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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22842/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] T rotta , elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 4 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del suo legale rappresentante –intimato– avverso la sentenza n. 1346/2018 del 13.9 .2018, pubblicata il 19.9.2018,della Corte di Appello di Salerno, mai notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 .

6. 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto notificato in data 30.09-6.10.2014, [OSCURATO:PERSONA] interponevano appello avverso la sentenza n. 240/2014 con cui il Tribunale di Salerno, sezione di Eboli, aveva dichiarato Oggetto: Conto corrente inammissibili le domande di accertamento negativo del credito della Banca e di ripetizione dell'indebito e la domanda risarcitoria ex art.96 c.p.c., compensando le spese.

A sostegno del gravame, adducevano: la nullità della sentenza per l'omessa indicazione di una delle parti sostanziali del giudizio; l'erroneità della stessa in relazione alla ritenuta inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito e della domanda di risarcimento dei danni.

Chiedevano, pertanto, la riforma della decisione.

Con comparsa depositata in data 19 febbraio 2015, si costituiva l'[OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] spa, che resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.

La corte adita rigettava il gravame ritenendo che: a) il requisito della indicazione delle parti nella sentenza era adempiuto allorché dal complesso del contenuto degli atti processuali sia individuabile la parte eventualmente pretermessa; la fusione e l'incorporazione sono vicende semplicemente evolutive modificative dello stesso soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo ed implicano anche la continuità dei rapporti processuali senza interruzione; b) in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità.

Pertanto , il soggetto espropriato non può esperire l'azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanzialidell'esecuzione forzata ; c)correttamente, ancora, il primo giudice ha inquadrato la domanda di risarcimento dei danni nell'ambito dell'art. 96, comma 2 , c . p . c . , che si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., non potendo essere esercitata al di fuori del processo in cui la dedotta condotta generatrice di responsabilità aggravata si è manifestata; con la conseguenza che nella specie era agli esecutati preclusa l’azione, poiché non avevano sollevato contestazioni nel corso della procedura esecutiva, conclusasi con la distribuzione della somma ricavata; d) non era intervenuta alcuna transazione tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato ricorso per cassazione conun motivo ed anche memori a . [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. per aver qualificato l’azione promossa come diretta a far dichiarare la responsabilità aggravata della Banca per lite temeraria (per aver dato causa all’espropriazione immobiliare e,quindi, alla perdita della disponibilità dell’immobile), benché non fosse riconducibile allo schema della citata disposizione, essendo invece fondata sulla responsabilità della Banca, a norma dell’art. 2049 c.c., per il compimento di atti di un proprio dipendente e per la violazione delle regole di condotta ( b uona fede e correttezza) di cui agli artt.1175,1375 e 1337 c.c.; art. 2 Cost.

Omessa, insufficiente e contradditoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. 1.1 Il motivo nei suoi diversi profili è inammissibile .

I ricorrenti, infatti, riferiscono, per di più in termini generici, di un contenuto della loro domanda, che non risulta dalla sentenza impugnata, presupponendo perciò un diretto esame degli atti non consentito a questa Corte: la quale può a tale esame procedere esclusivamente allorché sia denunciato un error in procedendo (Cass.

S.U. 8077/2012) – che qui però non viene de dotto – e sempre che sia adeguatamente precisato il contenuto degli atti processuali che vengono in considerazione.

Manifestamente inammissibile è inoltre la censura di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione», atteso che la insufficienza della motivazione è stata da tempo esclusa dalle ragioni per cui può ricorrersi per cassazione (art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83/2012, conv. in l. 134/2012, che ha sostituito il testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), né i ricorrenti spiegano perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insussistente o contraddittoria, né tantomeno articolano una censura sussumibile nel nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. 2.Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva dellapart e intimat a .

P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] T rotta , elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 4 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del suo legale rappresentante –intimato– avverso la sentenza n. 1346/2018 del 13.9 .2018, pubblicata il 19.9.2018,della Corte di Appello di Salerno, mai notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 . 6. 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto notificato in data 30.09-6.10.2014, [OSCURATO:PERSONA] interponevano appello avverso la sentenza n. 240/2014 con cui il Tribunale di Salerno, sezione di Eboli, aveva dichiarato Oggetto: Conto corrente inammissibili le domande di accertamento negativo del credito della Banca e di ripetizione dell'indebito e la domanda risarcitoria ex art.96 c.p.c., compensando le spese. A sostegno del gravame, adducevano: la nullità della sentenza per l'omessa indicazione di una delle parti sostanziali del giudizio; l'erroneità della stessa in relazione alla ritenuta inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito e della domanda di risarcimento dei danni. Chiedevano, pertanto, la riforma della decisione. Con comparsa depositata in data 19 febbraio 2015, si costituiva l'[OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] spa, che resisteva al gravame, chiedendone il rigetto. La corte adita rigettava il gravame ritenendo che: a) il requisito della indicazione delle parti nella sentenza era adempiuto allorché dal complesso del contenuto degli atti processuali sia individuabile la parte eventualmente pretermessa; la fusione e l'incorporazione sono vicende semplicemente evolutive modificative dello stesso soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo ed implicano anche la continuità dei rapporti processuali senza interruzione; b) in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità. Pertanto , il soggetto espropriato non può esperire l'azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanzialidell'esecuzione forzata ; c)correttamente, ancora, il primo giudice ha inquadrato la domanda di risarcimento dei danni nell'ambito dell'art. 96, comma 2 , c . p . c . , che si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., non potendo essere esercitata al di fuori del processo in cui la dedotta condotta generatrice di responsabilità aggravata si è manifestata; con la conseguenza che nella specie era agli esecutati preclusa l’azione, poiché non avevano sollevato contestazioni nel corso della procedura esecutiva, conclusasi con la distribuzione della somma ricavata; d) non era intervenuta alcuna transazione tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato ricorso per cassazione conun motivo ed anche memori a . [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. per aver qualificato l’azione promossa come diretta a far dichiarare la responsabilità aggravata della Banca per lite temeraria (per aver dato causa all’espropriazione immobiliare e,quindi, alla perdita della disponibilità dell’immobile), benché non fosse riconducibile allo schema della citata disposizione, essendo invece fondata sulla responsabilità della Banca, a norma dell’art. 2049 c.c., per il compimento di atti di un proprio dipendente e per la violazione delle regole di condotta ( b uona fede e correttezza) di cui agli artt.1175,1375 e 1337 c.c.; art. 2 Cost. Omessa, insufficiente e contradditoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. 1.1 Il motivo nei suoi diversi profili è inammissibile . I ricorrenti, infatti, riferiscono, per di più in termini generici, di un contenuto della loro domanda, che non risulta dalla sentenza impugnata, presupponendo perciò un diretto esame degli atti non consentito a questa Corte: la quale può a tale esame procedere esclusivamente allorché sia denunciato un error in procedendo (Cass. S.U. 8077/2012) – che qui però non viene de dotto – e sempre che sia adeguatamente precisato il contenuto degli atti processuali che vengono in considerazione. Manifestamente inammissibile è inoltre la censura di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione», atteso che la insufficienza della motivazione è stata da tempo esclusa dalle ragioni per cui può ricorrersi per cassazione (art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83/2012, conv. in l. 134/2012, che ha sostituito il testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), né i ricorrenti spiegano perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insussistente o contraddittoria, né tantomeno articolano una censura sussumibile nel nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. 2.Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva dellapart e intimat a . P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso inammissibile . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se do
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