CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 44995/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi e conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 15 ottobre 2019 la Corte di appello di Milano, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 8996 dell'Il ottobre 2017, aveva annullato la precedente sentenza di appello di condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta contestato in relazione al fallimento della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ed al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] limitatamente al reato di cui al capo B1.2 ed alla determinazione della pena principale, riformava parzialmente la sentenza di primo grado nei confronti dei predetti imputati con la loro assoluzione perché il fatto non sussiste dal delitto di cui al capo B1.2 e la rideterminazione della pena loro inflitta in anni sei e mesi otto di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in anni quattro di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Confermava nel.resto l'impugnata sentenza. 2. Hanno proposto nuovamente ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 216 I. fall. ed agli artt. 37 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione per non avere la Corte di appello rideterminato la durata delle pene accessorie a ragione della gravità della condotte, nonostante la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione dell'art. 216 per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e la disposta assoluzione dal reato di cui al capo B1.2, ma senza considerare il carico di afflittività delle pene rispetto ai diritti fondamentali della persona e la finalità non solo rieducativa delle stesse. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto: a) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen., 81, 110 cod. pen., 216 commi 1 nn. 1 e 2, 219, 223, commi 1 e 2 n. 1 in riferimento agli artt. 2632, 2634 e 2 I. fall.. La Corte di appello, pur avendo assolto il ricorrente dal reato di cui al capo B1.2 , non ha offerto indicazioni in relazione al calcolo della pena, ridotta ad anni quattro di reclusione, ma riducibile ulteriormente in termini più favorevoli. b) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 216, commi 1 nn. 1 e 2, 219, 223, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 2632, 2634 e 2 I. fall, art. 54 Convenzione di Schenghen, art.649 cod. proc. pen., 62-bis, 81 cod. pen.. La Corte di appello non ha fornito motivazione sulla richiesta della difesa di proscioglimento per violazione del divieto di bis in idem, essendo egli stato già giudicato per la vicenda oggetto del procedimento con sentenza emessa dal Tribunale di Nanterre del 3 febbraio 2021 in relazione al prelievo di denaro che aveva coinvolto la società [OSCURATO:SOCIETA], l'assoluzione dal reato di cui al capo B1.2 avrebbe dovuto condurre ad una mitigazione del trattamento punitivo con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. A richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA], proposta ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020, si è proceduto alla trattazione orale del procedimento. Considerato in diritto Va accolto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], mentre va dichiarato inammissibile quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.La rideterminazione in anni dieci della durata delle pene accessorie inflitte a [OSCURATO:PERSONA], ossia la conferma della relativa statuizione già adottata con la precedente pronuncia emessa in grado di appello, è stata giustificata a ragione "della gravità della condotta posta in essere ...del ruolo assunto e delle condotte che gli sono state addebitate..." e della marginale rilevanza del fatto di reato per il quale è stato mandato assolto all'esito del giudizio di rinvio. 1.1 Siffatta giustificazione è palesemente incongrua ed insufficiente. Da un lato prende in considerazione la dimensione oggettiva dei fatti che definisce gravi per l'apporto dato dal ricorrente e per le condotte compiute, ma omette di descrivere i comportamenti considerati e l'apporto dato alla loro commissione dall'imputato e di motivare in modo specifico il giudizio di gravità espresso. Sotto altro profilo incorre in contraddizione, perché, pur avendo privilegiato la valutazione dei profili oggettivi della fattispecie ed il grado di. offensività del bene protetto, non ha considerato che il ricorrente è stato mandato assolto dal fatto di cui al capo B1.2, il che ha dato luogo ad un innegabile ridimensionamento della vicenda. 1.2 Inoltre, per quanto non sia prescritta l'osservanza della simmetria temporale tra pena principale detentiva e pene accessorie, secondo quanto stabilito da Sez. U. n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altro, rv. 276286, non è stato considerato che la pena della reclusione è stata graduata in entità nettamente superiore al minimo edittale ed alla misura media, ma non ha coinciso con il massimo possibile. Tanto implica un apprezzamento della fattispecie concreta come contraddistinta da gravità oggettiva, che non coincide con quella considerata dal legislatore come meritevole della punizione in assoluto più afflitttiva. Il giudizio sul punto è, dunque, rimasto privo di un supporto giustificativo che dia conto di una scelta di massimo rigore punitivo, del tutto sperequata rispetto al trattamento inflitto quanto a pena principale e contraddittorio rispetto alla modifica in melius delle statuizioni adottate con le precedenti pronunce di merito.In definitiva, pur dovendosi riconoscere al giudice dell'esecuzione la libertà cognitiva di stabilire in via autonoma la durata delle pene accessorie fallimentari, senza dover replicare la decisione assunta per la pena della reclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che procederà al rinnovato esame del motivo nel rispetto dei principi sopra esposti e sanando le lacune argomentative riscontrate. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contesta in primo luogo le scelte sanzionatorie del giudice di rinvio come immotivate e prive di adeguato supporto esplicativo. 2.1 La Corte di appello ha eliminato la porzione di pena inflitta a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B1.2, pari a mesi sei di reclusione, ritenendo così di dover aderire alla commisurazione operata dal primo giudice, la cui sentenza alla pag. 469 ha richiamato la stessa statuizione assunta per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], come precisata a pag. 466, ove é dato leggere che la pena é determinata in anni quattro, mesi sei di reclusione secondo il seguente calcolo: pena base per il reato più grave di cui al capo A anni tre e mesi otto di reclusione, aumentata di mesi quattro ex art. 219 I. fall. e per continuazione col reato di cui al capo B1.2 di mesi sei di reclusione. Quel giudice aveva altresì escluso [OSCURATO:PERSONA] fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche per la pluralità di pregresse esperienze criminose nel settore dell'attività d'impresa e quindi per la specifica capacità criminale dimostrata, statuizione confermata anche nella sentenza impugnata. 2.2 Tanto premesso è inammissibile il motivo, esposto dalla difesa nel corso della discussione orale, che lamenta l'entità della riduzione di pena applicata per il reato capo B1.2, che sarebbe stata individuata in mesi otto di reclusione nella sentenza di primo grado. Non soltanto la relativa tematica non è stata sollevata con i motivi di ricorso, risultando di nuova proposizione in violazione del principio del contraddittorio, ma è manifestamente infondata, dal momento che la pag. 466 della sentenza di primo grado indica la quantificazione dell'aumento per continuazione in mesi sei di reclusione, ossia esattamente quanto eliminato con la sentenza impugnata. 2.3 In ordine alla individuazione della pena il ricorso non indica nessun elemento positivo di valutazione, già rappresentato ai giudici di merito e da questi trascurato o travisato, in grado di superare le considerazioni rassegnate sul punto dai giudici di merito e di dimostrare la meritevolezza di un trattamento meno afflittivo, da conseguire col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In altri termini, la dosimetria della pena e la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego se l'istanza sia generica e non si basi sull'indicazione di specifiche ragioni, atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440). 2.4 Anche il secondo motivo è inammissibile. La questione riguardante la dedotta violazione del divieto di bis in idem in relazione ai fatti di reato giudicati in Francia con la sentenza emessa dal Tribunale di Nanterre è stata già vagliata nel precedente giudizio di legittimità e respinta perchè manifestamente infondata in quanto i reati, oggetto di quel procedimento, erano stati commessi in danno di società diversa da quella in relazione alla quale sono contestati i fatti oggetto del presente procedimento. Pertanto, la questione risulta già coperta dal giudicato parziale, formatosi a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione e non può essere oggetto di rinnovata valutazione. Per le considerazioni svolte il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla durata della pena accessoria e rinvia per nuovo g