito alcuno dai numerosi immobili elencati analiticamente della documentazione da essi stessi prodotta in primo grado, e concernente le relative imposte e tasse versate. 5.3 I n conclusione, fa difetto la prova che gli odierni ricorrenti, nonostante la diminuzione patrimoniale connessa alla escussione della garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore del figlio Saverio, non possano far fronte alle necessità quotidiane e ad oneri di carattere sanitario con nessun altro tipo di entrata patrimoniale diversa dalle pensioni(così alle pp. da 5 a 7 della sentenza). Il motivo non si confronta pertanto con il filtro previsto dall’art. 360 bis cod. proc. civ., omettendo di esporre gli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene. Con l’effetto che la censura è inammissibile ex artt. 366 e 360 bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI-2 Ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018). 6. Quanto al secondo motivo di ricorso . V a rilevato , in proposito, da un canto, che il vizio di contraddittorietà della motivazione non è più denunciabile con ricorso per cassazione all’indomani della riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; dall’altro, che non integra alcuna domanda, tantomeno "nuova", la contestazione circa la insussistenza dei presupposti per la risoluzione di detto contratto. Come esposto al punto 5.2 che precede, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto del fatto che gli odierni ricorrenti non hanno fornito adeguata prova circa la sussistenza del necessario requisito di bisogno "urgente ed in impreveduto" di ottenere la restituzione dell'appartamento in questione. 7. Qu anto al terzo motivo di ricorso . Passando allo scrutinio del terzo motivo di ricorso, attinente al denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, esso va riguardato sotto l’invocato profilo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e va pertanto soggetto alle seguenti censure. 7.1 E ’ noto che la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato – ove riconosciuto – a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. 7.2 Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si risolverebbe nell’investire la S.C. del controllo dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo a una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; in precedenza, v. già Cass. n. 22984/2004). 7.3 Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “ quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. Un. n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez. Un. 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., 20/10/2015, n. 21216; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez. 3, 17/5/2021, n. 13170, secondo la quale l’ obbligo di motivazione “ è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.“). 7.4 Infine, deve ribadirsi in proposito il consolidato orientamento secondo il quale: « La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli