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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 23554/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Taddei; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso in punto di responsabilità per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) è meramente reiterativo di censura proposta in appello che la Corte di merito ha esaminato facendo corretta applicazione dei criteri per ritenere configurabile, nel caso di ritardo nel rientro nell'abitazione dopo avere fruito di un'autorizzazione all'allontanamento, il reato di evasione, piuttosto che la mera inosservanza delle prescrizioni della misura, evidenziando la durata di tale ritardo (circa un'ora).

Effettivamente la Corte di appello, nel confermare il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, non ha esaminato il motivo di appello sulla sussistenza della recidiva: deve, tuttavia, rilevarsi che il diffuso richiamo alla negativa personalità dell'imputato gravato da innumerevoli sentenza di condanna definitive per reati gravi e specifici, commessi anche successivamente ai fatti (così a pag. 3 della sentenza impugnata), dà conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione della recidiva che, come noto, consiste nel ritenere il nuovo episodio indicativo di una più accentuata pericolosità sociale e capacità a delinquere.

Può, pertanto, ritenersi che la Corte di merito abbia svolto una motivazione implicita sulla sussistenza della recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Taddei; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso in punto di responsabilità per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) è meramente reiterativo di censura proposta in appello che la Corte di merito ha esaminato facendo corretta applicazione dei criteri per ritenere configurabile, nel caso di ritardo nel rientro nell'abitazione dopo avere fruito di un'autorizzazione all'allontanamento, il reato di evasione, piuttosto che la mera inosservanza delle prescrizioni della misura, evidenziando la durata di tale ritardo (circa un'ora). Effettivamente la Corte di appello, nel confermare il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, non ha esaminato il motivo di appello sulla sussistenza della recidiva: deve, tuttavia, rilevarsi che il diffuso richiamo alla negativa personalità dell'imputato gravato da innumerevoli sentenza di condanna definitive per reati gravi e specifici, commessi anche successivamente ai fatti (così a pag. 3 della sentenza impugnata), dà conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione della recidiva che, come noto, consiste nel ritenere il nuovo episodio indicativo di una più accentuata pericolosità sociale e capacità a delinquere. Può, pertanto, ritenersi che la Corte di merito abbia svolto una motivazione implicita sulla sussistenza della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025