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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34623/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure dedotte nell'atto di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] non sono consentite in sede di legittimità - o perché interamente versate in fatto o perché già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica - e, in ogni caso, sono manifestamente infondate.

1.1. L'ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, durante il periodo oggetto di valutazione (dal 27 dicembre 2022 al 27 giugno 2023), aveva commesso, per di più durante il periodo di sospensione dell'esecuzione di altra sanzione precedentemente iscritta, una grave infrazione disciplinare, analiticamente descritta per rimarcare il contenuto violento della condotta del detenuto, dimostrando, in continuità con i reati oggetto delle condanne in esecuzione, il mantenimento anche nel semestre di interesse, un atteggiamento di forte ostilità e di opposizione del tutto incompatibili con una proficua partecipazione all'opera di rieducazione.

Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente ineccepibili posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto, (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01)

1.2. Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di apprezzare un minore disvalore dell'infrazione disinclinare in ragione della sua occasionalità, operazione, però, del tutto estranea al giudizio di legittimità.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. no29t ( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure dedotte nell'atto di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] non sono consentite in sede di legittimità - o perché interamente versate in fatto o perché già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica - e, in ogni caso, sono manifestamente infondate. 1.1. L'ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, durante il periodo oggetto di valutazione (dal 27 dicembre 2022 al 27 giugno 2023), aveva commesso, per di più durante il periodo di sospensione dell'esecuzione di altra sanzione precedentemente iscritta, una grave infrazione disciplinare, analiticamente descritta per rimarcare il contenuto violento della condotta del detenuto, dimostrando, in continuità con i reati oggetto delle condanne in esecuzione, il mantenimento anche nel semestre di interesse, un atteggiamento di forte ostilità e di opposizione del tutto incompatibili con una proficua partecipazione all'opera di rieducazione. Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente ineccepibili posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto, (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01) 1.2. Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di apprezzare un minore disvalore dell'infrazione disinclinare in ragione della sua occasionalità, operazione, però, del tutto estranea al giudizio di legittimità. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. no29t ( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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