CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla concreta configurabilità del delitto di resistenza (v. pag. 3-4 sent. imp.), al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza drogante (v. pag. 4) ed alla congruità della pena riportata (v. pag. 5). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere ést nsore ,.... i I [OSCURATO:PERSONA] nii ,±A a Petru,Lzellis ik sr---- Cn 2 4 NOVI 2022 [OSCURATO:PERSONA]-N