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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 15822/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza per mancanza della condizione di procedibilità; letta la memoria del difensore, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e, in subordine, per l'accoglimento dei motivi di ricorso., [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto previsto dagli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen./commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 12 luglio 2018/con recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando la sentenza per i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stata esclusa l'assistenza dell'imputato da parte del difensore.

Il difensore era comparso all'udienza del 15 giugno 2022 rappresentando alla Corte di avere ricevuto la citazione a comparire personalmente e non già in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 bis d.l.n.137/2020.

Tuttavia, la Corte non ha consentito al difensore di discutere oralmente il processo e ha provveduto alla decisione in camera di consiglio senza la partecipazione della difesa e senza che il difensore fosse stato messo in condizione di depositare tempestivamente le proprie memorie, in quanto destinatario di citazione a comparire personalmente; - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. per aver escluso la partecipazione dell'imputato al processo.

La Corte di appello, sebbene il difensore avesse comunicato lo stato di detenzione dell'imputato, ha ritenuto di procedere ugualmente sul presupposto che all'epoca della notifica della citazione a giudizio presso il domicilio eletto presso il difensore l'imputato non fosse ancora detenuto.

Posto che l'imputato era stato citato a comparire personalmente e che lo stato di detenzione rappresenta legittimo impedimento ai sensi dell'art.420 ter cod. proc. pen., la celebrazione del processo in assenza dell'imputato ha determinato un vizio che comporta nullità del processo di appello; - errata applicazione di legge penale e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

Sebbene abbia dato conto che il giudizio di primo grado non avesse consentito di accertare se la presenza della titolare all'interno del negozio fosse condizione sufficiente a determinare una diretta e continua sorveglianza sul bene, la Corte di appello ha ritenuto che fosse onere della difesa dimostrare che la persona offesa avesse una diretta e continua sorveglianza sui beni oggetto di furto, in contrasto con il disposto dell'art. 187 cod. proc. pen., che statuisce che sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione e, dunque, anche alle aggravanti.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza per mancanza della condizione di procedibilità.

4. La difesa ha depositato memoria, associandosi alle richieste del Procuratore generale e, in subordine, insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], considerato che i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati (Sez. 64 n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, Zitouni, Rv. 283143 - (7 7141,101E. k11-L- 1,z-P-47- 0 01), rilevaipMerrócedrpileli„'_azip-ne_p0ale per intervenuta remissione di querela, rilevante nel caso in esame in ragione della sopravvenuta procedibilità a querela del furto contestato a [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla modifica dell'art.624 cod. pen. operata con d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150.

2. Nel verbale di udienza del 30 giugno 2021 è, infatti, espressamente indicato che la persona offesa ha dichiarato di rimettere la querela proposta, la cui accettazione non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che da parte del querelato, evidentemente edotto nel caso concreto della remissione, non vi sia un rifiuto espresso o tacito (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412 - 01).

3. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Le spese del procedimento sono a carico della parte querelata ex art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela.

Spese a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 23 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza per mancanza della condizione di procedibilità; letta la memoria del difensore, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e, in subordine, per l'accoglimento dei motivi di ricorso., [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto previsto dagli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen./commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 12 luglio 2018/con recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando la sentenza per i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stata esclusa l'assistenza dell'imputato da parte del difensore. Il difensore era comparso all'udienza del 15 giugno 2022 rappresentando alla Corte di avere ricevuto la citazione a comparire personalmente e non già in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 bis d.l.n.137/2020. Tuttavia, la Corte non ha consentito al difensore di discutere oralmente il processo e ha provveduto alla decisione in camera di consiglio senza la partecipazione della difesa e senza che il difensore fosse stato messo in condizione di depositare tempestivamente le proprie memorie, in quanto destinatario di citazione a comparire personalmente; - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. per aver escluso la partecipazione dell'imputato al processo. La Corte di appello, sebbene il difensore avesse comunicato lo stato di detenzione dell'imputato, ha ritenuto di procedere ugualmente sul presupposto che all'epoca della notifica della citazione a giudizio presso il domicilio eletto presso il difensore l'imputato non fosse ancora detenuto. Posto che l'imputato era stato citato a comparire personalmente e che lo stato di detenzione rappresenta legittimo impedimento ai sensi dell'art.420 ter cod. proc. pen., la celebrazione del processo in assenza dell'imputato ha determinato un vizio che comporta nullità del processo di appello; - errata applicazione di legge penale e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Sebbene abbia dato conto che il giudizio di primo grado non avesse consentito di accertare se la presenza della titolare all'interno del negozio fosse condizione sufficiente a determinare una diretta e continua sorveglianza sul bene, la Corte di appello ha ritenuto che fosse onere della difesa dimostrare che la persona offesa avesse una diretta e continua sorveglianza sui beni oggetto di furto, in contrasto con il disposto dell'art. 187 cod. proc. pen., che statuisce che sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione e, dunque, anche alle aggravanti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza per mancanza della condizione di procedibilità. 4. La difesa ha depositato memoria, associandosi alle richieste del Procuratore generale e, in subordine, insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], considerato che i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati (Sez. 64 n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, Zitouni, Rv. 283143 - (7 7141,101E. k11-L- 1,z-P-47- 0 01), rilevaipMerrócedrpileli„'_azip-ne_p0ale per intervenuta remissione di querela, rilevante nel caso in esame in ragione della sopravvenuta procedibilità a querela del furto contestato a [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla modifica dell'art.624 cod. pen. operata con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150. 2. Nel verbale di udienza del 30 giugno 2021 è, infatti, espressamente indicato che la persona offesa ha dichiarato di rimettere la querela proposta, la cui accettazione non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che da parte del querelato, evidentemente edotto nel caso concreto della remissione, non vi sia un rifiuto espresso o tacito (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412 - 01). 3. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico della parte querelata ex art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 23 marzo